24.10.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 273/12


RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1936 DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2017

relativa a misure immediate volte a prevenire l'uso improprio dei precursori di esplosivi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)

I recenti attentati e incidenti di natura terroristica indicano che la minaccia rappresentata dagli ordigni artigianali in Europa è ancora elevata. Le sostanze precursori di esplosivi sono tuttora accessibili e utilizzabili per la fabbricazione di esplosivi artigianali, malgrado gli sforzi compiuti per limitarne e controllarne efficacemente la disponibilità.

(2)

Nella risoluzione 2370 (2017) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato la primaria necessità di impedire ai terroristi l'utilizzo o l'accesso a materie prime e componenti che possono essere utilizzati per la fabbricazione di esplosivi, esortando a una maggiore vigilanza, anche attraverso la definizione di buone pratiche, lo scambio transfrontaliero di informazioni e la costituzione di partenariati.

(3)

Il regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce norme armonizzate riguardanti la messa a disposizione, l'introduzione, la detenzione e l'uso di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi, allo scopo di limitarne la disponibilità per i privati e di garantire l'adeguata segnalazione di transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento.

(4)

È necessario che tutti gli Stati membri attuino correttamente il regolamento (UE) n. 98/2013 affinché possa raggiungere il suo obiettivo di migliorare la libera circolazione delle sostanze e delle miscele nel mercato interno e di eliminare le distorsioni della concorrenza, assicurando nel contempo un elevato livello di protezione della sicurezza dei cittadini. Esso contribuirà inoltre al conseguimento degli obiettivi della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), intesa a prevenire i reati terroristici che comportano la fabbricazione, la detenzione, l'acquisto, il trasporto, la fornitura o l'uso di esplosivi, così come l'atto di impartire o ricevere istruzioni per la fabbricazione o l'uso di esplosivi.

(5)

La presente raccomandazione mira a garantire che l'obiettivo del regolamento (UE) n. 98/2013 possa essere realizzato in modo più efficace fornendo agli Stati membri orientamenti sulla sua applicazione. La presente raccomandazione integra gli orientamenti (3) adottati dalla Commissione e dal comitato permanente in materia di precursori (4), e tiene conto delle discussioni emerse nel citato comitato e nel corso di una serie di seminari regionali organizzati nel 2016 e nel 2017 cui hanno partecipato le autorità degli Stati membri.

(6)

Occorre limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati per impedire ai terroristi di impossessarsene. Il regolamento (UE) n. 98/2013 limita la detenzione e l'uso da parte di privati di sette sostanze chimiche (precursori di esplosivi soggetti a restrizioni di cui all'allegato I del medesimo regolamento) (5).

(7)

In deroga a tale divieto, gli Stati membri possono decidere di concedere l'accesso ai privati a tali sostanze solo attraverso un regime di licenze e di registrazione. Al 1o gennaio 2017 sedici Stati membri avevano mantenuto o istituito regimi di licenze e/o di registrazione anziché imporre restrizioni (6). Ne consegue che in tali Stati membri le sostanze e le miscele precursori di esplosivi soggette a restrizioni sono ancora accessibili e utilizzabili dai privati.

(8)

È opportuno che gli Stati membri individuino e promuovano sostanze a basse concentrazioni e sostanze alternative che suscitano minori preoccupazioni per la sicurezza e stabiliscano le condizioni di stoccaggio dei precursori di esplosivi. Gli Stati membri che dispongono di un regime di licenze dovrebbero svolgere controlli sul background della persona che chiede il rilascio di una licenza.

(9)

La presente raccomandazione invita inoltre a migliorare l'applicazione delle restrizioni e dei controlli previsti dal regolamento (UE) n. 98/2013, così come la cooperazione intersettoriale. Aumentare il livello di consapevolezza di tutti i soggetti della catena di approvvigionamento, compresi coloro che operano online, consentirebbe loro di conformarsi più efficacemente agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 98/2013.

(10)

Fatto salvo il quadro giuridico per lo scambio transfrontaliero di informazioni nell'ambito di indagini penali riguardanti un reato di terrorismo (7) o nel settore delle dogane (8), la presente raccomandazione invita allo scambio di informazioni su transazioni sospette, sparizioni, furti e altri incidenti o domande di licenze sospetti, qualora ciò sembri presentare un elemento transfrontaliero.

(11)

Benché nei recenti attentati e incidenti sia stato per lo più utilizzato il perossido di acetone (TATP), la minaccia riguarda una gamma più ampia di sostanze precursori di esplosivi e di esplosivi artigianali. L'Unione e i suoi Stati membri devono mantenere un'attenzione vigile, individuando e affrontando l'evoluzione del settore, in collaborazione con i pertinenti portatori d'interessi e utilizzatori.

(12)

Dall'adozione del regolamento, la Commissione ne ha monitorato e facilitato l'applicazione di concerto con il comitato permanente in materia di precursori. Nel febbraio 2017 la Commissione ha adottato una relazione (9) in cui giunge alla conclusione che, anche se l'entrata in vigore del regolamento ha contribuito a ridurre la minaccia rappresentata da precursori di esplosivi in Europa, è necessario individuare misure e azioni che rafforzino il sistema dei controlli sulla fabbricazione di esplosivi artigianali. Nel maggio 2017 la Commissione ha avviato i lavori di riesame del regolamento sui precursori di esplosivi (10), effettuandone un esame cui seguirà una valutazione d'impatto nel corso del primo semestre del 2018. L'esame valuterà la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza, la coerenza e il valore aggiunto del regolamento e individuerà i problemi e gli ostacoli che potrebbero richiedere ulteriori interventi. La valutazione d'impatto esaminerà le varie opzioni strategiche per risolvere i problemi e gli ostacoli individuati. In attesa dell'esito di tale riesame, la raccomandazione invita gli Stati membri a prendere provvedimenti immediati per limitare effettivamente la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati a norma del vigente regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

Limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati

1.

È opportuno che gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie a norma del regolamento (UE) n. 98/2013 per limitare la messa a disposizione di precursori di esplosivi ai privati e per impedirne l'accesso ai terroristi, e che provvedano all'adeguata segnalazione delle transazioni sospette lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a valutare attentamente se l'imposizione del divieto, il regime di licenze o di registrazione vigente sul loro territorio stia effettivamente conseguendo questi obiettivi. Gli Stati membri sono invitati a comunicare alla Commissione i risultati della loro valutazione entro quattro mesi dall'adozione della presente raccomandazione. Tali informazioni contribuiranno alla valutazione di possibili ulteriori misure da adottare a livello dell'UE.

2.

Inoltre, si raccomanda agli Stati membri di intraprendere urgentemente le seguenti azioni:

(a)

promuovere e, ove possibile e opportuno, imporre l'uso di sostanze alternative o a basse concentrazioni che possano essere utilizzate ai fini della medesima legittima attività e presentino minori preoccupazioni per la sicurezza;

(b)

stabilire le condizioni di sicurezza per lo stoccaggio dei precursori di esplosivi da parte degli operatori economici, degli utilizzatori professionali e dei privati che sono legalmente in possesso di precursori di esplosivi;

(c)

fornire orientamenti chiari agli operatori economici sulle modalità di verificare in modo efficace ed effettivo se una persona è un privato. A tal fine, gli Stati membri possono applicare la nozione di «utilizzatore professionale», la quale implica che una persona possa aver bisogno di un precursore di esplosivi soggetto a restrizioni per fini connessi con un'attività commerciale, imprenditoriale o professionale;

(d)

qualora sia in vigore un regime di licenze a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 98/2013, eseguire controlli sul background della persona che richiede il rilascio di una licenza, in particolare la verifica dei precedenti penali in tutti gli Stati di residenza nel corso degli ultimi cinque anni; e

(e)

introdurre sistemi d'ispezione, per individuare casi di inosservanza da parte degli operatori economici.

Rafforzare la cooperazione e interagire con la catena di approvvigionamento

3.

Al fine di rafforzare la cooperazione e di interagire con la catena di approvvigionamento, gli Stati membri sono invitati a:

(a)

impartire formazioni per assicurare che le autorità preposte all'applicazione della legge, i servizi di primo intervento e le autorità doganali siano in grado di riconoscere le sostanze e le miscele precursori di esplosivi nell'esercizio delle loro funzioni e di reagire in maniera tempestiva e appropriata ad attività sospette;

(b)

oltre ai vigenti obblighi di segnalazione di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 98/2013, incoraggiare gli utilizzatori finali di precursori di esplosivi a comunicare sparizioni e furti significativi;

(c)

nella misura in cui non sia già contemplato da obblighi esistenti nella normativa dell'Unione, scambiare informazioni sulle transazioni sospette, le sparizioni e i furti, altri incidenti o domande di licenze sospetti — quando sia ravvisabile un elemento transfrontaliero — con gli altri Stati membri interessati, tempestivamente e nel rispetto del diritto nazionale e degli strumenti giuridici internazionali pertinenti; e

(d)

individuare tutti i settori pertinenti, compresi quelli che operano online, incentrare le azioni di sensibilizzazione sulla specificità di ciascun settore e mantenere un dialogo con la catena di approvvigionamento e con gli utilizzatori finali per migliorare la comprensione dei legittimi utilizzi professionali e non professionali dei precursori di esplosivi.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2017

Per la Commissione

Julian KING

Membro della Commissione


(1)  Regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (GU L 39 del 9.2.2013, pag. 1).

(2)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

(3)  https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/crisis-and-terrorism/explosives/explosives-precursors/docs/guidelines_on_the_marketing_and_use_of_explosives_precursors_en.pdf.

(4)  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3245

(5)  Perossido di idrogeno, nitrometano, acido nitrico, clorato di potassio, perclorato di potassio, clorato di sodio, perclorato di sodio, in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite stabilito nell'allegato I e inclusa una miscela o altra sostanza in cui siffatta sostanza elencata è presente in una concentrazione superiore al corrispondente valore limite.

(6)  Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento (COM (2017) 103 final del 28 febbraio 2017.

(7)  Decisione 2005/671/GAI del Consiglio, del 20 settembre 2005, concernente lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di reati terroristici (GU L 253 del 29.9.2005, pag. 22).

(8)  Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).

(9)  Relazione della Commissione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi, e sulla delega di potere ai sensi di tale regolamento (COM (2017) 103 final del 28 febbraio 2017.

(10)  https://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/work-in-progress/initiatives/revision-regulation-marketing-and-use-explosives-precursors_en.