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20.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 340/1 |
DECISIONE (UE) 2017/2380 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 12 dicembre 2017
che modifica la direttiva 2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l'adozione di atti delegati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prevede l'elaborazione di specifiche per le azioni prioritarie nell'ambito dei settori prioritari. |
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(2) |
A decorrere dall'entrata in vigore della direttiva 2010/40/UE quattro atti delegati relativi alle azioni prioritarie di tale direttiva sono stati adottati dalla Commissione. Tali atti si riferiscono in particolare all'eCall e ai meccanismi di condivisione dei dati che agevolano lo scambio elettronico di dati tra le autorità pubbliche e i portatori di interesse, da un lato, e i pertinenti fornitori di servizi dei sistemi di trasporto intelligenti in Europa (ITS), dall'altro. Sono necessari ulteriori atti delegati riguardanti azioni ancora da intraprendere e che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/40/UE. |
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(3) |
A norma dell'articolo 12 della direttiva 2010/40/UE, il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 della direttiva giunge a scadenza il 27 agosto 2017. |
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(4) |
Al fine di conseguire gli obiettivi della direttiva 2010/40/UE, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alle specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per il dispiegamento e l'utilizzo operativo degli ITS per le azioni prioritarie per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. Tale periodo dovrebbe essere tacitamente prorogato per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (4). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente dagli esperti degli Stati membri, e questi ultimi hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La direttiva 2010/40/UE è così modificata:
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1) |
l'articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 27 agosto 2017. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui all'articolo 7 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; |
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2) |
gli articoli 13 e 14 sono soppressi; |
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3) |
all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 15, paragrafo 2, la Commissione adotta un programma di lavoro entro il 27 febbraio 2011. Il programma di lavoro include obiettivi e date per la sua attuazione ogni anno e se necessario propone gli adeguamenti necessari. La Commissione aggiorna il programma di lavoro relativo alle azioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, entro il 10 gennaio 2019 e prima di ciascuna proroga di cinque anni successiva del potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 12, paragrafo 2.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Strasburgo, il 12 dicembre 2017
Per il Parlamento europeo
Il presidente
A. TAJANI
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
(1) GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 15 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.
(3) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1).