16.12.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 336/31 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2352 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2017
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
[notificata con il numero C(2017) 8356]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,
considerando quanto segue:
(1) |
L'esperienza acquisita con l'applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione (2), in particolare successivamente alla sua ultima modifica apportata dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/764 (3), ha dimostrato che è necessario adottare varie altre misure e che è opportuno adattare determinate disposizioni di tale decisione al fine di garantire un approccio più efficace per impedire l'ulteriore introduzione e diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (di seguito «l'organismo specificato»). |
(2) |
Ferma restando la necessità di condurre ispezioni basate sul livello di rischio valutato negli Stati membri, l'esperienza ha dimostrato che le ispezioni dovrebbero essere condotte in maniera più approfondita e armonizzata per garantire che tutti gli Stati membri raggiungano lo stesso grado di precauzione contro l'organismo specificato. Per questo motivo, quando conducono le ispezioni gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione i pertinenti orientamenti tecnici pubblicati dalla Commissione. |
(3) |
Come indicato nelle norme internazionali, l'individuazione dell'organismo specificato si è dimostrata più affidabile se è basata su almeno due analisi distinte, basate a loro volta su principi biologici differenti o dirette a diverse parti del genoma. L'elenco di tali analisi dovrebbe essere disponibile in una banca dati della Commissione che dovrebbe essere pubblica per garantire la trasparenza. Poiché l'individuazione dell'organismo specificato al di fuori delle zone delimitate richiede un diverso livello di sensibilità delle analisi, si dovrebbero effettuare analisi specifiche per le zone delimitate e per le zone diverse da quelle delimitate. |
(4) |
Per motivi di trasparenza gli Stati membri dovrebbero pubblicare su Internet i loro piani di emergenza nazionali. |
(5) |
Le prove scientifiche cui fa riferimento l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) nel parere scientifico del gennaio 2015 (4) indicano che esiste la possibilità di una ricombinazione genetica tra diverse sottospecie dell'organismo specificato rilevato in altre parti del mondo, con effetti su nuove specie vegetali che non erano mai risultate infette dalle sottospecie interessate. Di conseguenza, al fine di garantire un approccio più precauzionale e dato che recentemente sono state rilevate diverse sottospecie nell'Unione, è importante chiarire che, qualora in una zona siano state rilevate più di una sottospecie dell'organismo specificato, tale zona dovrebbe essere delimitata in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. Inoltre, se l'individuazione della presenza di una sottospecie è in corso, lo Stato membro interessato dovrebbe delimitare in via precauzionale anche tale zona in relazione all'organismo specificato e a tutte le sue possibili sottospecie. |
(6) |
L'esperienza ha dimostrato che quando si conducono ispezioni nelle zone cuscinetto la priorità nell'assegnazione delle risorse deve essere accordata in base al livello di rischio fitosanitario. Di conseguenza sarebbe opportuno prevedere che nelle zone cuscinetto la rispettiva ispezione si basi su una griglia suddivisa in quadrati di 100 m × 100 m all'interno di una zona larga almeno 1 km che circonda la zona infetta e su una griglia suddivisa in quadrati di 1 km × 1 km all'interno del resto della zona cuscinetto. |
(7) |
In base all'esperienza attuale e in linea con le prove scientifiche riferite dall'EFSA, l'immediata rimozione di tutte le piante ospiti, indipendentemente dal loro stato di salute, situate in un raggio di 100 m dalle piante infette, aumenta le prospettive di successo dell'eradicazione dell'organismo specificato. Rispetto alle misure di contenimento, che prevedono la rimozione delle piante solo se infette o situate in alcune parti della zona delimitata, la rimozione di tutte le piante ospiti offre un maggiore livello di garanzia per quanto riguarda le infezioni asintomatiche e quindi la situazione dell'organismo specificato nella zona. È pertanto opportuno ridurre la larghezza della zona cuscinetto intorno alla zona infetta da 10 km a 5 km in tutti i casi in cui la zona delimitata sia stata definita ai fini dell'eradicazione. La larghezza dovrebbe tuttavia rimanere di 10 km nel caso di zone delimitate definite ai fini del contenimento, a causa della necessità di adottare un approccio più precauzionale data la presenza più estesa dell'organismo specificato in tali zone delimitate. |
(8) |
In presenza di determinate condizioni che garantirebbero la non ulteriore diffusione dell'organismo specificato, la rimozione immediata delle piante infette e un adeguato monitoraggio della situazione, è altresì opportuno ridurre tale zona cuscinetto a 1 km. È altresì opportuno consentire la revoca della delimitazione di una zona dopo 12 mesi dalla sua definizione qualora venga adottato uno schema di campionamento intensivo per garantire l'assenza dell'organismo specificato in tale zona. |
(9) |
Al fine di aumentare la trasparenza e l'informazione del pubblico sulle misure adottate per lottare contro l'organismo specificato, gli Stati membri dovrebbero pubblicare e aggiornare un elenco delle zone delimitate esistenti sul loro territorio e in seguito la Commissione dovrebbe pubblicare e aggiornare l'elenco di tali zone trasmesso dagli Stati membri. |
(10) |
L'esperienza ha dimostrato che è opportuno consentire che non sia definita una zona delimitata qualora l'organismo specificato sia stato rilevato in un sito con comprovata protezione fisica contro i vettori di tale organismo. Tale approccio è opportuno dato il basso rischio di diffusione dell'organismo specificato e la maggiore probabilità che tale organismo sia eliminato immediatamente per via dell'ambiente controllato in cui è comparso. |
(11) |
Per garantire una maggiore flessibilità, in condizioni idonee gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di autorizzare l'impianto di alcune o tutte le piante ospiti nelle zone infette soggette a misure di contenimento e situate al di fuori della zona di 20 km adiacente alla zona cuscinetto. In tal caso essi dovrebbero privilegiare le piante appartenenti a varietà valutate tolleranti o resistenti all'organismo specificato, allo scopo di ridurre il livello di inoculo batterico nelle rispettive zone. |
(12) |
Al fine di rispettare la storia e le tradizioni di una particolare località, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere che non è necessario rimuovere le piante ospiti ufficialmente riconosciute come piante di valore storico se non sono infette dall'organismo specificato, anche se sono situate in un raggio di 100 m dalle piante che sono state esaminate e sono risultate infette dall'organismo specificato. Al fine di evitare la loro potenziale infezione e la diffusione dell'organismo specificato, tali piante dovrebbero tuttavia essere soggette a particolari condizioni. |
(13) |
Allo scopo di garantire che il monitoraggio della presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate abbia luogo nei momenti opportuni e di assicurare la certezza del diritto, si dovrebbe precisare che tale monitoraggio e le rispettive ispezioni devono tenere conto dei pertinenti orientamenti tecnici della Commissione. |
(14) |
Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno limitare le zone infette in cui possono essere applicate misure di contenimento alle zone indicate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. |
(15) |
Prendendo in considerazione gli sviluppi dell'organismo specificato nell'Unione e il riconoscimento delle zone di contenimento anche in altre parti dell'Unione, la rimozione delle piante dovrebbe essere applicata in tutta la zona di contenimento in cui le ispezioni ufficiali hanno rilevato la presenza dell'organismo specificato. Al fine di proteggere il resto del territorio dell'Unione, tali ispezioni ufficiali dovrebbero tuttavia essere condotte almeno in prossimità di siti di produzione autorizzati a spostare le piante specificate al di fuori delle zone delimitate, in prossimità di siti con piante di particolare valore sociale, culturale o scientifico e in aree all'interno della zona infetta a una distanza di 20 km dal confine di tale zona. Tale prescrizione non dovrebbe tuttavia essere applicata nel caso delle isole che sono zone di contenimento nella loro totalità e si trovano a più di 10 km di distanza dal più vicino territorio terrestre dell'Unione, dato che tali isole sono comunque isolate fisicamente. |
(16) |
A causa del basso rischio fitosanitario riscontrato dall'EFSA nel marzo 2016 (5) è opportuno consentire che le piante specificate appartenenti a varietà che si sono rivelate non sensibili a una o più sottospecie dell'organismo specificato possano essere spostate al di fuori delle zone delimitate senza un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6). |
(17) |
Vista la capacità di dispersione in volo degli insetti vettori è opportuno e più ragionevole autorizzare lo spostamento delle piante specificate dai siti di produzione circondati da una zona larga 100 m che è stata soggetta a ispezioni due volte l'anno e in cui sono state rimosse immediatamente tutte le piante che sono risultate avere sintomi o essere infette dall'organismo specificato. Per motivi di coerenza è opportuno applicare una regola simile ai siti di produzione dei paesi terzi nei quali è stata accertata la presenza dell'organismo specificato. |
(18) |
L'esperienza ha dimostrato che i siti di produzione in cui le piante ospiti vengono coltivate al di fuori delle zone delimitate sono soggetti a ispezioni annuali e, in caso di sintomi, sono soggetti a campionamento e analisi al fine di garantire un più elevato livello di confidenza riguardo all'assenza dell'organismo specificato. Per questo motivo e al fine di garantire un livello armonizzato di protezione nell'Unione si dovrebbero adottare le rispettive prescrizioni per tali siti. |
(19) |
Le specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono risultate periodicamente infette dall'organismo specificato e possono quindi facilitare la diffusione della malattia nell'Unione. Nonostante siano ancora in corso, in via precauzionale, attività di ricerca per risalire alla fonte delle piante infette individuate nell'Unione, tali piante specificate dovrebbero essere coltivate solo in siti soggetti a ispezioni, campionamento e analisi ufficiali annuali volti a confermare l'assenza dell'organismo specificato. A causa della maggiore sensibilità di tali piante all'organismo specificato, la presenza di tale organismo dovrebbe essere individuata sulla base di almeno due analisi positive, di cui almeno una dovrebbe essere un'analisi molecolare, indicate nella rispettiva banca dati della Commissione. |
(20) |
Una prescrizione simile dovrebbe essere applicata nei paesi terzi in cui non è ancora stata accertata la presenza dell'organismo specificato. Al momento di spostare tali piante nell'Unione gli operatori professionali dovrebbero inoltre tenere un registro per almeno tre anni, al fine di garantire la tracciabilità e ispezioni ufficiali di follow-up, se del caso. |
(21) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 stabilisce disposizioni rigorose per lo spostamento nell'Unione di determinate specie di piante («piante ospiti») che sono risultate infette dagli isolati europei dell'organismo specificato. Tali piante ospiti sono soggette a condizioni rigorose anche se non sono mai coltivate all'interno di una zona delimitata. |
(22) |
Al tempo stesso, la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione (7) ha autorizzato temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (8), prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto. Alcune di esse, in particolare le specie Juglans regia L., Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, P. amygdalus x P. persica, P. armeniaca L., P. avium (L.) L., P. cerasus L., P. domestica L., P. domestica × P. salicina, P. dulcis (Mill.) D.A. Webb, P. persica (L.) Batsch, e P. salicina Lindley, sono notoriamente sensibili agli isolati europei e non europei dell'organismo specificato e figurano come «piante specificate» nell'elenco dell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. |
(23) |
Considerata la minaccia emergente che l'organismo specificato rappresenta per il territorio dell'Unione, l'autorizzazione alla certificazione di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, che deroga al requisito di coltivazione in condizioni a prova di insetto, dovrebbe essere integrata da garanzie fitosanitarie alternative anche se le piante non si trovano in una zona delimitata a norma della decisione di esecuzione (UE) 2015/789. |
(24) |
Tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base soggetti alla decisione di esecuzione (UE) 2017/167 dovrebbero pertanto essere spostati all'interno del territorio dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante. In tal modo si intende garantire l'indennità dall'organismo specificato di tali piante madri di pre-base e materiali di pre-base, nonché di tutte le piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione prodotti. Le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base interessati dovrebbero inoltre essere sottoposti a ispezioni visive, campionamento e analisi molecolari, al fine di accertare l'assenza dell'organismo specificato e preservare nel contempo lo stato di salute di tali piante e materiali durante il processo di riproduzione. |
(25) |
Tutte le specie vegetali identificate dalla Commissione quali piante specificate successivamente all'ultima modifica della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbero essere incluse nell'allegato I di tale decisione. |
(26) |
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(27) |
Al fine di consentire agli operatori professionali e agli organismi ufficiali responsabili di adattarsi alle nuove prescrizioni concernenti lo spostamento di piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, appartenenti alle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L., e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, la rispettiva disposizione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o marzo 2018. |
(28) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2015/789
La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificata:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Ispezioni dell'organismo specificato nei territori degli Stati membri e individuazione 1. Gli Stati membri effettuano ispezioni annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato nel loro territorio sulle piante specificate. Tali ispezioni sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono in esami visivi e, qualora vi siano sospetti di infezione dall'organismo specificato, nel prelievo di campioni e nell'esecuzione di analisi. Tali ispezioni si basano su validi principi tecnici e scientifici e si effettuano nei periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo specificato mediante ispezioni visive, campionamento e analisi. Tali ispezioni tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, della biologia dell'organismo specificato e dei suoi vettori, della presenza e della biologia delle piante specificate e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato. Esse tengono anche conto degli orientamenti tecnici per l'ispezione della Xylella fastidiosa forniti sul sito web della Commissione (*1). 2. L'eventuale presenza dell'organismo specificato in zone diverse dalle zone delimitate è verificata mediante un'analisi molecolare e, in caso di risultato positivo, essa viene individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'altra analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie e sono dirette a diverse parti del genoma. L'eventuale presenza dell'organismo specificato nelle zone delimitate è verificata mediante un'analisi e, in caso di risultato positivo, essa è individuata effettuando, conformemente alle norme internazionali, almeno un'analisi molecolare positiva. Tali analisi sono indicate nella banca dati della Commissione delle analisi per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie. 3. La Commissione gestisce e aggiorna la banca dati di cui al paragrafo 2 e ne rende pubblico l'accesso. Le analisi elencate in tale banca dati sono divise in due categorie a seconda della loro adeguatezza per l'individuazione dell'organismo specificato e delle sue sottospecie nelle zone delimitate e nelle zone diverse da quelle delimitate. (*1) “Guidelines for the survey of Xylella fastidiosa (Wells et al.) in the Union territory” [(Orientamenti per l'ispezione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) nel territorio dell'Unione)] http://ec.europa.eu/food/sites/food/files/plant/docs/ph_biosec_legis_guidelines_xylella-survey.pdf»;" |
2) |
all'articolo 3 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Gli Stati membri, su richiesta, comunicano i loro piani di emergenza alla Commissione e ne informano tutti gli operatori professionali pertinenti attraverso la pubblicazione su Internet.»; |
3) |
l'articolo 4 è così modificato:
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4) |
all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. In deroga al paragrafo 1, lo Stato membro interessato può autorizzare l'impianto di piante ospiti all'interno delle zone infette elencate nell'allegato II in cui sono applicate misure di contenimento a norma dell'articolo 7, fuorché nella zona di 20 km di cui all'articolo 7, paragrafo 7, lettera c). Quando concede le autorizzazioni, lo Stato membro interessato privilegia le piante ospiti appartenenti a varietà che si sono rivelate resistenti o tolleranti all'organismo specificato.»; |
5) |
l'articolo 6 è così modificato:
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6) |
l'articolo 7 è così modificato:
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7) |
l'articolo 9 è così modificato:
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8) |
l'articolo 10 è così modificato:
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9) |
all'articolo 16 è aggiunto il seguente secondo comma: «Le piante destinate all'impianto, ad eccezione delle sementi, delle specie Coffea, Lavandula dentata L., Nerium oleander L., Olea europaea L., Polygala myrtifolia L. e Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb sono introdotte nell'Unione solo se sono state coltivate in un sito soggetto a un'ispezione ufficiale annuale e se sono state sottoposte a campionamento e analisi, effettuati in periodi opportuni per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato e in conformità delle norme internazionali, che hanno confermato l'assenza dell'organismo specificato utilizzando uno schema di campionamento in grado di individuare con un'affidabilità del 99 % un livello di presenza di piante infette pari al 5 % e diretto a piante sintomatiche e a piante asintomatiche in prossimità di quelle sintomatiche.»; |
10) |
all'articolo 17, paragrafo 4, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
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11) |
l'allegato I è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione; |
12) |
l'allegato II è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente decisione; |
13) |
è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato III della presente decisione. |
Articolo 2
Applicazione differita
L'articolo 1, paragrafo 7, lettera c), per quanto concerne l'articolo 9, paragrafo 8, secondo comma, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 si applica a decorrere dal 1o marzo 2018.
Articolo 3
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 125 del 21.5.2015, pag. 36).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2016/764 della Commissione, del 12 maggio 2016, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.) (GU L 126 del 14.5.2016, pag. 77).
(4) The EFSA Journal 2015;13(1):3989, 262 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2015.3989.
(5) The EFSA Journal 2016; 14(10):4601, 19 pagg., doi:10.2903/j.efsa.2016.4601.
(6) Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).
(7) Decisione di esecuzione (UE) 2017/167 della Commissione, del 30 gennaio 2017, che autorizza temporaneamente il Belgio, la Repubblica ceca, la Francia e la Spagna a certificare le piante madri di pre-base e i materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto di cui all'allegato I della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto (GU L 27 dell'1.2.2017, pag. 143).
(8) Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).
ALLEGATO I
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è così modificato:
1) |
Le seguenti voci sono introdotte in ordine alfabetico:
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2) |
Sono soppresse le seguenti voci:
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ALLEGATO II
ALLEGATO II
Zone infette di cui all'articolo 4, paragrafo 2, che sono zone di contenimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1
PARTE A
Zona infetta in Italia
La zona infetta in Italia comprende le seguenti aree:
1. |
La provincia di Lecce |
2. |
Comuni situati nella provincia di Brindisi:
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3. |
Comuni situati nella provincia di Taranto:
|
PARTE B
Zona infetta in Francia
La zona infetta in Francia comprende la seguente area:
La regione Corsica
PARTE C
Zona infetta in Spagna
La zona infetta in Spagna comprende la seguente area:
La Comunità autonoma delle Isole Baleari
ALLEGATO III
ALLEGATO III
Varietà di piante specificate non sensibili al rispettivo ceppo della sottospecie dell'organismo specificato, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b)
Varietà |
Specie di varietà |
Sottospecie dell'organismo specificato |
Cabernet Sauvignon |
Vitis vinifera L. |
Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53 |
Negroamaro |
Vitis vinifera L. |
Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53 |
Primitivo |
Vitis vinifera L. |
Xylella fastidiosa sottospecie pauca ST 53 |