16.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/24 |
DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE
del 15 novembre 2017
recante modifica dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l'uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003. |
(2) |
L'allegato II della medesima direttiva elenca i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica il divieto di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a). Tale allegato deve essere periodicamente modificato onde tener conto del progresso tecnico e scientifico, e le esenzioni 2. c), 3 e 5 relative all'uso del piombo devono essere riesaminate. |
(3) |
Una valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 2 c). Le informazioni più recenti suggeriscono tuttavia che i sostituti del piombo potrebbero essere disponibili prossimamente per tali materiali e componenti. Per taluni materiali e componenti i sostituti del piombo dovrebbero essere disponibili prima di altri ed è pertanto opportuno scindere l'esenzione 2 c) in due sottovoci con date di riesame diverse, a seconda del progresso nello sviluppo di tali sostituti. |
(4) |
La valutazione del progresso tecnico e scientifico ha altresì dimostrato che l'uso del piombo resta inevitabile per i materiali e i componenti interessati dall'esenzione 3. I sostituti possibili esistono ma devono essere ulteriormente sviluppati. È quindi opportuno fissare una nuova data per il riesame di tale esenzione, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti. |
(5) |
Infine, la valutazione del progresso tecnico e scientifico ha dimostrato che per taluni materiali e componenti interessati dall'esenzione 5 esistono già le alternative al piombo ma che queste non sono ancora utilizzabili in tutti i veicoli interessati dall'esenzione. Per gli altri materiali e componenti interessati dall'esenzione 5, l'uso di piombo resta inevitabile. È pertanto opportuno separare tale esenzione in due sottovoci. Per i materiali e i componenti per i quali esistono alternative, si dovrebbe fissare una data di scadenza dell'esenzione che offra il tempo necessario a garantire che l'uso del piombo sia evitabile in tutti i veicoli interessati. Per quanto riguarda l'esenzione relativa ai materiali e ai componenti per i quali l'uso di piombo resta inevitabile, si dovrebbe fissare una nuova data per il riesame, tenendo conto del progresso nello sviluppo dei sostituti. |
(6) |
Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
L'allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 6 giugno 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.
(2) GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.
ALLEGATO
ALLEGATO II
Materiali e componenti cui non si applica l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio nonché una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.
Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2003, ad eccezione delle masse di equilibratura delle ruote, delle spazzole in carbonio dei motori elettrici e delle guarnizioni dei freni, non si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE.
Materiali e componenti |
Ambito di applicazione e data di scadenza dell'esenzione |
Da etichettare o rendere identificabili in base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv) |
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Piombo come elemento di lega |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011 |
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Piombo e composti di piombo nei componenti |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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X |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009 |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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X (4) |
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X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2020 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli |
X (4) |
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Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003 |
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X (5) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori) |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2017 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
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Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cromo esavalente |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007 |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008 |
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X |
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Mercurio |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli |
X |
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Cadmio |
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Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008 |
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(1) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2021.
(1a) |
Si applica alle leghe di alluminio in cui il piombo non è introdotto intenzionalmente ma è presente a causa dell'uso di alluminio riciclato. |
(2) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2024.
(2a) |
Sistemi aventi una tensione > 75 V in corrente continua ai sensi della definizione contenuta nella direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10). |
(3) Questa esenzione sarà riesaminata nel 2019.
(4) Demolizione se, in correlazione con la voce 10. a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.
(5) Demolizione se, in correlazione con le voci da 8. a) a 8. j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l'applicazione della presente clausola non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal costruttore nella linea di produzione.