29.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 348/36 |
DECISIONE (UE, Euratom) 2017/2461 DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
recante modifica del suo regolamento interno
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno del Consiglio (1),
considerando quanto segue:
(1) |
In caso di adozione di un atto da parte del Consiglio a maggioranza qualificata, occorre accertare che gli Stati membri che compongono la maggioranza qualificata rappresentino almeno il 65 % della popolazione dell'Unione. |
(2) |
Tale percentuale è calcolata conformemente alle cifre relative alla popolazione di cui all'allegato III del regolamento interno del Consiglio («regolamento interno»). |
(3) |
L'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento interno prevede che, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti le cifre di cui al suddetto allegato conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico dell'Unione europea dispone al 30 settembre dell'anno precedente. |
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno per l'anno 2018, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento interno è sostituito dal seguente:
ALLEGATO III
Cifre relative alla popolazione dell'Unione e alla popolazione di ciascuno Stato membro per l'attuazione delle disposizioni in materia di votazione a maggioranza qualificata in seno al Consiglio
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE e dell'articolo 238, paragrafi 2 e 3, TFUE, la popolazione dell'Unione e la popolazione di ciascuno Stato membro, nonché la percentuale della popolazione di ciascuno Stato membro rispetto alla popolazione dell'Unione, per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, sono le seguenti:
Stato membro |
Popolazione |
Percentuale della popolazione dell'Unione (%) |
Germania |
82 437 641 |
16,10 |
Francia |
67 024 633 |
13,09 |
Regno Unito |
65 808 573 |
12,85 |
Italia |
61 219 113 |
11,95 |
Spagna |
46 528 966 |
9,08 |
Polonia |
37 972 964 |
7,41 |
Romania |
19 638 309 |
3,83 |
Paesi Bassi |
17 220 721 |
3,36 |
Belgio |
11 365 834 |
2,22 |
Grecia |
10 757 293 |
2,10 |
Repubblica ceca |
10 467 628 |
2,04 |
Portogallo |
10 309 573 |
2,01 |
Svezia |
10 080 000 |
1,97 |
Ungheria |
9 797 561 |
1,91 |
Austria |
8 752 500 |
1,71 |
Bulgaria |
7 101 859 |
1,39 |
Danimarca |
5 743 947 |
1,12 |
Finlandia |
5 499 447 |
1,07 |
Slovacchia |
5 435 343 |
1,06 |
Irlanda |
4 774 833 |
0,93 |
Croazia |
4 154 213 |
0,81 |
Lituania |
2 847 904 |
0,56 |
Slovenia |
2 065 895 |
0,40 |
Lettonia |
1 950 116 |
0,38 |
Estonia |
1 315 635 |
0,26 |
Cipro |
854 802 |
0,17 |
Lussemburgo |
589 370 |
0,12 |
Malta |
440 433 |
0,09 |
UE 28 |
512 155 106 |
|
Soglia (65 %) |
332 900 819 |
|
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. MIKSER
(1) Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1o dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).