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19.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 337/60 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2374 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2017
che stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di taluni frutti e relativi ibridi originari di paesi terzi per impedire l'introduzione nell'Unione di determinati organismi nocivi
[notificata con il numero C(2017) 8395]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e),
considerando quanto segue:
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(1) |
L'allegato IV della direttiva 2000/29/CE stabilisce i requisiti particolari che devono essere rispettati da tutti gli Stati membri per l'introduzione e il movimento sul loro territorio di vegetali e prodotti vegetali. |
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(2) |
La direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione (2) ha inserito i punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), nell'allegato IV, parte A, sezione I, della direttiva 2000/29/CE. Tali punti stabiliscono requisiti particolari in merito a taluni frutti (frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. e relativi ibridi) destinati alla trasformazione industriale (di seguito «i frutti specificati»). In conformità ai suddetti punti la Commissione è tenuta ad adottare le condizioni per il movimento nell'Unione, l'immagazzinamento e la trasformazione di tali frutti. |
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(3) |
Al fine di consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di rispettare le condizioni applicabili ai frutti specificati, è opportuno richiedere la comunicazione delle informazioni dettagliate riguardanti detti frutti prima che questi possano essere trasportati all'interno dell'Unione. |
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(4) |
Il movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione dovrebbe essere soggetto al controllo degli organismi ufficiali responsabili al fine di garantire una verifica efficace del rispetto delle condizioni pertinenti. |
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(5) |
È opportuno stabilire condizioni specifiche per la trasformazione industriale dei frutti specificati, al fine di assicurare la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione da organismi nocivi. Tali condizioni dovrebbero includere disposizioni relative agli impianti, ai rifiuti, ai sottoprodotti e alla tenuta dei registri. |
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(6) |
Allo scopo di assicurare la protezione fitosanitaria dell'Unione e, se necessario, il controllo delle attività di immagazzinamento, i frutti specificati dovrebbero essere conservati in un deposito riconosciuto a tal fine dallo Stato membro in cui esso si trova, in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati. È opportuno fissare condizioni specifiche in materia di immagazzinamento, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità di tali prodotti, il controllo dell'attività in questione e la protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione. |
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(7) |
Poiché gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni nazionali necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2017/1279 dal 1o gennaio 2018, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto
La presente decisione stabilisce le condizioni per il movimento, l'immagazzinamento e la trasformazione di frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi, ai fini dell'allegato IV, parte A, sezione I, punti 16.2, lettera e), e 16.4, lettera e), della direttiva 2000/29/CE.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «organismi specificati»: Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa, Xanthomonas citri pv. citri e Xanthomonas citri pv. aurantifolii.;
b) «frutti specificati»: Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans. e Swinglea Merr. e relativi ibridi, originari di paesi terzi.
Articolo 3
Movimento dei frutti specificati all'interno dell'Unione
1. I frutti specificati possono essere trasportati all'interno dell'Unione soltanto se l'importatore ha comunicato i dettagli di ogni contenitore all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro nel quale si trova il punto di entrata e, se del caso, all'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avverrà la trasformazione industriale.
Tale comunicazione contiene le seguenti informazioni:
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a) |
il volume dei frutti specificati; |
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b) |
il numero di identificazione dei contenitori; |
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c) |
la data prevista d'introduzione e il punto di entrata nel territorio dell'Unione; |
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d) |
i nomi, gli indirizzi e l'ubicazione degli impianti di cui all'articolo 4. |
2. L'importatore comunica agli organismi ufficiali responsabili di cui al paragrafo 1 qualsiasi modifica delle informazioni contenute in tale comunicazione non appena ne viene a conoscenza.
3. I frutti specificati possono essere trasportati verso uno Stato membro diverso dallo Stato membro attraverso il quale sono stati introdotti nell'Unione soltanto se gli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri interessati acconsentono a tale movimento.
4. I frutti specificati sono direttamente e immediatamente trasportati negli impianti di trasformazione di cui all'articolo 4 o in un deposito di cui all'articolo 5. I movimenti dei frutti specificati sono effettuati sotto il controllo dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avvengono tali movimenti.
5. Gli Stati membri interessati dai movimenti cooperano per garantire che il presente articolo sia rispettato.
Articolo 4
Prescrizioni relative alla trasformazione industriale dei frutti specificati
1. I frutti specificati sono trasformati in impianti situati in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati. Gli impianti devono essere ufficialmente registrati e riconosciuti a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trovano.
2. I rifiuti e i sottoprodotti dei frutti specificati sono utilizzati o distrutti in un'area in cui non sono prodotti frutti specificati, situata all'interno dello Stato membro in cui tali frutti sono stati trasformati.
3. I rifiuti e i sottoprodotti sono distrutti mediante qualsiasi metodo tecnicamente giustificato, approvato dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui sono stati trasformati i frutti specificati e sotto il controllo di detto organismo ufficiale, in modo da impedire ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
4. I trasformatori tengono per almeno tre anni un registro dei frutti specificati trasformati e lo mettono, su richiesta, a disposizione dell'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui avviene la trasformazione. Tale registro riporta i numeri e i marchi distintivi dei contenitori, i volumi dei frutti specificati ricevuti e i volumi e altre informazioni dettagliate relativi all'uso o alla distruzione dei rifiuti e dei sottoprodotti.
Articolo 5
Prescrizioni relative all'immagazzinamento dei frutti specificati
1. Qualora i frutti specificati non siano trasformati immediatamente, essi sono immagazzinati in un deposito riconosciuto e registrato a tal fine dall'organismo ufficiale responsabile dello Stato membro in cui si trova il deposito.
2. I lotti di frutti specificati rimangono identificabili separatamente.
3. I frutti specificati sono conservati in modo da evitare ogni potenziale rischio di diffusione degli organismi specificati.
Articolo 6
Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Articolo 7
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Direttiva di esecuzione (UE) 2017/1279 della Commissione, del 14 luglio 2017, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 184 del 15.7.2017, pag. 33).