22.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/67 |
DECISIONE (UE) 2017/2423 DEL CONSIGLIO
dell'11 dicembre 2017
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1) («accordo») ha lo scopo di promuovere il rafforzamento continuo ed equilibrato delle relazioni commerciali ed economiche tra l'Unione e la Turchia e istituisce un Consiglio di associazione incaricato di garantire l'attuazione e il progressivo sviluppo del regime di associazione. |
(2) |
La decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia (2) stabilisce il regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate. |
(3) |
L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate. |
(4) |
A norma dell'articolo 35 del protocollo addizionale all'accordo (3), l'ambito di applicazione del trattamento preferenziale che si accordano reciprocamente l'Unione e la Turchia può essere modificato mediante una decisione del Consiglio di associazione. |
(5) |
È opportuno pertanto che la posizione dell'Unione in sede di Consiglio di associazione UE-Turchia sia basata sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, nel Consiglio di associazione UE-Turchia riguardo alla modifica del protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli è basata sul progetto di decisione del Consiglio di associazione UE-Turchia accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
S. KIISLER
(1) Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 29).
(2) Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
(3) Protocollo addizionale, firmato il 23 novembre 1970, allegato all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (GU L 361 del 31.12.1977, pag. 60).
PROGETTO DI
DECISIONE N. … DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA
del …
che modifica il protocollo 2 della decisione n. 1/98 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE-TURCHIA,
visto l'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (1),
visti il protocollo addizionale all'Accordo che crea un'Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2), in particolare l'articolo 35,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia (3) stabilisce il regime preferenziale applicabile agli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione e la Turchia. Il protocollo 2 di tale decisione contiene disposizioni dettagliate relative al regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di prodotti agricoli originari dell'Unione, compreso un regime preferenziale per l'importazione di carni bovine congelate. |
(2) |
L'Unione e la Turchia si sono consultate e hanno convenuto di modificare il regime preferenziale applicabile all'importazione in Turchia di carni bovine originarie dell'Unione e di estendere il campo di applicazione dell'attuale contingente tariffario, stabilito nell'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98, alle carni bovine fresche e refrigerate. |
(3) |
Il protocollo 2 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
DECIDE:
Articolo 1
L'allegato del protocollo 2 della decisione n. 1/98 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a...,
Per il Consiglio di associazione UE-Turchia
Il presidente
(1) GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 29.
(2) GU UE L 361 del 31.12.1977, pag. 60.
(3) Decisione n. 1/98 del Consiglio d'associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli (98/223/CE) (GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1).
ALLEGATO
Le voci di cui al codice NC 0202 20 dell'allegato al protocollo 2 della decisione n. 1/98 sono sostituite dalle seguenti:
«Codice NC |
Descrizione |
Riduzione del dazio NPF (%) |
Contingente tariffario (peso netto in tonnellate) |
0201 20 0202 20 |
Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati |
riduzione del 50 % con un dazio massimo del 30 % |
5 000 |
0201 20 0202 20 |
Altri pezzi di carni bovine, non disossati, freschi o refrigerati, o congelati |
riduzione del 30 % con un dazio massimo del 43 % |
14 100 » |