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23.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 344/6 |
DECISIONE (UE) 2017/2429 DEL CONSIGLIO
del 5 dicembre 2017
che abroga la decisione 2008/713/CE, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'8 luglio 2008, in seguito a una raccomandazione della Commissione, mediante decisione 2008/713/CE (1) a norma dell'articolo 104, paragrafo 6, del trattato che istituisce la Comunità europea («TCE») il Consiglio ha stabilito che nel Regno Unito esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha osservato che, secondo i dati relativi alla procedura per i disavanzi eccessivi comunicati dalle autorità del Regno Unito nel marzo 2008, il disavanzo pubblico del Regno Unito nell'esercizio 2008-2009 avrebbe raggiunto il 3,2 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento stabilito dal trattato, pari al 3 % del PIL. Inoltre, successivamente alla pubblicazione del bilancio di marzo 2008, un annuncio programmatico, in data 13 maggio, di una riduzione nell'esercizio 2008-2009 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche avrebbe incrementato il disavanzo previsto per tale esercizio. Aggiungendo tale misura alle previsioni della primavera 2008 della Commissione, si otteneva un disavanzo pari al 3,5 % del PIL nel 2008-2009. Il disavanzo eccessivo non era inoltre ritenuto temporaneo, poiché le previsioni della Commissione, sulla base di politiche immutate, hanno stimato il disavanzo nel 2009-2010 al 3,3 % del PIL. Il Consiglio ha inoltre osservato che il rapporto debito pubblico/PIL rimaneva invece ben al di sotto del valore di riferimento del 60 %, anche se si prevedeva una tendenza all'aumento fino all'esercizio 2009-2010. |
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(2) |
Alla medesima data, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 104, paragrafo 7, TCE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro l'esercizio finanziario 2009-2010. Il Consiglio ha altresì fissato il termine dell'8 gennaio 2009 per dare un seguito effettivo alla raccomandazione. |
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(3) |
A norma dell'articolo 104, paragrafo 8, TCE, il 27 aprile 2009 il Consiglio ha stabilito, con decisione 2009/409/CE (3), che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2008. |
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(4) |
Riconoscendo che la posizione di bilancio del Regno Unito nel periodo 2009-2010 era determinata dall'attuazione di misure corrispondenti a circa l'1,5 % del PIL, che costituivano una risposta appropriata al piano europeo di ripresa economica, e dal libero funzionamento degli stabilizzatori automatici, il 2 dicembre 2009 il Consiglio ha formulato una raccomandazione riveduta a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («TFUE»), raccomandando al Regno Unito di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015 Nello specifico, per portare il disavanzo pubblico al di sotto del 3 % del PIL in modo credibile e duraturo, si raccomandava al Regno Unito di garantire uno sforzo medio di bilancio su base annua dell'1
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(5) |
Il 6 luglio 2010 la Commissione ha concluso che, sulla base delle previsioni della primavera 2010 della Commissione, il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. |
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(6) |
Il 19 giugno 2015, a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, il Consiglio ha deciso che il Regno Unito non aveva dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 (4). Il Consiglio ha osservato che il Regno Unito aveva registrato un notevole calo della crescita del PIL reale a causa della crisi economica e finanziaria globale del 2008-2009, che aveva colpito anche le finanze pubbliche. Il Regno Unito aveva quindi attuato un piano di risanamento e il disavanzo pubblico era sceso, in percentuale del PIL, ogni anno fra gli esercizi finanziari 2009-2010 e 2014-2015. Nello stesso periodo il rapporto debito pubblico/PIL aveva tuttavia continuato ad aumentare, principalmente a causa del disavanzo nominale ma anche per interventi del settore finanziario. Il Consiglio ha concluso che, nonostante il programma di risanamento di bilancio stabilito e in corso di attuazione, il Regno Unito non aveva posto fine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2014-2015. Inoltre, il Regno Unito non aveva rispettato l'obiettivo relativo allo sforzo medio di bilancio dell'1
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(7) |
Il 19 giugno 2015, sulla base di una raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato al Regno Unito una raccomandazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, al fine della correzione del disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017. Nello specifico, si raccomandava al Regno Unito di realizzare un disavanzo nominale del 4,1 % del PIL nel 2015-2016 e del 2,7 % del PIL nel 2016-2017, in linea con il raggiungimento di un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,5 % del PIL nel 2015-2016 e dell'1,1 % del PIL nel 2016-2017, sulla base delle previsioni della primavera 2015 aggiornate della Commissione. |
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(8) |
Il 16 novembre 2015 la Commissione ha concluso che il Regno Unito aveva dato un seguito effettivo al fine di correggere il disavanzo eccessivo entro l'esercizio finanziario 2016-2017, come raccomandato dal Consiglio il 19 giugno 2015. |
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(9) |
A norma dell'articolo 4 del protocollo (n. 12) sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato sull'Unione europea e al TFUE, la Commissione fornisce i dati statistici da usare per l'applicazione della procedura. Nell'ambito dell'applicazione di tale protocollo gli Stati membri devono notificare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (5). |
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(10) |
Il Consiglio adotta le decisioni di abrogare decisioni sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati comunicati. Inoltre, una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata solo se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del trattato, ossia il 3 % del PIL nel periodo oggetto delle previsioni (6). |
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(11) |
Sulla base dei dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009, in seguito al programma di convergenza 2017, alla notifica di settembre 2017 del Regno Unito e alle previsioni dell'autunno 2017 della Commissione, si giustificano le seguenti conclusioni:
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(12) |
A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto. |
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(13) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nel Regno Unito sia stato corretto e la decisione 2008/713/CE dovrebbe pertanto essere abrogata. |
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(14) |
Dal 2017-2018, ossia l'esercizio finanziario successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, il Regno Unito è soggetto al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita e dovrebbe realizzare progressi a un ritmo adeguato verso l'obiettivo di bilancio minimo a medio termine, anche rispettando il parametro di riferimento per la spesa, nonché rispettare il criterio del debito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale risulta che la situazione di disavanzo eccessivo nel Regno Unito è stata corretta.
Articolo 2
La decisione 2008/713/CE è abrogata.
Articolo 3
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE
(1) Decisione 2008/713/CE del Consiglio, del 8 luglio 2008, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo nel Regno Unito (GU L 238 del 5.9.2008, pag. 5).
(2) Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).
(3) Decisione 2009/409/CE del Consiglio, del 27 aprile 2009, che stabilisce se, in conformità all'articolo 104, paragrafo 8, del trattato, il Regno Unito ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio, dell'8 luglio 2008, formulata a norma dell'articolo 104, paragrafo 7 (GU L 132 del 29.5.2009, pag. 11).
(4) Decisione (UE) 2015/1098 del Consiglio, del 19 giugno 2015, che stabilisce che il Regno Unito non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 2 dicembre 2009 (GU L 180 dell'8.7.2015, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).
(6) In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza» del 3 settembre 2012. Cfr. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf