9.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 261/122


RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2017

sul programma nazionale di riforma 2017 del Regno Unito e che formula un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2017 del Regno Unito

(2017/C 261/27)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 121, paragrafo 2, e l’articolo 148, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, (1) in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

viste le risoluzioni del Parlamento europeo,

viste le conclusioni del Consiglio europeo,

visto il parere del comitato per l’occupazione,

visto il parere del comitato economico e finanziario,

visto il parere del comitato per la protezione sociale,

visto il parere del comitato di politica economica,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 novembre 2016 la Commissione ha adottato l’analisi annuale della crescita, segnando l’inizio del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche 2017. Il Consiglio europeo del 9 e 10 marzo 2017 ha approvato le priorità indicate nell’analisi annuale della crescita. Il 16 novembre 2016 la Commissione ha adottato, sulla base del regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la relazione sul meccanismo di allerta, in cui il Regno Unito non è stato annoverato tra gli Stati membri da sottoporre a esame approfondito.

(2)

Il 22 febbraio 2017 è stata pubblicata la relazione per paese relativa al Regno Unito 2017. Nella relazione sono stati valutati i progressi compiuti dal Regno Unito nel dar seguito alle raccomandazioni specifiche per paese adottate dal Consiglio il 12 luglio 2016, il seguito dato alle raccomandazioni specifiche per paese adottate negli anni precedenti e i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi nazionali di Europa 2020.

(3)

Il Regno Unito ha presentato il suo programma nazionale di riforma 2017 il 21 aprile 2017 e il suo programma di convergenza 2017 il 27 aprile 2017. I due programmi sono stati valutati contemporaneamente onde tener conto delle relative correlazioni.

(4)

La programmazione dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE) per il periodo 2014-2020 ha tenuto conto delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. Come previsto dall’articolo 23 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), ove necessario per sostenere l’attuazione delle pertinenti raccomandazioni del Consiglio, la Commissione può chiedere allo Stato membro di rivedere e proporre di modificare il suo contratto di partenariato e i programmi rilevanti. La Commissione ha precisato i modi in cui conta di valersi di tale possibilità negli orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE a una sana gestione economica.

(5)

Il Regno Unito è attualmente nel braccio correttivo del patto di stabilità e crescita. Qualora sia stata realizzata una correzione tempestiva e duratura nel 2016-17, il Regno Unito sarà soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e alla regola del debito transitoria nel 2017-18. Nel programma di convergenza 2017 il governo prevede di correggere il disavanzo eccessivo entro l’esercizio 2016-17, in linea con la raccomandazione del Consiglio del 19 giugno 2015, con un disavanzo nominale del 2,7 % del PIL. Il disavanzo nominale dovrebbe lievemente aumentare fino al 2,8 % del PIL nel periodo 2017-18, per poi scendere all’1,9 % del PIL nel 2018-19. Il programma di convergenza non comprende un obiettivo di bilancio a medio termine. Secondo il programma di convergenza, il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbe stabilizzarsi in linea di massima attorno all’87,5 % dal 2016-17 al 2018-19, per poi scendere all’84,8 % del PIL nel 2020-21. Lo scenario macroeconomico su cui si fondano tali proiezioni di bilancio è favorevole. Benché le misure necessarie per sostenere gli obiettivi previsti in termini di disavanzo siano complessivamente ben specificate, i rischi al ribasso che gravano sulle previsioni macroeconomiche comportano un rischio per il conseguimento della riduzione del disavanzo programmata.

(6)

Il 12 luglio 2016 il Consiglio ha raccomandato al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016-17 e, in seguito alla correzione del disavanzo eccessivo, di realizzare un aggiustamento di bilancio dello 0,6 % del PIL nel 2017-18 verso l’obiettivo di bilancio minimo a medio termine. Sulla base delle previsioni di primavera 2017 della Commissione, il disavanzo nominale dovrebbe attestarsi al 2,7 % del PIL nel 2016-17, in linea con l’obiettivo raccomandato dal Consiglio. Nel 2017-18 vi è il rischio di una qualche deviazione dal requisito del braccio preventivo.

(7)

Alla luce della situazione di bilancio e in particolare del livello di debito, il Regno Unito dovrebbe continuare l’aggiustamento verso un obiettivo di bilancio a medio termine appropriato. Secondo la matrice comune di aggiustamento concordata nel quadro del patto di stabilità e crescita, il predetto aggiustamento si traduce in un requisito pari ad un tasso di crescita nominale della spesa pubblica primaria netta (4) non superiore all’1,8 %, corrispondente ad un aggiustamento strutturale annuo dello 0,6 % del PIL. A politiche invariate vi è il rischio di una qualche deviazione rispetto a tale requisito nei periodi 2017-18 e 2018-19 considerati insieme. Al contempo, si prevede a prima vista che il Regno Unito non rispetterà la regola del debito transitoria nel 2017-18 ma che lo farà nel 2018-19. Nel complesso, il Consiglio ritiene il Regno Unito debba prepararsi ad adottare ulteriori misure nel 2017-18 per ottemperare alle disposizioni del patto di stabilità e crescita. Tuttavia, come stabilito nel regolamento (CE) n. 1466/97, la valutazione dei programmi di bilancio e dei risultati dovrebbe tenere conto del saldo di bilancio dello Stato membro alla luce delle condizioni del ciclo. Come ricordato nella comunicazione della Commissione che accompagna le presenti raccomandazioni specifiche per paese, la valutazione futura dovrà tenere debitamente conto dell’obiettivo di conseguire una situazione di bilancio che contribuisca sia a rafforzare la ripresa in corso sia ad assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche del Regno Unito. In tale contesto, il Consiglio prende atto che la Commissione intende effettuare una valutazione complessiva in linea con il regolamento (CE) n. 1466/97, in particolare alla luce della situazione del ciclo del Regno Unito.

(8)

L’investimento privato è stato sistematicamente ben al di sotto della media dell’Unione e gli investimenti pubblici appena al di sotto. La produttività è significativamente al di sotto della media del G7 e ristagna dal 2008. Il governo sta ponendo un forte accento sull’aumento degli investimenti per stimolare la crescita della produttività. Una sfida fondamentale consiste nell’affrontare le significative lacune nella capacità e nella qualità delle reti infrastrutturali del Regno Unito. La congestione del traffico stradale è elevata e la capacità ferroviaria è sempre più inadeguata in luoghi che affrontano una rapida crescita della domanda. Vi è anche una necessità sempre più urgente di aumentare gli investimenti in nuove capacità di generazione e fornitura dell’energia. Il piano nazionale per la realizzazione di infrastrutture presenta progetti ambiziosi per migliorare l’infrastruttura economica del Regno Unito e nel 2016 sono state adottate alcune decisioni di investimento relative a grandi progetti in materia di energia e di trasporti. Permangono tuttavia preoccupazioni circa il fatto che possano essere garantiti adeguati investimenti pubblici e privati per affrontare i ritardi infrastrutturali in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi. Il Regno Unito deve affrontare l’importante sfida di aumentare l’offerta di alloggi. Una carenza cronica di alloggi contribuisce ad elevare e ad aumentare i prezzi immobiliari e comporta notevoli costi economici e sociali, in particolare intorno ai poli di crescita economica. La riforma del sistema di pianificazione e una serie di politiche complementari per gli alloggi sono leggermente più favorevoli all’aumento dell’edilizia residenziale. Tuttavia permangono alcuni vincoli all’offerta di alloggi, compresa una regolamentazione molto rigorosa e complessa del mercato fondiario e dell’edilizia residenziale, e la nuova offerta di alloggi non è ancora al passo con la crescita della domanda.

(9)

I dati principali del mercato del lavoro continuano a essere positivi, in generale con basso tasso di disoccupazione giovanile e di lunga durata. Tuttavia i livelli di inattività e di lavoro a tempo parziale e a basso reddito hanno ancora un margine di miglioramento. La crescita delle retribuzioni rimane modesta e collegata alla debole crescita della produttività. Permangono le preoccupazioni circa l’offerta, l’utilizzo e il miglioramento delle competenze. Vi sono stati notevoli sviluppi delle politiche che si concentrano sulle competenze e sullo sviluppo grazie alle riforme dell’istruzione e dell’apprendistato. La qualità dell’apprendistato dovrà concentrarsi sia sul livello delle qualifiche acquisite sia nei settori in cui esse sono conseguite. Altri percorsi finanziati per migliorare le competenze, in particolare per le persone con più di 25 anni, rivestono un importanza strategica. Essi dovrebbero ampliare l’offerta di competenze disponibili per lo Stato, le imprese e i singoli cittadini che desiderano un’evoluzione della propria carriera. Vi sono inoltre difficoltà per quanto riguarda l’offerta di servizi di assistenza all’infanzia e di assistenza sociale, che contribuiscono all’elevato tasso di occupazione femminile a tempo parziale. Finora le riforme dell’assistenza all’infanzia sono state continue ma graduali. È probabile un cambio di passo grazie alla piena attuazione di alcune iniziative in questo ambito nei prossimi due anni. L’inserimento dei bambini di età inferiore a tre anni in strutture formali di assistenza all’infanzia è relativamente basso. Sebbene le recenti misure migliorino in una certa misura la disponibilità e l’accessibilità economica dei servizi di assistenza all’infanzia per i bambini di età compresa fra 3 e 4 anni, esse non affrontano la questione dei servizi di assistenza per i bambini di età inferiore a 3 anni. A seguito delle riforme e dei tagli annunciati in precedenza, in particolare il sostegno sul luogo di lavoro, i risultati della politica sociale, tra cui la povertà infantile, possono essere messi a dura prova nel breve e medio termine, in particolare in un contesto di aumento dell’inflazione. Il numero di bambini in condizioni di povertà che vivono in nuclei familiari attivi costituisce una particolare fonte di preoccupazione.

(10)

Nell’ambito del semestre europeo 2017, la Commissione ha effettuato un’analisi completa della politica economica del Regno Unito, che ha pubblicato nella relazione per paese 2017. Ha altresì valutato il programma di convergenza 2017, il programma nazionale di riforma 2017, nonché il seguito dato alle raccomandazioni rivolte al Regno Unito negli anni precedenti. La Commissione ha tenuto conto non soltanto della loro pertinenza ai fini della sostenibilità della politica di bilancio e della politica socioeconomica del Regno Unito, ma anche della loro conformità alle norme e agli orientamenti dell’Unione, alla luce della necessità di rafforzare la governance economica dell’Unione nel suo insieme offrendo un contributo a livello dell’Unione per le future decisioni nazionali.

(11)

Alla luce della valutazione di cui sopra, il Consiglio ha esaminato il programma di convergenza 2017 e il suo parere (5) trova riscontro, in particolare, nella raccomandazione di cui al punto 1,

RACCOMANDA che il Regno Unito adotti provvedimenti nel 2017 e nel 2018 al fine di:

1.

perseguire un consistente sforzo di bilancio nel periodo 2018-19, in linea con i requisiti del braccio preventivo del patto di stabilità e crescita, tenendo conto della necessità di rafforzare la ripresa in corso e di assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche del Regno Unito;

2.

intraprendere ulteriori azioni per aumentare l’offerta di alloggi, anche attraverso la riforma delle norme di pianificazione e la loro attuazione;

3.

ovviare allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e favorire lo sviluppo delle competenze, anche continuando a migliorare la qualità degli apprendistati e creando altri percorsi di sviluppo finanziati per l’istruzione continua.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TÕNISTE


(1)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1176/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25).

(3)  Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

(4)  La spesa pubblica netta si compone della spesa pubblica totale al netto della spesa per interessi, della spesa relativa a programmi dell’Unione interamente coperta da entrate provenienti da fondi dell’Unione e delle modifiche non discrezionali nella spesa per le indennità di disoccupazione. Gli investimenti fissi lordi finanziati a livello nazionale sono spalmati su un periodo di 4 anni. Rientrano nel calcolo le misure discrezionali in materia di entrate o gli aumenti delle entrate obbligatori per legge, mentre sono escluse le misure una tantum sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda la spesa.

(5)  A norma dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1466/97.