19.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/50


DECISIONE (UE) 2017/2337 DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2017

sugli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) [ex SA.35484 (2012/NN)] concessi per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità a norma della legge tedesca sul latte e sulle materie grasse

[notificata con il numero C(2017) 3487]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alla disposizione di cui sopra, e tenendo conto di tali osservazioni,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso: «la Commissione») ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (2), ossia l'attuale articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio (3). Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso sostegno finanziario al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge tedesca sul latte, sui prodotti lattiero-caseari e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso «legge sul latte e sulle materie grasse» o «MFG»).

(2)

Con lettera del 2 ottobre 2012 la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuto non notificato n. SA.35484 (2012 NN). La Germania ha presentato ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.

(3)

Con lettera del 17 luglio 2013 (C(2013) 4457 final) (in appresso: «decisione di avvio») la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE. Ai fini dell'indagine della compatibilità delle sottomisure in questione con il mercato interno, la Commissione ha distinto due periodi:

1.

il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006;

2.

il periodo dal 1o gennaio 2007 in poi.

(4)

In relazione a diverse sottomisure ai sensi della MFG, nella sua decisione di avvio la Commissione ha constatato che le stesse non costituivano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, oppure costituivano un aiuto che non rientrava nel campo di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato.

(5)

In relazione ad altre sottomisure, la Commissione ha riscontrato che le stesse erano compatibili con il mercato interno per il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2007 oppure per entrambi i periodi.

(6)

Nella sua decisione di avvio la Commissione ha invece espresso dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno di tutte le restanti sottomisure, sulle quali si basa la presente decisione, relative alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché in merito agli aiuti concessi a favore della produzione e della commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

(7)

In seguito al riscontro di talune inesattezze nella decisione di avvio, con lettera del 16 dicembre 2013 è stata trasmessa una rettifica della stessa alle autorità tedesche.

(8)

La decisione di avvio rettificata è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni entro un mese.

(9)

Con lettera del 20 settembre 2013 la Germania ha preso posizione in merito alla decisione di avvio del procedimento.

(10)

Alla Commissione sono pervenute in totale 19 osservazioni da parte di interessati. Uno di questi interessati ha richiesto alla Commissione di non rivelare la propria identità, adducendo valide ragioni al riguardo. Nel complesso dieci osservazioni, tuttavia non quella dell'interessato appena citato, facevano riferimento alle sottomisure di cui alla presente decisione, per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo ovvero agli aiuti concessi per la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità.

(11)

Tali osservazioni sono state trasmesse alla Germania con lettere del 27 febbraio, del 3 marzo e del 3 ottobre 2014.

(12)

Con lettera del 21 marzo 2014 la Germania ha comunicato alla Commissione di non intendere prendere posizione in merito alle osservazioni degli interessati di cui sopra.

(13)

Con lettera del 31 marzo 2014 la Germania ha trasmesso alla Commissione le osservazioni dello Stato libero di Baviera (Freistaat Bayern) in merito alle osservazioni formulate dall'interessato, la cui identità non era stata resa nota (cfr. considerando 10).

(14)

La Germania non ha inizialmente preso posizione in merito alle osservazioni degli interessati presentate nel mese di febbraio del 2014. Invece, in relazione a un'osservazione supplementare presentata l'8 luglio 2014, le autorità tedesche hanno replicato con lettera del 3 dicembre 2014.

(15)

Con lettera del 13 novembre 2014 la Commissione ha invitato la Germania a fornire ulteriori informazioni. Quest'ultima ha risposto alle domande della Commissione con lettera del 27 febbraio 2015.

(16)

Il 30 giugno 2016 il ministero federale dell'Agricoltura, dell'alimentazione (Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft) ha inviato informazioni supplementari in merito alla sottomisura RP 2.

(17)

Con lettera del 15 novembre 2016 la Commissione ha richiesto ancora una volta ulteriori informazioni alla Germania. In seguito a una richiesta di proroga del termine per la risposta alla lettera, avendo la Commissione concesso tale proroga, la Germania ha risposto alle domande della Commissione con lettera del 13 gennaio 2017.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE E OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ TEDESCHE

(18)

Nella descrizione che segue si esamineranno più nel dettaglio le sottomisure relative agli aiuti concessi ai sensi della MFG per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo, nonché gli aiuti alla produzione e alla commercializzazione di prodotti agricoli di qualità, in merito alle quali la Commissione ha sollevato dubbi con riferimento alla loro compatibilità con il mercato interno. Si tratta, nel dettaglio, delle seguenti sottomisure (in appresso nel testo le singole sottomisure sono denominate secondo la classificazione di cui all'appendice della decisione di avvio): BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10 (assistenza tecnica per il periodo 2001-2006); RP 2 (assistenza tecnica per il periodo a decorrere dal 2007); BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5 (prodotti di qualità per il periodo 2001-2006).

Base giuridica

(19)

La MFG è una legge federale tedesca entrata in vigore nel 1952 e che da allora ha subito numerose modifiche (5). Tale legge rappresenta la legge quadro sulla quale si fondano le misure di aiuto di cui alla presente decisione e ha un termine di validità indefinito.

(20)

L'articolo 22, primo comma, della MFG autorizza gli Stati federati della Germania (in appresso i «Länder») a imporre alle aziende lattiero-casearie un prelievo sul latte commisurato alle quantità di latte conferite. In base alle informazioni messe a disposizione dalla Germania, nove Länder (su sedici) si sono avvalsi di tale autorizzazione, ossia Assia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Renania settentrionale-Vestfalia, Saarland e Turingia. I prelievi riscossi dai Länder ammontano ad un massimo di 0,0015 EUR per kg di latte.

(21)

La Germania ha dimostrato che tale prelievo sul latte non è applicabile ai prodotti importati. Per contro, i prodotti esportati possono essere assoggettati al prelievo sul latte.

(22)

L'articolo 22, secondo comma, della MFG prevede che i fondi provenienti dal prelievo sul latte possano essere utilizzati solo per:

1.

la promozione e la salvaguardia della qualità in base a determinate disposizioni attuative;

2.

il miglioramento delle condizioni igieniche nelle fasi di raccolta, conferimento, trattamento, trasformazione e commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

3.

i controlli della qualità del latte;

4.

la consulenza alle aziende su questioni relative al settore lattiero-caseario e la formazione permanente dei giovani che aspirano a svolgere lavori in questo settore;

5.

la pubblicità per incrementare il consumo di latte e dei prodotti lattiero-caseari;

6.

l'esecuzione dei compiti affidati in base alla legge sul latte e sulle materie grasse.

(23)

L'articolo 22, comma 2a, della MFG prevede che, in deroga a quanto prescritto dal secondo comma, i fondi di cui al primo comma possano essere utilizzati anche per:

1.

la riduzione dei costi strutturali di raccolta più elevati per la consegna di latte e panna (crema) dal produttore all'azienda lattiero-casearia;

2.

la riduzione dei costi di trasporto più elevati per la consegna del latte tra aziende lattiero-casearie, qualora sia necessaria per garantire l'approvvigionamento di latte destinato al consumo nel territorio di vendita delle aziende lattiero-casearie destinatarie;

3.

la promozione della qualità nella commercializzazione centralizzata di prodotti lattiero-caseari.

(24)

L'articolo 22, quarto comma, della MFG prevede che i contributi e le imposte versati dalle aziende lattiero-casearie o dalle loro associazioni alle istituzioni del settore per gli scopi elencati al secondo comma vengano compensati, in tutto o in parte, con il gettito proveniente dal prelievo sul latte.

(25)

Sebbene la MFG rappresenti la legge quadro, sono in effetti le disposizioni attuative adottate dai Länder sulla base della MFG quelle che costituiscono la base giuridica effettiva delle misure in questione.

Finanziamento

(26)

Con lettera del 13 gennaio 2017 le autorità tedesche hanno confermato che le misure alla base della presente decisione sono state finanziate esclusivamente dai fondi ottenuti dal prelievo sul latte e che non sono stati utilizzati fondi supplementari dai bilanci dei Länder.

2.1   Aiuti per la prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo

(27)

Tra il 2001 e il 2006 Assia, Baden-Württemberg, Bassa Sassonia, Baviera, Brandeburgo, Renania-Palatinato, Renania Settentrionale-Vestfalia, Saarland e Turingia hanno concesso sostegno finanziario a favore di misure volte a prestare assistenza tecnica nel settore agricolo (sottomisure BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 e TH 10).

(28)

A partire dal 2007 la Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a una misura destinata a prestare assistenza tecnica nel settore agricolo (RP 2).

(29)

Tra il 2001 e il 2011 gli stanziamenti di bilancio impegnati (per tutti i Länder) ammontavano complessivamente a 23,7 milioni di EUR.

(30)

Il sostegno finanziario viene fornito per attività di informazione di natura generale, delle quali beneficiano tutte le aziende del settore lattiero-caseario. Tali misure sono finalizzate all'utilizzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari in generale, sono limitate a informazioni sulle caratteristiche oggettive del latte, non includono affermazioni soggettive in merito ai pregi di taluni prodotti di una o di più aziende e non riguardano misure pubblicitarie. Vengono finanziate soltanto misure di natura generale che apportano benefici in uguale misura a tutti i produttori del settore lattiero-caseario. Non si menzionano per nome determinati produttori oppure l'origine del latte. Non vengono effettuati pagamenti diretti alle imprese di trasformazione e commercializzazione (fatta eccezione per la misura RP 2).

(31)

Salvo indicazione contraria, l'intensità dell'aiuto concesso dalle misure è pari al massimo al 100 % dei costi ammissibili.

Assistenza tecnica nel periodo 2001-2006

BY 3

(32)

La Baviera ha fornito sostegno finanziario per la raccolta di informazioni fattuali e tecniche di natura generale sulla produzione di latte, nonché per la pubblicazione e la messa a disposizione di informazioni generali su temi relativi al settore lattiero-caseario (ad esempio, la produzione di latte presso le aziende del settore lattiero-caseario). Inoltre, sono stati sovvenzionati anche i costi legati alla diffusione di conoscenze scientifiche in un formato comprensibile dal pubblico in generale (attraverso pubblicazioni e conferenze), nonché alla produzione di informazioni fattuali sui sistemi di qualità, messe a disposizione dei produttori di latte in Baviera e al pubblico interessato. La misura è stata attuata da Verband der Milcherzeuger e.V. (VMB).

(33)

Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 (6) la Germania ha sostenuto che, in seguito a un'ulteriore esame, la misura BY 3 non costituiva un aiuto di Stato in quanto non concedeva vantaggi specifici a singole aziende. Anche qualora si trattasse di un aiuto, agli aiuti esistenti si applicherebbe la salvaguardia del grandfathering. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno.

(34)

Inoltre, le misure in questione sarebbero compatibili con il mercato interno indipendentemente dalle prove secondo le quali i fondi sarebbero stati utilizzati per la diffusione di nuovi metodi. L'articolo 15, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (7) e gli orientamenti 2007-2013 (8) contengono una rinuncia a questo requisito (diffusione di nuovi metodi). Al contrario, l'aspetto decisivo sarebbe la diffusione di conoscenza scientifica. Ciò sarebbe applicabile anche al periodo 2000-2006, poiché all'epoca non vi erano circostanze tali per cui sarebbe stata necessaria l'applicazione di criteri più rigorosi.

(35)

La Germania sostiene che la misura non sia stata limitata a un gruppo specifico, ma che l'intero settore lattiero-caseario in generale abbia beneficiato dell'assistenza e che per ciascun beneficiario non siano stati erogati più di 100 000 EUR nell'arco di tre anni.

(36)

Secondo le autorità tedesche, i beneficiari di questa misura sono stati «agricoltori, organizzazioni di produttori, pubblico interessato e PMI».

(37)

Stando alla comunicazione delle autorità tedesche del 27 febbraio 2015, le spese annuali per le misure BY 3 e BY 10 per il periodo dal 2001 al 2006 rientrano nella forcella di valori compresa tra 471 986 EUR e 518 057 EUR. Considerando un numero di produttori di latte e di aziende lattiero-casearie compreso tra 47 287 e 56 755 nello stesso periodo, si ottiene un importo annuo per beneficiario (fornitori di latte e aziende lattiero-casearie) compreso tra 9,13 EUR e 10,46 EUR.

BY 10

(38)

La Baviera ha concesso sostegno finanziario all'istituto di ricerca Milchwirtschaftlichen Untersuchungs- und Versuchsanstalt (MUVA) di Kempten a favore dello scambio di informazioni tra i diversi attori (istituti di ricerca, autorità) in merito al tema del latte come materia prima.

(39)

Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 (9) la Germania ha sostenuto che la misura BY 10 non costituirebbe un aiuto di Stato in quanto non mira a consentire un trasferimento di conoscenze dal MUVA ai produttori di latte o alle aziende lattiero-casearie. Tuttavia, anche qualora si trattasse di un aiuto, agli aiuti esistenti si applicherebbe la salvaguardia del grandfathering. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno.

(40)

Nella stessa comunicazione (10) la Germania ha affermato che i «beneficiari» della misura erano principalmente autorità.

(41)

Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2015 la Germania ritiene che le spese totali annuali per le misure di BY 3 e BY 10 ammontino a una cifra compresa tra 471 986 EUR e 518 057 EUR (cfr. considerando 37).

BW 4

(42)

Il Baden-Württemberg ha concesso sostegno finanziario a favore di eventi generali di pubbliche relazioni e della diffusione di informazioni ai consumatori relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Tale misura ha riguardato, tra l'altro:

a)

informazioni ai consumatori in merito al valore nutrizionale e sulle caratteristiche generali dei prodotti lattiero-caseari;

b)

informazioni generali in merito alle norme di etichettatura o alle caratteristiche di qualità del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

c)

l'indicazione di referenti o sportelli informativi in merito ai temi di cui sopra per manifestazioni organizzate a favore dei consumatori (giornata mondiale del latte);

d)

l'organizzazione o la partecipazione a eventi di formazione continua e conferenze scientifiche sul tema del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell'alimentazione;

e)

l'organizzazione di manifestazioni e la presentazione del settore lattiero-caseario in generale nel contesto di fiere (Landwirtschaftliches Hauptfest).

(43)

La misura è stata coordinata dall'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (MVBW). L'attuazione tecnica della misura è avvenuta tramite la MVBW stessa oppure tramite terzi da essa incaricati a tale fine.

(44)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (11) la Germania ha ribadito che la misura non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione.

(45)

In via subordinata le autorità tedesche hanno sostenuto (12) che le misure rispettavano sostanzialmente gli orientamenti comunitari applicabili in quel momento e potevano essere considerati, in linea di principio, come una prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo (13) (in appresso: «orientamenti comunitari 2000-2006»). Le misure sono state utilizzate per la diffusione generale e di ampia portata di conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(46)

La Germania sostiene che le misure legate a «eventi generali di pubbliche relazioni» non siano state limitate a un gruppo specifico, bensì abbiano sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari sarebbero state rispettate. Ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sono ammissibili aiuti per la copertura dei costi fino al 100 %. L'importo dell'aiuto si è attestato su valori inferiori alla soglia di cui al punto 14.3, pari a 100 000 EUR per beneficiario per ciascun periodo di tre anni.

BB 1

(47)

Nel contesto della misura «Miglioramento delle condizioni igieniche» il Brandeburgo ha sostenuto i costi di istruzione e formazione. L'attenzione di tale misura si è concentrata sulla salute degli animali, sul miglioramento delle condizioni igieniche del latte e sulla qualità del latte crudo, nonché sull'analisi delle carenze in termini di prestazioni. L'attuazione della misura è stata delegata al Landeskontrollverband Brandenburg (LKVB). Il tasso massimo di aiuto non ha superato il 60 % dei costi ammissibili.

(48)

Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013, la Germania ha sostenuto (14) che la misura «Miglioramento delle condizioni igieniche» per il periodo dal 2001 al 2006 era compatibile con il mercato interno. I servizi di consulenza non erano infatti limitati a gruppi specifici, bensì erano aperti a tutti i produttori di latte del Land Brandeburgo. Pertanto secondo le autorità non sarebbero stati concessi vantaggi a favore di singole aziende. Tale misura rientrerebbe quindi nel campo di applicazione del punto 13.2, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 (costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità).

(49)

Nella comunicazione del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno ribadito che tutti i produttori di latte del Land hanno avuto in linea di principio la possibilità di sfruttare i servizi di consulenza in esame (consulenza complessa e specialistica). La Germania sostiene che si sia trattato di contributi per cofinanziamenti con un importo fisso di 161,19 EUR per azienda per la consulenza complessa o di 144,62 EUR per azienda per la consulenza specialistica. Pertanto il superamento della soglia di 100 000 EUR per azienda per ciascun triennio non sarebbe stato possibile. Secondo le autorità tedesche i valori di cui sopra si baserebbero sull'anno 2006, tuttavia gli importi degli altri anni avrebbero un ordine di grandezza analogo a quello indicato. Inoltre la Germania ha sostenuto che per quanto concerne i beneficiari finali (produttori/aziende del settore lattiero-caseario) si è trattato di PMI.

BB 3

(50)

Fino alla fine del 2007 il Brandeburgo ha promosso la fornitura di informazioni su questioni economiche, nonché la diffusione di informazioni e conoscenze di nuova acquisizione in materia di questioni relative al settore lattiero-caseario, ossia concernenti la normativa e la politica del settore, la produzione di latte e la qualità del latte, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, la promozione e la protezione contro le epizoozie ecc. In tale contesto non hanno avuto luogo né servizi di consulenza individuali né sessioni di formazione di persone singole. Le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e. V. (LVMB) e Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV) sono state incaricate dell'attuazione della misura.

(51)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (15) la Germania ha ribadito di continuare a considerare la misura di cui sopra compatibile con il mercato interno in quanto la stessa sarebbe imputabile agli orientamenti comunitari 2000-2006, ossia riferita alla prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1. L'obiettivo di tale misura sarebbe stato quello di migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine.

(52)

I concorsi per la qualità e a favore del settore lattiero-caseario del Land organizzati da LVMB rientrerebbero nel campo di applicazione del punto 14.1., quarto trattino, trattandosi di «organizzazione di concorsi».

(53)

Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015 la Germania ha sostenuto che le aziende del Brandeburgo vincitrici dei concorsi sono state premiate in occasione della International Green Week (IGW) e sono così diventate note a un pubblico più ampio. A tale fine, nel 2006, la LVMB ha utilizzato fondi pari a circa 463 EUR, provenienti dal prelievo sul latte (16).

(54)

Tramite il progetto «Consulenza a favore dei produttori di latte» di LBV, i referenti per il settore lattiero-caseario di LBV hanno fornito consulenza a tutti i partecipanti del settore. Il finanziamento è avvenuto sotto forma di cofinanziamento nel quadro della promozione del progetto utilizzando fondi ricavati dal prelievo sul latte. Sulla base della documentazione trasmessa, nel 2006 LBV ha ricevuto una sovvenzione di 20 000 EUR a tale fine da fondi del Land Brandeburgo. Stando alle informazioni fornite dalla Germania, anche negli anni precedenti si sarebbe proceduto in maniera analoga.

(55)

Gli aiuti non sarebbero stati limitati a un gruppo specifico, in quanto tutte le persone interessate del territorio in esame appartenenti al settore lattiero-caseario hanno avuto la possibilità di partecipare ai suddetti concorsi professionali. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

HE 2

(56)

L'Assia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) per la misura «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione). Nel contesto di questa misura, il gruppo per l'innovazione di LVMH ha preparato informazioni scientifiche in termini di articoli specialistici e corsi di formazione continua. Tali attività hanno incluso la raccolta e l'integrazione di informazioni, la trasmissione di conoscenze attraverso articoli scientifici ed eventi di formazione per agricoltori e lavoratori del settore agricolo.

(57)

La Germania ritiene che le ripercussioni sulla concorrenza siano state minime (17). Di conseguenza è stato possibile concedere aiuti fino a un tasso massimo ammissibile del 100 % a copertura dei costi per attività descritte con precisione, in particolare per l'istruzione e la formazione. I costi ammissibili potevano includere i costi effettivi per l'organizzazione di un programma di formazione, le spese di viaggio, nonché le spese e il costo per la fornitura di servizi di sostituzione presso l'azienda durante i periodi di assenza degli agricoltori o dei dipendenti del settore agricolo. Nella fattispecie si è trattato di un'attività di formazione a favore degli agricoltori in merito ai temi di cui sopra e, pertanto, i requisiti di cui al punto 14.1. degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero soddisfatti.

(58)

Sarebbero altresì soddisfatte anche le condizioni di cui al punto 14.2, in quanto, in linea di principio, sulla base di criteri oggettivamente definiti, tutte le persone fisiche e giuridiche del territorio interessato potevano partecipare alle attività di formazione continua. Il massimale ammissibile di 100 000 EUR non sarebbe stato superato in considerazione del fatto che gli aiuti sono ammontati a circa 125 EUR per beneficiario nell'arco di un periodo di tre anni (punto 14.3).

HE 3

(59)

L'Assia ha concesso sostegno finanziario per eventi di pubbliche relazioni destinati a educare i consumatori in merito al latte e ai prodotti lattiero-caseari, compresi i loro valori nutrizionali e le possibilità di utilizzo degli stessi. Il gruppo dedicato alla nutrizione di LVMH ha diffuso conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, ha organizzato manifestazioni informative, nonché campagne e azioni di pubbliche relazioni (non mirate ad aziende specifiche) sotto forma di volantini, opuscoli, prospetti, ricette o manifesti in merito alla produzione di latte, nonché alla preparazione e alla trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(60)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (18) la Germania ha asserito che la misura HE 3 non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. La misura sarebbe stata infatti una «attività di educazione dei consumatori pura e semplice». In via subordinata la Germania ha affermato che l'aiuto sarebbe compatibile con il mercato interno.

(61)

Anche qualora la misura, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, venisse qualificata come aiuto, la stessa dovrebbe comunque essere considerata conforme alla prassi decisionale dell'epoca e quindi sostanzialmente legittima. Secondo le autorità tedesche la misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero rispettate. Ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sono ammissibili aiuti per la copertura dei costi fino al 100 %. L'ammontare effettivo delle sovvenzioni si sarebbe infatti attestato nettamente al di sotto del valore limite applicabile di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Nel periodo 2001-2006, in Assia, sarebbero stati attivi circa 6 000 allevatori di bestiame da latte, di conseguenza si ottiene un importo medio per beneficiario di circa 170 EUR nel periodo in questione.

HE 9

(62)

L'Assia ha concesso sostegno finanziario a LVMH per la misura «Fortbildung für junge Milchviehhalter» (formazione continua a favore dei giovani allevatori di bestiame da latte). Questa misura mirava a migliorare le qualifiche dei giovani allevatori di bestiame da latte. I costi ammissibili includevano i costi effettivi per l'organizzazione di un programma di formazione, le spese di viaggio, nonché le spese e il costo per la fornitura di servizi di sostituzione presso l'azienda durante i periodi di assenza degli agricoltori o dei dipendenti del settore agricolo.

(63)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (19) la Germania ha sostenuto che le ripercussioni sulla concorrenza erano minime. Di conseguenza, in tale contesto, è stato possibile concedere aiuti fino a un tasso massimo ammissibile del 100 % a copertura dei costi per attività descritte con precisione, in particolare per l'istruzione e la formazione. La misura descritta potrebbe rientrare nel campo di applicazione del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006, in quanto corrisponderebbe alla promozione dell'istruzione e della formazione di cui a tale punto già semplicemente in considerazione del suo titolo.

(64)

La misura ha riguardato attività di formazione classica nel settore lattiero-caseario che, in linea di principio, erano a disposizione di tutti i produttori e pertanto la misura avrebbe rispettato i requisiti di cui al punto 14.2. degli orientamenti comunitari 2000-2006. In tali casi sarebbero consentiti aiuti a copertura dei costi fino al 100 %. L'importo totale dell'aiuto concesso per il periodo 2001-2006 è stato di circa 35 000 EUR, quindi inferiore all'importo limite di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006).

NI 5

(65)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVMN) per la partecipazione a fiere e mostre, nonché per la preparazione contenuti scientifici in una forma facilmente comprensibile. In tale contesto sono stati sovvenzionati i costi per la locazione e l'allestimento degli spazi espositivi, nonché i costi per la pubblicazione di informazioni fattuali (prospetti, ricette ecc.) in merito al latte e ai prodotti lattiero-caseari, ivi inclusi i loro valori nutrizionali e le possibilità di utilizzo degli stessi, nonché la produzione di latte in Bassa Sassonia. La misura è stata coordinata da LVMN. L'attuazione tecnica della misura è avvenuta tramite l'associazione stessa oppure tramite terzi da essa incaricati a tale fine.

(66)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (20) la Germania ha sostenuto che la misura sarebbe da imputare al punto 14.1. quarto trattino (organizzazione di concorsi, mostre e fiere) degli orientamenti comunitari 2000-2006. La componente chiave della misura era il sovvenzionamento dello stand fieristico di LVMN. Di conseguenza, secondo la Germania, si tratterebbe di un aiuto compatibile con la normativa UE qualora fossero soddisfatte, in aggiunta, anche le disposizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3.

(67)

Secondo il parere della Bassa Sassonia i requisiti pertinenti in materia sarebbero stati rispettati, dal momento che tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario potevano trarre beneficio dalla misura (media 2001-2006: circa 17 500 aziende). Ciò è stato garantito, da un lato, assicurando che tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario avessero accesso alla misura (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006) e, dall'altro, che l'aiuto non superasse un importo di 100 000 EUR per beneficiario entro un periodo di 3 anni (punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006).

NI 6 (2001-2003)

(68)

Inoltre la Bassa Sassonia ha fornito sostegno finanziario alla partecipazione a fiere da parte di imprese di trasformazione. La Germania ha sostenuto che il sostegno concesso negli anni 2001-2006 sia stato conforme alle condizioni di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. A decorrere dal 26 novembre 2003 la misura sì è basata sull'aiuto di Stato approvato n. 200/2003, in vigore fino al 31 dicembre 2008 con un'intensità di aiuto non superiore al 50 % o con un importo massimo dell'aiuto pari a 70 000 EUR per beneficiario e per triennio.

(69)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (21) la Germania ha sostenuto che la misura abbia riguardato soltanto aiuti a imprese del settore della trasformazione e della commercializzazione (aziende lattiero-casearie) a favore della partecipazione a fiere e mostre. Di conseguenza per la valutazione di questa misura non sarebbe pertinente il punto 14.1, quinto trattino (come presunto nella decisione di avvio della Commissione) bensì il punto 14.1, quarto trattino. Su questa base, l'aiuto dovrebbe essere considerato compatibile con il mercato interno anche per il periodo 2001-2003.

(70)

Nelle loro osservazioni del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno assicurato che, per il periodo pertinente (dal 1o gennaio 2002 al 26 novembre 2003) (22), la misura NI 6 è stata aperta a tutte le imprese coinvolte nella trasformazione e commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed è stata concessa sulla base di criteri oggettivi. Le autorità tedesche hanno inoltre sottolineato che la misura non era subordinata all'adesione a un'organizzazione di produttori o ad altre organizzazioni del settore agricolo.

(71)

Secondo le stesse osservazioni, l'intensità massima dell'aiuto di questa misura è stata pari al 48 %. Soltanto un'impresa (Nordmilch eG) ha ricevuto un importo complessivo di aiuto superiore a 100 000 EUR nel periodo in esame nel quadro della misura in oggetto. Secondo le autorità tedesche Nordmilch eG non rientrava nella definizione di PMI e pertanto dette autorità avrebbero esaminato il recupero di tale aiuto.

NI 7

(72)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a campagne d'informazione generali a favore dei consumatori incentrate sul latte come alimento. Il beneficiario di tale sostegno è stata l'associazione LVMN su incarico della quale è stato prodotto il materiale informativo.

(73)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (23) la Germania ha asserito che la misura «Eventi generali di pubbliche relazioni» non costituiva aiuto di Stato in quanto non conferiva alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione.

(74)

La Germania ha affermato (24) che la misura corrispondeva sostanzialmente alle prescrizioni degli orientamenti comunitari allora in vigore e poteva essere considerata sostanzialmente come una prestazione di assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006 in quanto era destinata alla diffusione generale di conoscenze scientifiche aggiornate nonché alla trasmissione generale di informazioni in merito alle caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(75)

Secondo la Germania l'intera misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero state rispettate.

(76)

Secondo il parere della Germania, l'importo della sovvenzione si attesterebbe su un importo nettamente inferiore al valore limite di cui al punto 14.3 pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni. Considerando la presenza di una media di circa 17 500 produttori di latte durante il suddetto periodo in Bassa Sassonia e un importo complessivo di circa 6,9 milioni di EUR, la misura NI 7 ha concesso circa 395 EUR per ciascun beneficiario.

NW 4 e NW 5

(77)

La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario per manifestazioni informative e campagne di educazione generale dei consumatori, nonché per campagne sull'uso del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulle loro caratteristiche generali (sottomisura NW 4). I beneficiari delle sovvenzioni sono state le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) e Landwirtschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe.

(78)

La Renania settentrionale-Vestfalia ha altresì concesso sostegno finanziario a favore di manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra i produttori di latte in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario (sottomisura NW 5).

(79)

Sono stati sovvenzionati i costi per l'organizzazione e l'esecuzione di eventi, per la consulenza, l'educazione e la formazione in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario. L'intensità delle sovvenzioni è stata pari a un massimo del 30 %.

(80)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (25) la Germania ha sostenuto che, per quanto concerne le misure NW 4 e NW 5, non sia stato concesso alcun vantaggio a talune imprese o settori economici, in quanto si è trattato di misure rivolte al pubblico in generale. Di conseguenza non è possibile considerare tali misure come assistenza tecnica. Inoltre, i presunti vantaggi concessi da entrambe le misure mancherebbero di selettività materiale e geografica.

(81)

Nelle loro osservazioni del 27 febbraio 2015, le autorità tedesche quantificano le spese totali annuali della misura NW 4 per il periodo 2001-2006 entro una forcella di valori compresa tra 335 200 EUR e 497 800 EUR. In considerazione delle circa 10 000 aziende allevatrici di bestiame da latte attive nello stesso periodo, per ciascun beneficiario sarebbe stato sostenuto un importo annuo compreso tra 33,52 EUR e 49,78 EUR. Per quanto concerne la misura NW 5, a fronte di spese annuali pari a 14 000 EUR si ottiene un importo di circa 1,4 EUR per beneficiario e per anno.

NW 6

(82)

La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario per la raccolta di dati pertinenti che hanno contribuito alla trasparenza del mercato. I costi sostenuti dall'associazione dell'industria lattiero-casearia LVMNRW per la raccolta, la valutazione e la pubblicazione di dati pertinenti relativi al mercato lattiero-caseario sono stati considerati ammissibili. I risultati sono stati pubblicati sotto forma di comunicazioni e relazioni di mercato e sono stati resi disponibili gratuitamente a chiunque. Tali pubblicazioni hanno contribuito alla trasparenza del mercato e hanno consentito la diffusione di informazioni fattuali e scientifiche nonché lo scambio di conoscenze tra le aziende del settore lattiero-caseario.

(83)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (26) la Germania ha sostenuto che in relazione a tale misura mancasse la selettività materiale e geografica. In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì affermato che i requisiti in materia di compatibilità rispetto agli orientamenti comunitari risultavano rispettati.

(84)

I beneficiari sono stati agricoltori, organizzazioni di produttori e tutti gli interessati del settore lattiero-caseario (27).

(85)

Nelle sue osservazioni del 27 febbraio 2015 la Germania quantifica le spese totali annuali della misura NW 6 per il periodo 2001-2006 entro una forcella di valori compresa tra 139 400 EUR e 155 900 EUR. In considerazione delle circa 10 000 aziende allevatrici di bestiame da latte attive nello stesso periodo, per ciascun beneficiario sarebbe stato sostenuto un importo annuo compreso tra 13,94 EUR e 15,59 EUR.

RP 1 e SL 2

(86)

La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario per informazioni ai consumatori, nonché per la diffusione di conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, informazioni fattuali generali sui prodotti, sui loro pregi nutrizionali e sul loro uso consigliato. Nel quadro di questa misura erano ammissibili i costi relativi alla partecipazione a fiere e mostre, le spese di viaggio, i costi per le pubblicazioni, le locazioni per le mostre, premi simbolici del valore massimo di 250 EUR per premio e vincitore.

(87)

Misure pubblicitarie (28) o misure relative ai prodotti di talune imprese erano esclusi dal finanziamento. Il coordinamento e l'attuazione tecnica della misura sono stati realizzati dalle associazioni Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) e Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V.(LVMS).

(88)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (29) la Germania ha asserito che tali misure non costituivano aiuto di Stato in quanto non conferivano alcun vantaggio a favore di una specifica impresa o di un particolare settore di produzione. Secondo il punto di vista delle autorità tedesche tali misure costituirebbero un'«educazione dei consumatori pura e semplice». In via subordinata la Germania ha affermato che gli aiuti sarebbero compatibili con il mercato interno: il punto 8 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato a favore della pubblicità dei prodotti agricoli specifica le misure da considerare come forme di assistenza tecnica nel settore agricolo a norma del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(89)

Dalla pratica decisionale della Commissione negli anni 2000-2006 che è stata attuata in relazione a settori di prodotti e Stati membri diversi si desumerebbe che l'attuazione di misure analoghe a quelle della fattispecie sia stata considerata materialmente legittima e approvabile da parte della Commissione nel periodo in questione.

(90)

Inoltre la Germania ha affermato che anche qualora le misure RP 1 e SL 2, contrariamente a quanto sostenuto dalla Germania, venissero qualificate come aiuto, le stesse dovrebbero comunque essere considerate conformi alla prassi decisionale dell'epoca e quindi sostanzialmente legittime. Secondo il parere della Germania, tutte le misure del tipo «Eventi generali di pubbliche relazioni» non erano limitate a un gruppo specifico, bensì erano destinate a sostenere l'intero settore lattiero-caseario in generale. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero state rispettate. A norma del punto 14.3, le sovvenzioni potevano coprire fino al 100 % dei costi.

(91)

Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015 la Germania ha sostenuto che l'importo totale dell'aiuto concesso per un periodo di tre anni era inferiore al massimale di 100 000 EUR per beneficiario in quanto corrispondente a un importo compreso tra 46 EUR e 73 EUR l'anno per beneficiario (30).

RP 5 e SL 5

(92)

La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario per consulenza specialistica nonché programmi di formazione per i produttori di latte aventi l'obiettivo di migliorare le condizioni igieniche della tecnica di mungitura e la qualità del latte conferito (sottomisure RP 5 e SL 5). Nel contesto della misura sono stati sovvenzionati i costi di consulenza comprovati fino a un tasso massimo di 75 000 EUR l'anno nella Renania-Palatinato e fino a 15 000 EUR l'anno nel Saarland. Servizi di consulenza continui sono stati esclusi dal finanziamento. Il coordinamento e l'attuazione tecnica delle misure sono stati realizzati da Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V. (LKVRP) e LVMS.

(93)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (31) la Germania ha sostenuto che la consulenza specialistica nel contesto della tecnica di mungitura e le misure destinate al miglioramento della qualità del latte crudo nella Renania-Palatinato e nel Saarland erano compatibili con il mercato interno anche per il periodo dal 2001 al 2006.

(94)

L'obiettivo delle misure era quello di offrire una consulenza specialistica in materia di tecnica di mungitura, nonché concetti di consulenza e formazione, a favore di produttori di latte selezionati ad hoc in seguito alla rilevazione di problemi (ad esempio incremento di cellule somatiche) nel contesto dei controlli di qualità eseguiti sul latte conferito, con la partecipazione di veterinari al fine di migliorare la sanità mammaria e, quindi, la qualità del latte crudo. Tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato e del Saarland avrebbero potuto avvalersi di questo servizio. Non era richiesta l'adesione a LKVRP o a LVMS. Servizi di consulenza forniti su base continua o a intervalli regolari (ad esempio consulenza fiscale o legale, pubblicità) sono stati esclusi dalla possibilità di finanziamento.

(95)

La Germania sostiene che si sia trattato quindi di un servizio sovvenzionato e che non siano stati effettuati pagamenti diretti a favore degli agricoltori.

(96)

Secondo il parere della Renania-Palatinato il finanziamento a favore di consulenza a norma del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 non sarebbe vincolato alla diffusione di nuovi metodi. Tale vincolo sarebbe invece indiscusso in relazione al finanziamento di «altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche» di cui al punto 14.1, quinto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. Inoltre, la misura esclude espressamente il finanziamento di servizi di consulenza prestati in via continuativa o svolti a intervalli regolari.

(97)

Di conseguenza le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 sarebbero soddisfatte secondo il parere delle autorità tedesche, in quanto non era necessario aderire alla LKVRP o al prestatore dei servizi di consulenza.

(98)

La Germania ha assicurato che per ciascun beneficiario, per un periodo di tre anni, non è stato superato un importo di aiuto totale di 100 000 EUR. Per ciascun anno hanno beneficiato della consulenza circa 300 produttori di latte nella Renania-Palatinato e circa 100 nel Saarland. In considerazione di uno stanziamento annuo di circa 59 000 EUR nella Renania-Palatinato e di circa 13 000 EUR nel Saarland si ottiene una sovvenzione media per beneficiario di circa 197 EUR nella Renania-Palatinato e di circa 130 EUR nel Saarland.

(99)

I beneficiari erano agricoltori (PMI) e organizzazioni di produttori.

TH 3 e TH 4

(100)

La Turingia ha concesso sostegno finanziario per la partecipazione di Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM) a eventi specializzati e dedicati ai consumatori (Grüne Tage Thüringen) e per l'esecuzione di convegni specializzati organizzati da LVTM per la diffusione di informazioni scientifiche (Thüringer Milchtag) (sottomisura TH 3).

(101)

Inoltre è stata promossa la pubblicazione di informazioni fattuali sui produttori della regione (eventi generali di pubbliche relazioni, giornata mondiale del latte o Thüringer Milchkönigin) (sottomisura TH 4).

(102)

I costi per i materiali e il personale erano entrambi ammissibili nel quadro della misura. Il beneficiario delle sovvenzioni è stata l'associazione LVTM.

(103)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (32) la Germania ha sostenuto che la misura TH 3 era compatibile con il mercato interno (punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006). Tale misura era destinata a migliorare l'efficienza e la professionalità dell'agricoltura comunitaria, contribuendo così alla sua redditività economica nel lungo termine.

(104)

Lo svolgimento di conferenze specialistiche per la diffusione di informazioni scientifiche (ad esempio Thüringer Milchtag) rientrerebbe nel campo di applicazione del punto 14.1, terzo trattino «onorari di consulenti», degli orientamenti comunitari 2000-2006. La partecipazione a mostre specialistiche e mostre a favore dei consumatori destinate a presentare il settore lattiero-caseario della Turingia (ad esempio Grüne Tage Thüringen) sarebbe invece imputabile al punto 14.1, quarto trattino (organizzazione di concorsi, mostre e fiere).

(105)

La Germania ha affermato che l'intera misura non era stata limitata a un gruppo specifico, bensì aveva sostenuto l'intero settore lattiero-caseario in generale (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006). L'importo dell'aiuto concesso non ha superato per ciascun beneficiario la soglia di 100 000 EUR per un triennio.

(106)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (33) la Germania ha altresì sostenuto che la misura TH 4 era relativa a «eventi generali di pubbliche relazioni». Tale misura ha avuto l'obiettivo di diffondere conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle caratteristiche del latte e dei prodotti lattiero-caseari e ha costituito quindi un'assistenza tecnica a norma del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Le attività della Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. sarebbero infatti da classificare come onorari di consulenti ai sensi del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(107)

Le spese per tutti gli stand e per le campagne rivolte ai consumatori in occasione di fiere sono state considerate rientrare nel campo di applicazione del punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 (organizzazione di concorsi, mostre e fiere). Gli eventi con effetto moltiplicatore, dedicati alla diffusione di metodi e conoscenze nuovi sono stati imputati al quinto trattino (altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche).

(108)

Secondo le autorità tedesche l'intera misura non sarebbe stata limitata a un gruppo specifico, bensì avrebbe sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006).

(109)

L'importo dell'aiuto concesso non avrebbe superato i 100 000 EUR per beneficiario e per un periodo di tre anni.

TH 9 e TH 10

(110)

La Turingia ha concesso sostegno finanziario per la formazione di aggiornamento di lavoratori dipendenti delle aziende del settore lattiero-caseario (sottomisura TH 9) e per la promozione di concorsi professionali (sottomisura TH 10).

(111)

Le attività di formazione di aggiornamento erano rivolte ai lavoratori di aziende del settore lattiero-caseario e miravano a migliorare le qualifiche dei dipendenti del settore agricolo (certificato d'idoneità «raccolta del latte»). L'attuazione della misura è avvenuta ad opera di Verein Landvolksbildung Thüringen (VLT).

(112)

La seconda misura ha finanziato l'attuazione di concorsi professionali nei settori dell'allevamento e della produzione di latte. I concorsi sono stati organizzati da Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) e da Thüringe Melkergemeinschaft e.V. (TMG). In tale contesto sono stati finanziati i costi per la preparazione e lo svolgimento dei concorsi nonché la partecipazione a concorsi tra Länder.

(113)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (34), in merito alla sottomisura TH 9, la Germania ha sostenuto che le attività di formazione di aggiornamento erano rivolte a dipendenti di aziende che possedevano vacche da latte. Le attività di formazione di aggiornamento sono state organizzate dall'associazione Verein Landvolkbildung Thüringen. Secondo le autorità tedesche i pagamenti devono essere classificati come un compenso corrisposto all'associazione a fronte dei servizi resi calcolati e ricompensati in conformità con le condizioni di mercato.

(114)

Di conseguenza la Germania ha riaffermato la propria convinzione secondo la quale le condizioni per la determinazione dell'esistenza di un aiuto di stato a norma dell'articolo 107 del TFUE non sarebbero soddisfatte. Anche in relazione all'offerta di formazione di aggiornamento a favore dei dipendenti le condizioni per la determinazione dell'esistenza di un aiuto di stato a norma dell'articolo 107 del TFUE non sarebbero soddisfatte in quanto non sì è trattato di pagamenti specifici a favore di un'azienda.

(115)

In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che tale misura soddisfaceva le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Nella fattispecie si è trattato di un'attività di formazione a favore degli agricoltori in merito ai temi di cui sopra e, pertanto, i requisiti di cui al punto 14.1., primo trattino, sarebbero soddisfatti. Tutte le persone interessate, operanti nel territorio, hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione di aggiornamento di cui sopra, che sono state messe a disposizione sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero soddisfatte. Il massimale ammissibile di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni non era stato superato (punto 14.3) e anzi, gli importi dell'aiuto per questa sottomisura non hanno superato l'importo di 100 000 EUR nel corso di tre anni.

(116)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (35), in merito alla sottomisura TH 10, la Germania ha sostenuto altresì che attraverso tale misura sia stata finanziata l'organizzazione e lo svolgimento di concorsi professionali nei settori dell'allevamento e della raccolta del latte. Gli organizzatori dei concorsi sono stati TLJV e TMG. Per l'organizzazione e l'esecuzione o la partecipazione a manifestazioni tra Länder tali associazioni hanno ricevuto un compenso calcolato secondo le condizioni di mercato.

(117)

Poiché i pagamenti sono stati considerati compensi per servizi prestati da compensare con spese equivalenti, non si sarebbe in presenza di alcun vantaggio e, pertanto, la misura non avrebbe alcuna rilevanza ai fini delle norme in materia di aiuti.

(118)

In via subordinata le autorità tedesche hanno altresì sostenuto che tale misura soddisfaceva le condizioni di cui al punto 14.1, quarto trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006. Gli aiuti non sarebbero stati limitati a un gruppo specifico. Tutte le persone interessate, operanti nel territorio interessato, hanno avuto la possibilità di partecipare ai concorsi professionali di cui sopra, che sono stati messi a disposizione sulla base di criteri oggettivamente definiti. Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulterebbero soddisfatte. Il massimale ammissibile ai sensi del punto 14.3 degli orientamenti comunitari, pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, non è stato superato e anzi gli importi dell'aiuto per questa sottomisura non hanno superato l'importo di 100 000 EUR nel corso di tre anni.

Assistenza tecnica a partire dal 2007

RP 2

(119)

La Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a imprese di trasformazione e commercializzazione per la partecipazione a manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra imprese, nonché a concorsi, a mostre e a fiere (sottomisura RP 2). Il finanziamento non era limitato alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. L'intensità dell'aiuto era limitata al 10 % dei costi comprovati, ma con un tetto massimo di 5 200 EUR per azienda e per manifestazione.

(120)

Ai sensi del punto 105 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (36) (in appresso: «orientamenti 2007-2013»), gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli devono soddisfare tutte le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione (37), successivamente sostituito dall'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (38). Di conseguenza, ai sensi di dette norme, l'intensità dell'aiuto non può superare il 50 % dei costi ammissibili. Sono ammissibili i costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra. A norma del punto 106 degli orientamenti 2007-2013, non è autorizzata la concessione di aiuti di Stato a copertura dei costi contemplati nei punti 104 e 105 a favore di grandi imprese.

(121)

Poiché la Germania non ha dimostrato che ciascuna delle suddette condizioni per l'assistenza tecnica è stata rispettata in relazione a questa misura, nella sua decisione di avvio la Commissione ha espresso dubbi in merito alla sua compatibilità con il mercato interno. Nella decisione di avvio la Germania è stata invitata a fornire una valutazione dettagliata delle rispettive misure alla luce dei criteri di cui sopra, nonché documentazione adeguata a sostegno delle sue risposte (39).

(122)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (40) la Germania ha spiegato che la Renania-Palatinato avrebbe tenuto conto delle preoccupazioni della Commissione e avrebbe modificato le norme di ammissibilità per i finanziamenti futuri aggiungendo che soltanto la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra poteva essere oggetto di finanziamento. La Germania sostiene che le condizioni di cui alla sezione IV.K degli orientamenti 2007-2013 in combinato disposto con l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1857/2006 (41) sarebbero in tal modo soddisfatte.

(123)

I progetti sovvenzionati sono stati rivalutati dalle autorità tedesche, tenendo conto di questo requisito aggiuntivo. Nei singoli anni, i seguenti pagamenti risultano relativi a una partecipazione ripetuta di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

Anno

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Numero

2

2

1

1

2

1

2

3

3

6

Importo in EUR

5 113

5 113

10 226

5 113

10 226

5 113

10 226

5 113

2 500

1 764

(124)

Il 30 giugno 2016 il ministero federale dell'Agricoltura e dell'alimentazione ha comunicato alla Commissione (cfr. considerando 16) che la misura RP 2 nel periodo a decorrere dal 2007 non è stata limitata alle PMI. Nel quadro di tale misura hanno infatti beneficiato di sovvenzioni anche le due imprese Hochwald Foods GmbH e MUH Arla eG.

(125)

Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017 la Germania ha dichiarato che i costi ammissibili della sottomisura in esame nel periodo a decorrere dal 2007 si riferivano esclusivamente alla realizzazione di uno stand. Durante tale periodo non sono stati sovvenzionati ulteriori costi.

2.2   Aiuti a favore del miglioramento della qualità del latte conferito (2001-2006)

(126)

Il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia e la Turingia (sottomisure BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) hanno concesso sostegno finanziario per il miglioramento della qualità del latte conferito tramite consulenza e formazione erogate a favore dei produttori di latte, la costituzione e l'aggiornamento di banche dati e controlli dei produttori di latte in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità denominate «gestione della qualità QM-Milch» (42). L'obiettivo delle misure è stato quello di migliorare la qualità del latte conferito. Non è stata sovvenzionata alcuna formazione a favore del personale di controllo per l'acquisizione di conoscenze specifiche né l'accreditamento dei laboratori autorizzati.

(127)

I beneficiari finali di queste sottomisure sono state PMI agricole produttrici di latte nel settore primario. Secondo la Germania, tutti gli agricoltori del territorio interessato potevano accedere all'aiuto sulla base di criteri oggettivamente definiti (43).

(128)

Tra il 2001 e il 2011 gli stanziamenti di bilancio impiegati (per tutti i Länder) sono ammontati complessivamente a 3,3 milioni di EUR.

(129)

Secondo le informazioni presentate dalle autorità tedesche, l'intensità dell'aiuto nel periodo 2001-2011 è stata pari al massimo del 100 % dei costi ammissibili. Le autorità tedesche hanno dichiarato che nel Baden-Württemberg il finanziamento della misura è scaduto il 31 dicembre 2012 e che per la Bassa Sassonia e la Turingia aveva termine il 31 dicembre 2014.

(130)

Nella decisione di avvio la Germania è stata invitata a effettuare una valutazione dettagliata in conformità con gli orientamenti comunitari 2000-2006 (in particolare del punto 13.2 – massimo il 50 % dei costi ammissibili oppure 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, a seconda di quale dei due importi sia il più elevato) (44).

BW 10 e BW 11

(131)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (45) la Germania ha sostenuto che queste misure sono state attuate da Milchprüfing Baden-Württemberg (BW 10) e da Milchwirtschaftliche Verein Baden-Württemberg (BW 11).

(132)

Secondo la Germania, i beneficiari della misura sono state aziende agricole produttrici di latte (produttori di latte) che hanno partecipato all'attuazione delle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch».

(133)

Nel caso della misura BW 10 sono stati sovvenzionati l'esecuzione di verifiche presso aziende produttrici di latte (46) e i costi della certificazione iniziale (verifica introduttiva presso l'azienda agricola, eventualmente verifica successiva) da parte di un organismo di certificazione riconosciuto.

(134)

Nel caso della misura BW 11 sono state sovvenzionate le attività di informazione e di consulenza relative all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità (47). Secondo la Germania, questi pagamenti sono imputabili, in maniera proporzionale, ai produttori aderenti alle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch».

(135)

Secondo la Germania, le spese totali sono ammontate complessivamente a 478 575 EUR. Della misura hanno beneficiato 4 500 produttori di latte che hanno effettuato la certificazione iniziale in relazione alle norme di assicurazione della qualità. Di conseguenza le spese per beneficiario sono ammontate quindi a 106 EUR.

NI 1

(136)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità a favore dei produttori di latte (non a favore delle imprese di trasformazione e di commercializzazione). L'attuazione della misura è stata delegata a LVMN.

(137)

Secondo le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 (48), in tale contesto, nel periodo 2001-2005 sono state finanziate misure preparatorie per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch» (principalmente servizi di consulenza a favore degli agricoltori che intendevano introdurre le norme QM-Milch) e, nel periodo dal 2003 in poi, le verifiche tenute presso le aziende agricole previste ai sensi delle norme di assicurazione della qualità. A partire dal 2003 sono stati finanziati anche i costi per il coordinamento delle norme di assicurazione della qualità e la creazione di una banca dati.

(138)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 (49) la Germania ha sostenuto che gli aiuti concessi per ciascun agricoltore per i servizi di consulenza erano stati pari al 50 % dei costi, corrispondenti a un importo di 12,78 EUR per caso di finanziamento, ossia inferiori ai valori massimi di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006. Per le verifiche presso le aziende agricole introdotte a partire dal 2003, l'intensità dell'aiuto è stata pari al 50 % dei costi e a un importo di 35 EUR per agricoltore e per triennio.

(139)

La Germania ha confermato che i controlli effettuati nel contesto delle verifiche presso le aziende agricole sono stati eseguiti da o per conto di terzi. L'organismo di controllo indipendente incaricato è stata l'associazione Landeskontrollverband Niedersachsen.

TH 5

(140)

La misura è stata introdotta nel 2004 (50). L'attuazione della misura è stata delegata a Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (TVLEV).

(141)

Secondo la Germania con i fondi ricavati dal prelievo sono state finanziate le spese per la certificazione iniziale, per una verifica di revisione necessaria dopo tre anni e per la creazione e la manutenzione di banche dati. Nel periodo 2004-2006 i produttori hanno ricevuto sovvenzioni esclusivamente per la certificazione iniziale. Il beneficio medio concesso per produttore è stato pari a circa 83 EUR.

(142)

I beneficiari di questa misura sono stati i produttori di latte.

3.   MOTIVI PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(143)

Nella decisione di avvio la Commissione ha constatato che sono soddisfatte tutte le condizioni per la sussistenza di un aiuto (51).

(144)

La Commissione ha avviato il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE poiché, sulla base delle informazioni a sua disposizione in quel momento, la stessa dubitava che talune misure fossero compatibili con il mercato interno (a tale proposito cfr. considerando 18).

4.   OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(145)

Le autorità tedesche hanno trasmesso le loro osservazioni alla Commissione il 20 settembre 2013, il 27 febbraio 2015 e il 13 gennaio 2017. Una sintesi delle considerazioni delle autorità tedesche sulle singole misure può essere desunta dalle descrizioni delle misure di cui sopra (cfr. punto 2 «Descrizione delle misure e osservazioni delle autorità tedesche»).

5.   OSSERVAZIONI DI INTERESSATI IN MERITO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(146)

Tra il 6 e il 18 febbraio 2014 alla Commissione sono pervenute dieci osservazioni di interessati riguardanti le misure alla base della presente decisione (52).

(147)

Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, pervenute il 13 febbraio 2014, l'associazione Verband der Milcherzeuger Bayern e.V. (VMB) ha espresso il suo stupore, in relazione alla misura BY 3, nello specifico in merito al fatto che nella decisione di avvio siano state messe in dubbio le misure attuate da VMB dagli anni in esame fino al 2006, mentre quelle attuate dal 2007 in poi non siano state oggetto di alcuna contestazione. A questo proposito VMB ha sottolineato di non aver modificato le priorità dei propri compiti, nonché le modalità di attuazione delle proprie attività, sin dal 1954 e di aver ricevuto finanziamenti dal «prelievo sul latte» fin dal 1957. Nelle sue osservazioni VMB osserva altresì che per quanto riguarda i servizi offerti dalla stessa non si tratta di «assistenza tecnica» concessa a favore di singole imprese, bensì piuttosto della fornitura di informazioni tecniche e fattuali di natura generale, rese accessibili a tutte le parti interessate in maniera paritaria.

(148)

Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, pervenute alla Commissione il 6 febbraio, con riferimento alla misura BY 10, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben e.V (MV) ha sostenuto che l'obiettivo di tale misura è la trasmissione di competenze e conoscenze in merito a temi rilevanti per il settore lattiero-caseario (ad esempio in merito alla normativa in materia di prodotti alimentari) a favore di istituzioni statali e di altra natura. A tal fine i collaboratori di MUVA hanno accesso a informazioni pertinenti per il settore e preparano tali informazioni per poi diffonderle (sotto forma di osservazioni, conferenze e pubblicazioni, in particolare a favore delle autorità interessate). Oltre alle «Muva Newsletter», allegate alla rivista «Deutsche Molkereizeitung» (rivista tedesca dedicata al settore lattiero-caseario), vengono diffusi contributi pertinenti atti a diffondere informazioni in merito all'assicurazione della qualità (igiene, sicurezza della produzione). Secondo MV si tratterebbe di un'attività di natura generale, i cui risultati non apportano benefici alle singole imprese, ma che vengono piuttosto portati a conoscenza di talune autorità per fini di formazione continua.

(149)

L'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) ha presentato le proprie osservazioni sulle misure attuate (HE 2, HE 3 e HE 9) con lettera del 4 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014. Innanzitutto tale associazione ha osservato che, contrariamente a quanto affermato in allegato alla decisione di avvio della Commissione, tra i beneficiari delle misure interessate non vi sarebbero soltanto le aziende lattiero-casearie, bensì l'intero settore lattiero-caseario. In termini di contenuti, in merito alla misura HE 3, LVMH ha sottolineato che le informazioni ai consumatori e le attività di educazione dei consumatori sono state al centro degli eventi generali di pubbliche relazioni attuati e che in tale ambito l'educazione dei consumatori è stata attuata in maniera neutrale e non legata a specifiche aziende del settore lattiero-caseario.

Per quanto riguarda la misura HE 2 «Fortbildung für Erzeuger durch das Innovationsteam» (formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione), LVMH ha sottolineato che, nell'ambito delle attività svolte, è stata data priorità al trasferimento di conoscenze. In tale ambito si è proceduto alla raccolta di informazioni e risultati di studi aggiornati, che sono stati poi preparati per gli agricoltori e sono stati trasmessi sotto forma ad esempio di seminari, conferenze specialistiche e sessioni di formazione.

Le misure HE 2 e HE 9 hanno finanziato in particolare manifestazioni di istruzione e formazione a favore dei giovani che aspirano a svolgere lavori in questo settore, agli agricoltori e gli addetti del settore agricolo; di conseguenza qualsiasi agricoltore o dipendente del settore agricolo ha avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione secondo condizioni paritarie.

(150)

La Landeskontrollverband Nordrhein-Westfalen e.V. e la Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V., nelle loro lettere del 6 febbraio 2014, pervenute alla Commissione rispettivamente il 10 febbraio 2014 e l'11 febbraio 2014, hanno appoggiato appieno le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 in merito alle misure attuate dalla Renania settentrionale-Vestfalia.

(151)

Analogamente, la Rheinischer Landwirtschafts-Verband e.V. e la Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband e.V., nella loro lettera congiunta del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014, hanno sostenuto appieno la comunicazione della Germania del 20 settembre 2013 in merito alla misura NW 5.

(152)

Nella sua lettera del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione l'11 febbraio 2014, l'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. afferma di essere pienamente d'accordo con le osservazioni della Germania del 20 settembre 2013 in merito alle misure attuate dalla Turingia.

(153)

Nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014, pervenute alla Commissione il 14 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftliche Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) afferma, per quanto concerne la misura RP 1, che detta misura ha carattere generale. Si tratterebbe di informazioni in merito al latte come alimento in generale il cui obiettivo sarebbe stato quello di evitare che i consumatori acquistino prodotti lattiero-caseari provenienti da altri Stati membri. Inoltre, la misura non ha comportato alcuna sovvenzione a favore di singoli marchi o di prodotti di un'impresa specifica/di un singolo produttore. Di conseguenza l'associazione MILAG ritiene che tale misura non abbia costituito un aiuto di Stato. In via subordinata, nelle sue osservazioni MILAGsostiene altresì che la misura in esame sia stata comunque sostanzialmente conforme alle disposizioni degli orientamenti comunitari allora in vigore e che la stessa possa esse considerata in linea di principio come una prestazione di assistenza tecnica ai sensi del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006. In particolare, in linea di principio, la misura è stata messa a disposizione di tutti i consumatori e quindi anche dei partecipanti al mercato del settore lattiero-caseario. Si è trattato di una pura azione di educazione dei consumatori e la misura non rappresenterebbe alcun sostegno a favore di imprese di trasformazione di prodotti lattiero-caseari, bensì avrebbe fornito soltanto informazioni generali ai consumatori.

Per quanto concerne la misura RP 2, il MILAG ritiene che, tramite l'aggiunta della condizione supplementare di ammissibilità al finanziamento, secondo la quale sarebbe ammesso finanziare solo la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra, siano soddisfatte le disposizioni pertinenti delle norme in materia di aiuti di Stato.

Per quanto concerne la misura RP 5, MILAG sostiene che la misura intendeva offrire ai produttori di latte interessati una consulenza specialistica in materia di tecnica di mungitura su base ad hoc. Tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato hanno avuto la possibilità di beneficiare di questa offerta in quanto non era necessario aderire alla Landeskontrollverband, ossia l'associazione che ha erogato la consulenza, per poter accedere ai servizi offerti. I servizi di consulenza forniti su base continua o a intervalli regolari erano esclusi dalla possibilità di finanziamento e non è stato effettuato alcun pagamento diretto a favore di agricoltori. Di conseguenza la misura sarebbe compatibile anche con le norme in materia di aiuti di Stato in vigore per il periodo dal 28 novembre 2001 al 31 dicembre 2006. Inoltre, secondo il parere di MILAG, il finanziamento a favore di consulenza a norma del punto 14.1, terzo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006 non sarebbe vincolato alla diffusione di nuovi metodi. MILAG garantisce inoltre che l'importo totale dell'aiuto di 100 000 EUR per beneficiario e per periodo di tre anni non è stato superato. La sovvenzione media per beneficiario e per anno sarebbe pari a 197 EUR.

(154)

Nelle sue osservazioni del 6 febbraio 2014, registrate come pervenute dalla Commissione in data 18 febbraio 2014, l'associazione Milchprüfring Baden-Württemberg e.V. (MPBW) presuppone che non sussista alcun aiuto in relazione alla misura BW 10 e che, in ogni caso, non sia stato concesso alcun vantaggio tramite la stessa.

(155)

Nella sua lettera del 6 febbraio 2014, pervenuta alla Commissione il 7 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Baden Württemberg e.V. (MVBW) basa le osservazioni riguardanti le misure BW 4 e BW 11 sulle considerazioni formulate da MPBW e presuppone che anche in relazione a entrambe queste non sussista alcun aiuto e che, in ogni caso, non sia stato concesso alcun vantaggio tramite le stesse.

6.   VALUTAZIONE DELLE MISURE

6.1.   Sussistenza di un aiuto di Stato - Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

(156)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

6.1.1   Aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali

(157)

Le autorità tedesche hanno confermato che le misure alla base della presente decisione sono state finanziate esclusivamente dal prelievo sul latte (cfr. considerando 26).

(158)

Per quanto concerne i fondi derivanti dal prelievo sul latte, si tratta di risorse statali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE.

(159)

Come risulta dalla costante giurisprudenza, non occorre distinguere tra le ipotesi in cui l'aiuto viene concesso direttamente dallo Stato e quelle in cui viene concesso per mezzo di un ente pubblico o privato, designato o istituito dallo Stato medesimo (53). Per qualificarsi come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i vantaggi devono essere innanzitutto concessi direttamente o indirettamente mediante risorse statali e secondariamente devono essere imputabili allo Stato (54).

(160)

Per quanto riguarda le misure sopra descritte, il sostegno è stato concesso sulla base di una legge federale tedesca, la MFG, nel quadro dell'applicazione di norme giuridiche in vigore nei Länder.

(161)

Più specificamente, l'articolo 22, primo comma, della MFG prevede che i governi dei Länder, previa consultazione con le associazioni nazionali o gli organismi professionali, possano riscuotere congiuntamente prelievi dalle aziende lattiero-casearie e dai centri di raccolta del latte e della crema di latte al fine di promuovere il settore lattiero-caseario.

(162)

Ai sensi dell'articolo 22, primo comma, seconda frase, della MFG, i governi dei Länder su richiesta delle associazioni nazionali o degli organismi professionali possono riscuotere congiuntamente prelievi per un importo fino a 0,2 centesimi per kg di latte conferito. Ai fini della riscossione è pertanto evidente che la sovranità spetta ai governi dei Länder.

(163)

La base giuridica per la riscossione di un prelievo sul latte nei singoli Länder è costituita, di conseguenza, dai regolamenti dei Länder che disciplinano i dettagli della riscossione del prelievo, tra cui l'aliquota. Spetta quindi ai governi dei Länder, ossia allo Stato, disciplinare la riscossione di un prelievo sul latte. A ciò non osta il fatto che i regolamenti siano stati emessi previa consultazione con la rispettiva associazione nazionale del settore lattiero-caseario (55).

(164)

Nel presente caso, il prelievo viene applicato nei confronti di aziende private (aziende lattiero-casearie, centri di raccolta del latte e della crema di latte). Il gettito di tale prelievo affluisce nel bilancio dello specifico Land e viene successivamente utilizzato per finanziare le diverse misure di sostegno. Di conseguenza tale gettito è considerato soggetto al controllo statale (56).

(165)

Ne consegue che le misure finanziate con i fondi ricavati dal prelievo sul latte sono state concesse mediante risorse statali e sono imputabili allo Stato.

6.1.2   Vantaggio selettivo/imprese

(166)

Costi quali quelli di istruzione e formazione, di formazione continua, di consulenza, nonché i costi per i materiali informativi nel contesto di eventi di pubbliche relazioni o i costi per la partecipazione a fiere e concorsi, sono costi che un'impresa deve sostenere nel normale corso della sua attività commerciale. Lo stesso vale per le spese legate alla produzione e alla commercializzazione di prodotti di alta qualità. Qualora talune imprese siano esentate in toto o in parte dalla corresponsione di tali costi si è in presenza di un vantaggio concesso alle stesse.

(167)

La Commissione ritiene che le sottomisure di cui alla presente decisione conferiscano un vantaggio ai produttori di latte e alle aziende lattiero-casearie.

(168)

Nella sua comunicazione del 20 settembre 2013 la Germania ha sostenuto inizialmente che alcune delle misure su cui si fondava la decisione di avvio non costituivano aiuti in quanto non conferivano alcun vantaggio specifico a una singola impresa (cfr. considerando 33 relativo alla misura BY 3), non erano destinate al trasferimento di conoscenze a favore di produttori di latte o aziende lattiero-casearie (cfr. considerando 39 relativo alla misura BY 10), non favorivano singole imprese o singoli settori di attività (cfr. considerando 44, 60, 73, 80 e 88 relativi alle misure BW 4, HE 3, NI 7, NW 4 e NW 5, RP 1 e SL 2) ovvero non presentavano selettività materiale e geografica di potenziali vantaggi (cfr. considerando 80 e 83 relativi alle misure NW 4 e NW 5 ovvero NW 6 rispettivamente).

(169)

Inoltre, nelle loro osservazioni del 6 febbraio 2014, tanto MPBW quanto MVBW hanno affermato che non sussisteva alcun vantaggio in relazione alle misure BW 10 o BW 4 e BW 11 (cfr. rispettivamente i considerando 154 o 155).

(170)

Tuttavia, anche in relazione alle misure menzionate, la Commissione ritiene che tali misure abbiano in definitiva favorito il settore lattiero-caseario e, di conseguenza, i produttori di latte o le aziende lattiero-casearie, che devono essere considerati come imprese.

(171)

Nel caso della misura BY 3, la Commissione ritiene che, sebbene fosse destinata al grande pubblico, abbia in definitiva conferito un vantaggio al settore lattiero-caseario, in quanto è possibile presumere che abbia avuto ripercussioni positive sul consumo di latte.

(172)

Per quanto riguarda la misura BY 10, nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, l'associazione Milchwirtschaftlicher Verein Allgäu-Schwaben ha menzionato che le «MUVA Newsletter» erano allegate alla rivista «Deutsche Molkereizeitung» e che, inoltre, sarebbero stati pubblicati articoli corrispondenti destinati alla diffusione di informazioni in materia di garanzia di qualità (cfr. considerando 148). La Commissione ritiene pertanto che, anche nel caso della misura BY 10, l'intero settore lattiero-caseario (produttori di latte e aziende lattiero-casearie) sia da considerare beneficiario della misura.

(173)

Per quanto riguarda le misure BW 4, HE 3, NI 7, NW 4 e NW 5, RP 1 e SL 2, la Commissione ritiene che anche la diffusione di conoscenze scientifiche aggiornate sulle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari, nonché l'organizzazione di campagne, manifestazioni informative e azioni di educazione generale dei consumatori, manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra produttori, o misure generali di informazione sul latte siano da considerarsi assistenza tecnica a favore dell'intero settore lattiero-caseario.

(174)

Inoltre, per quanto riguarda le misure BW 10 e BW 11, la Commissione ritiene che dette misure abbiano conferito vantaggi alle aziende agricole produttrici di latte che hanno partecipato al sistema di garanzia della qualità «QM-Milch».

(175)

In aggiunta, le misure in questione avevano natura selettiva, in quanto erano rivolte esclusivamente a favore di un settore economico (il settore lattiero-caseario).

6.1.3   Distorsione della concorrenza e ripercussioni sugli scambi

(176)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il rafforzamento della posizione competitiva di un'impresa a seguito della concessione di un aiuto di Stato causa generalmente una distorsione della concorrenza nei confronti delle imprese concorrenti che non beneficiano dell'aiuto (57). Ciascun aiuto concesso a un'impresa operante su un mercato in cui si svolgono operazioni commerciali all'interno dell'Unione può incidere negativamente sul commercio tra gli Stati membri (58). Nel periodo 2001-2012, il commercio di prodotti agricoli all'interno dell'Unione ha raggiunto proporzioni considerevoli. Ad esempio, le importazioni e le esportazioni relativamente ai prodotti classificati nella voce 0401 della nomenclatura combinata (latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti) (59) ammontavano nel 2011 a 1 200 milioni di EUR per il primo e a 957 milioni di EUR per il secondo (60).

(177)

Le misure esaminate nel contesto della presente decisione favoriscono i produttori di latte e le aziende lattiero-casearie e rafforzano quindi la loro posizione competitiva. I prodotti delle aziende lattiero-casearie e dei produttori di latte sono oggetto di scambi all'interno dell'Unione, come descritto al considerando 176. La Commissione ritiene pertanto che le misure in questione abbiano l'effetto di falsare la concorrenza o minaccino di falsarla e possano pregiudicare il commercio tra gli Stati membri.

(178)

Di conseguenza, le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE sono soddisfatte e si può quindi concludere che tali misure costituiscono un aiuto di Stato ai sensi di tale articolo.

6.2   Legittimità dell'aiuto

(179)

Ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, del TFUE, la Commissione deve verificare costantemente gli aiuti esistenti in collaborazione con gli Stati membri. A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri di fornire tutte le informazioni necessarie per l'esame dei regimi di aiuti esistenti ed eventualmente proporre loro l'adozione di misure idonee.

(180)

A norma dell'articolo 1, lettera b), punto i) del regolamento (UE) 2015/1589, l'espressione «aiuti esistenti» definisce tutti gli aiuti ai quali è stata data esecuzione prima dell'entrata in vigore del TFUE e che sono ancora applicabili dopo tale entrata in vigore.

(181)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2015/1589 qualsiasi modifica di un aiuto esistente fa sì che esso divenga automaticamente un «nuovo aiuto». A norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (61), si intende per modifica di un aiuto esistente «qualsiasi cambiamento diverso dalle modifiche di carattere puramente formale e amministrativo che non possono alterare la valutazione della compatibilità della misura di aiuto con il mercato comune».

(182)

Secondo la giurisprudenza (62) il regime iniziale viene trasformato in un regime di aiuti nuovo se il cambiamento riguarda i suoi aspetti fondamentali; non si può invece parlare di una siffatta modifica sostanziale qualora l'elemento nuovo sia chiaramente separabile dal regime iniziale.

(183)

A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, tutti i nuovi aiuti devono essere comunicati alla Commissione e non possono essere eseguiti prima che essa li abbia approvati (divieto di esecuzione).

(184)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/1589 sono considerati illegali i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

(185)

Sulla base della legge sul latte e sulle materie grasse e nel quadro delle competenze loro conferite, i Länder hanno adottato disposizioni attuative che costituiscono la base giuridica delle misure esaminate nel contesto della presente decisione. Sebbene la legge sul latte e sulle materie grasse, che costituisce il quadro per i regimi di aiuti esistenti sia entrata in vigore nel 1952 (63), i singoli regolamenti sono stati introdotti tramite corrispondenti disposizioni di esecuzione dei Länder interessati soltanto dopo il 1958 (64).

(186)

Le misure oggetto della presente decisione costituiscono quindi un nuovo aiuto a norma dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2015/1589.

(187)

La Germania non ha mai notificato i regimi di aiuti in questione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Di conseguenza tali regimi sono illegali.

6.3   Compatibilità dell'aiuto con il mercato interno

(188)

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili con il mercato interno, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(189)

In base alla comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (65), questi ultimi devono essere valutati conformemente ai testi normativi in vigore all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso.

(190)

A decorrere dal 1o gennaio 2000, per il settore agrario si applicano quadri normativi speciali. Gli aiuti concessi tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (in appresso: «periodo 2001-2006») vengono esaminati alla luce degli orientamenti comunitari per il periodo 2000-2006.

(191)

Gli aiuti concessi a decorrere dal 1o gennaio 2007 (in appresso: «periodo a decorrere dal 2007») vengono esaminati alla luce degli orientamenti 2007-2013.

(192)

Il periodo a decorrere dal 28 novembre 2001 viene denominato in appresso «periodo di indagine».

(193)

Sulla base dell'effetto sospensivo del procedimento di indagine principale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione esamina in questa sede le misure fino al 17 luglio 2013, ossia la data in cui la Commissione ha notificato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE (cfr. considerando 3).

6.3.1   Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo nel periodo 2001-2006

(194)

Le misure attuate tra il 2001 e il 2006 destinate alla prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo devono soddisfare le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(195)

A norma del punto 14.1 sono ammissibili, tra l'altro, i costi di programmi di istruzione e formazione, la prestazione di servizi di gestione aziendale, gli onorari di consulenti, l'organizzazione di concorsi, mostre e fiere, incluse le spese connesse alla partecipazione a tali manifestazioni, nonché altre attività finalizzate alla diffusione di nuove tecniche (66). Ai sensi del punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006, tali aiuti possono essere concessi secondo un tasso del 100 % dei costi.

(196)

Ai sensi del punto 14.2, tutti i soggetti ammissibili della zona interessata devono poter fruire di questo tipo di aiuti sulla base di criteri oggettivamente definiti.

(197)

Ai sensi del punto 14.3, l'importo globale degli aiuti concessi non può superare i 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni oppure, nel caso di aiuti erogati piccole e medie imprese, il 50 % dei costi ammissibili (tra le due possibilità viene concesso l'aiuto di entità superiore). Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto, si considera beneficiario la persona che fruisce dei servizi.

(198)

La Commissione ritiene che, per le misure elencate in appresso, le disposizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 si applichino allo stesso modo tanto agli aiuti nel quadro delle attività relative alla produzione [primaria] quanto alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli. Ciò è desumibile dalla formulazione del punto 2.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006 e dal fatto che il punto 14 degli orientamenti comunitari in sé non prevede alcuna restrizione al riguardo.

(199)

La Commissione ritiene che tali misure contribuiscano alla redditività economica del settore nel lungo termine con ripercussioni minime sulla concorrenza (punto 14.1, seconda frase degli orientamenti comunitari 2000-2006).

(200)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di talune misure con il mercato interno nel periodo in questione (67).

BY 3

(201)

L'associazione Verband der Milcherzeuger e.V. (VMB) ha ricevuto finanziamenti per la raccolta di informazioni fattuali e tecniche di natura generale, nonché per la pubblicazione e la messa a disposizione di informazioni generali su temi relativi al settore lattiero-caseario. Agli aiuti concessi si applicano le disposizioni in materia di prestazione di assistenza tecnica.

(202)

I costi sovvenzionati (diffusione di conoscenze scientifiche e creazione di informazioni fattuali su sistemi di qualità - considerando 32 della presente decisione) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(203)

La misura era aperta a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata e le sovvenzioni si sono attestate su valori inferiori a 100 000 EUR per beneficiario in tre anni (considerando 35 in combinato disposto con il considerando 37 della presente decisione). Le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 risultano quindi soddisfatte.

(204)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano rispettate.

BY 10

(205)

Agli aiuti concessi per la trasmissione di competenze e conoscenze su temi pertinenti per il settore lattiero-caseario si applicano le disposizioni in materia di prestazione di assistenza tecnica.

(206)

I costi sovvenzionati (diffusione di informazioni sotto forma di osservazioni, conferenze e pubblicazioni, cfr. considerando 148) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(207)

Si tratta di una misura di informazione di natura generale a favore del settore lattiero-caseario che era aperta a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata. Considerando le spese totali annuali menzionate dalle autorità tedesche per le misure BY 3 e BY 10 (cfr. considerando 41) si deduce che le sovvenzioni non hanno comunque superato i 100 000 EUR per beneficiario in tre anni. Le condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3 risultano quindi rispettate.

(208)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

BW 4

(209)

Le misure sono state destinate alla diffusione generale e di ampia portata di conoscenze scientifiche aggiornate in merito alle proprietà del latte e dei prodotti lattiero-caseari. Tali misure sono da considerarsi assistenza tecnica della quale ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario. I costi sovvenzionati (cfr. considerando 42) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1.

(210)

Le misure non sono state limitate a un gruppo specifico, bensì erano accessibili a tutti i soggetti ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti (considerando 46). Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte. L'importo della sovvenzione si è attestato su valori inferiori alla soglia di cui al punto 14.3, pari a 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (considerando 46). Le condizioni di cui al punto 14.3 sono quindi rispettate.

(211)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

BB 1

(212)

Nel periodo 2001-2006 il Brandeburgo ha sovvenzionato costi nel quadro della misura «Verbesserung der Hygiene» (miglioramento delle condizioni igieniche). L'attenzione di tale misura si è concentrata sulla salute degli animali, sul miglioramento delle condizioni igieniche del latte, sulla qualità del latte crudo e sull'analisi delle carenze in termini di prestazioni.

(213)

La misura in questione rientra quindi nel campo di applicazione del punto 14 (prestazione di assistenza tecnica) degli orientamenti comunitari 2000-2006. I costi sovvenzionati (servizi di consulenza) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1.

(214)

Nella loro comunicazione del 27 febbraio 2015 le autorità tedesche hanno confermato che tutti i produttori del Land hanno avuto in linea di principio la possibilità di sfruttare i servizi di consulenza in esame (consulenza complessa e specialistica) (cfr. considerando 49). Nella stessa comunicazione la Germania ha altresì dichiarato che, nel quadro della misura BB 1, non si sarebbe potuto registrare un superamento della soglia di 100 000 EUR per azienda per un periodo di tre anni (cfr. considerando 49). La misura è quindi conforme alle condizioni di cui ai punti 14.2 e 14.3.

(215)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

BB 3

(216)

Le associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Brandenburg-Berlin e. V. (LVMB) e Landesbauernverband Brandenburg e.V. (LBV) hanno attuato misure per la messa a disposizione di informazioni su questioni economiche, nonché per la diffusione di informazioni e conoscenze di nuova acquisizione in merito a questioni relative al settore lattiero-caseario. Inoltre, in tale contesto, sono stati organizzati concorsi. Tali misure costituiscono assistenza tecnica.

(217)

I costi sovvenzionati (messa a disposizione di informazioni e organizzazione di concorsi, considerando 50) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(218)

Gli aiuti non sono stati limitati a un gruppo specifico. Pertanto il punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risulta soddisfatto.

(219)

Nel 2006 LVMB ha destinato 463 EUR, ricavati dal prelievo sul latte, per la premiazione di benemerite aziende del Brandeburgo (cfr. considerando 53). Inoltre, sempre nel 2006, LBV ha ricevuto una sovvenzione di 20 000 EUR da fondi del Land da destinare alla consulenza a favore dei produttori di latte (cfr. considerando 54). Secondo le informazioni fornite dalla Germania, attività analoghe sarebbero state attuate anche in altri anni precedenti (cfr. considerando 54). Di conseguenza la Commissione esclude quindi che le due misure summenzionato possano aver superato la soglia di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni per il periodo 2001-2006. Pertanto il punto 14.3 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto.

(220)

La misura BB 3 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

HE 2

(221)

L'Assia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung für Milch und Milcherzeugnisse Hessen e.V. (LVMH) per la misura «Formazione continua per i produttori tramite il gruppo per l'innovazione». Nel quadro di tale misura, LVMH ha preparato informazioni sotto forma di articoli specialistici, nonché organizzato attività di formazione continua a favore di agricoltori e dipendenti del settore agricolo. Tali attività devono essere qualificate come assistenza tecnica.

(222)

I costi ammissibili (considerando 57) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(223)

Gli aiuti non sono stati limitati a un gruppo specifico (considerando 57). Ciò è confermato anche da LVMH nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, secondo le quali tutti gli agricoltori o i dipendenti del settore agricolo hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione continua a condizioni paritarie (cfr. considerando 149). Di conseguenza, il punto 14.2 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto.

(224)

Le sovvenzioni sono state inferiori a 100 000 EUR per beneficiario e per triennio (considerando 57). Pertanto anche il punto 14.3 degli orientamenti comunitari risulta soddisfatto.

(225)

La misura HE 2 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

HE 3

(226)

Il gruppo dedicato alla nutrizione di LVMH ha diffuso conoscenze scientifiche in una forma comprensibile a tutti, ha organizzato manifestazioni informative, nonché campagne e azioni di pubbliche relazioni (non mirate ad aziende specifiche) in relazione alla produzione di latte, nonché alla preparazione e alla trasformazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

(227)

Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, LVMH ha osservato che nel contesto di tale misura è stata data priorità alle informazioni ai consumatori e all'educazione dei consumatori e che l'educazione dei consumatori è stata attuata in maniera neutrale e non legata a specifiche aziende del settore lattiero-caseario. Tuttavia la Commissione ritiene che le misure per la diffusione di conoscenze scientifiche e l'organizzazione di campagne debbano essere considerate come assistenza tecnica della quale ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (a tale proposito cfr. anche il considerando 173).

(228)

I costi ammissibili (considerando 59) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(229)

La misura non è stata limitata a un gruppo specifico (considerando 61). Le condizioni di cui al punto 14.2 sono quindi soddisfatte.

(230)

L'importo della sovvenzione è stato inferiore al valore limite di cui al punto 14.3 (considerando 61).

(231)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte nel caso della misura HE 3.

HE 9

(232)

L'Assia ha concesso sostegno finanziario a LVMH per la misura «Formazione continua a favore dei giovani allevatori di bestiame da latte» (cfr. considerando 62). Le attività di formazione continua a favore di giovani allevatori di bestiame da latte devono essere qualificate come assistenza tecnica.

(233)

I costi ammissibili (considerando 62) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(234)

Le attività di formazione continua erano aperte a tutti i produttori (considerando 64). Ciò è confermato anche da LVMH nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2014, secondo le quali tutti gli agricoltori o i dipendenti del settore agricolo hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione continua a condizioni paritarie (cfr. considerando 149). La misura ha pertanto rispettato anche le prescrizioni del punto 14.2.

(235)

Le spese totali della misura HE 9 per il periodo 2001-2006 si sono attestate a circa 35 000 EUR (cfr. considerando 64). Pertanto non si è verificato il superamento del valore limite di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni (punto 14.3).

(236)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura HE 9.

NI 5

(237)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e.V. (LVMN) per la partecipazione a fiere e mostre, nonché per la preparazione contenuti scientifici in una forma facilmente comprensibile (cfr. considerando 65). La partecipazione a fiere e mostre e la preparazione di conoscenze scientifiche devono essere considerate assistenza tecnica.

(238)

I costi per la locazione e l'allestimento di locali espositivi, nonché i costi per la pubblicazione di informazioni fattuali, sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino.

(239)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, il cuore della misura era il sovvenzionamento dello stand fieristico di LVMN (cfr. considerando 66) del quale hanno beneficiato tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario della Bassa Sassonia (media 2001-2006: circa 17 500 aziende) (cfr. considerando 67). Di conseguenza la misura era aperta a tutti i produttori di latte e le condizioni di cui al punto 14.2 risultano soddisfatte.

(240)

Sebbene la Germania non abbia confermato nelle sue osservazioni che la misura non abbia superato l'importo massimo di 100 000 EUR per beneficiario per un periodo di tre anni, la Commissione ritiene tuttavia che tale valore massimo non possa essere stato superato nel caso del finanziamento di uno stand a favore di tutte le aziende produttrici del settore lattiero-caseario della Bassa Sassonia. Le condizioni di cui al punto 14.3 risultano quindi soddisfatte.

(241)

La misura NI 5 è quindi conforme alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

NI 6 (2002-2003)

(242)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario per la partecipazione a fiere da parte di imprese di trasformazione (aziende lattiero-casearie). Il finanziamento della partecipazione delle imprese a fiere è da considerarsi assistenza tecnica.

(243)

Le autorità tedesche hanno assicurato che nell'anno 2001 (ossia durante il periodo pertinente per il procedimento di indagine principale) non sono stati imposti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari dell'aiuto (68). Dette autorità hanno altresì indicato che a decorrere dal 26 novembre 2003 la misura in questione si basava sull'aiuto di Stato n. 200/2003 approvato (cfr. considerando 68). Di conseguenza la valutazione della presente misura riguarda soltanto il periodo dal 1o gennaio 2002 al 26 novembre 2003.

(244)

I costi ammissibili (considerando 68) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1, primo trattino, degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(245)

Le autorità tedesche hanno assicurato che la misura NI 6 era aperta a tutte le imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti lattiero-caseari ed è stata concessa sulla base di criteri oggettivi. Inoltre la misura non era subordinata all'adesione a un'organizzazione di produttori o ad altre organizzazioni del settore agricolo (cfr. considerando 70). Pertanto le condizioni di cui al punto 14.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

(246)

L'intensità massima dell'aiuto concesso dalla misura in esame nel periodo pertinente si è attestata al 48 % (cfr. considerando 71). Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche soltanto un'impresa (Nordmilch eG) ha ricevuto un importo totale di aiuto superiore a 100 000 EUR. Sempre secondo dette autorità, l'impresa Nordmilch eG non rientrava nella definizione di PMI. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.3 sono soddisfatte, ad eccezione dell'aiuto concesso a Nordmilch eG.

(247)

Contando circa 2 500 dipendenti e un fatturato di circa 1,9 miliardi di EUR Nordmilch eG era una delle maggiori imprese nel settore lattiero-caseario in Germania (69). In considerazione di tali cifre la stessa non rientrava nella definizione di piccole e medie imprese data dalla Commissione di cui al punto 14.3 (70). Di conseguenza, a norma del punto 14.3 degli orientamenti comunitari 2000-2006 la stessa poteva ricevere al massimo un importo complessivo di aiuto pari a 100 000 EUR per un periodo di tre anni. Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14.3 non sono soddisfatte per l'aiuto concesso a Nordmilch eG (71).

(248)

La misura NI 6 è quindi conforme in linea di principio alle condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(249)

Nel caso degli aiuti concessi a Nordmilch eG nel periodo 2002-2003, la misura NI 6 non soddisfa le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari.

NI 7

(250)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a campagne d'informazione generali condotte da LVMN a favore dei consumatori incentrate sul latte come alimento. Misure di informazione di natura generale in merito al latte costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (cfr. considerando 173). In questo contesto si applicano le disposizioni relative all'assistenza tecnica di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(251)

I costi ammissibili (considerando 72) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(252)

La misura non era limitata a un gruppo specifico, bensì ha sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (considerando 75). La misura ha pertanto soddisfatto anche le prescrizioni del punto 14.2.

(253)

Secondo le autorità tedesche, nel quadro della misura NI 7, per l'intero periodo, sono stati concessi in media 395 EUR per beneficiario (cfr. considerando 76). L'importo della sovvenzione è stato quindi nettamente inferiore al valore limite di cui al punto 14.3.

(254)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura NI 7.

NW 4 e NW 5

(255)

La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario alle associazioni Landesvereinigung der Milchwirtschaft Nordrhein-Westfalen e.V. (LVMNRW) e Landwirtschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe per manifestazioni informative e campagne di educazione generale dei consumatori, nonché per campagne sull'uso del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sulle loro caratteristiche generali (sottomisura NW 4). La Renania settentrionale-Vestfalia ha altresì concesso sostegno finanziario a favore di manifestazioni per lo scambio di conoscenze tra i produttori di latte in merito a questioni legate al settore lattiero-caseario (sottomisura NW 5).

(256)

Le manifestazioni informative e le campagne di educazione generale dei consumatori (NW 4), nonché le manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra produttori (NW 5), costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (a tale proposito cfr. considerando 173). Tali misure sono altresì da considerarsi selettive in quanto hanno concesso vantaggi soltanto a un settore economico (il settore lattiero-caseario) (cfr. considerando 175). Le misure in questione devono essere considerate come assistenza tecnica.

(257)

I costi sovvenzionati per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni, per la fornitura di consulenza, educazione e formazione continua in merito a questioni relative al settore lattiero-caseario (cfr. considerando 79) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(258)

Le misure erano destinate a tutte imprese allevatrici di bestiame da latte (cfr. considerando 81), di conseguenza la condizione di cui al punto 14.2 risulta soddisfatta.

(259)

In considerazione delle spese totali per le due misure durante il periodo di indagine e del numero medio di imprese allevatrici di bestiame da latte nella Renania settentrionale-Vestfalia si ottengono importi di aiuto per beneficiario nettamente inferiori al valore limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 81).

(260)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per le misure NW 4 e NW 5.

NW 6

(261)

La Renania settentrionale-Vestfalia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Vereinigung der Milchindustrie LVMNRW per la raccolta, la valutazione e la pubblicazione (sotto forma di comunicazioni e relazioni sul mercato) di dati pertinenti relativi al mercato lattiero-caseario.

(262)

La pubblicazione di informazioni fattuali e scientifiche sotto forma di comunicazioni e relazioni sul mercato va considerata come assistenza tecnica, di conseguenza, si applica il punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(263)

I costi ammissibili (considerando 82) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(264)

Le pubblicazioni erano a disposizione di tutti gratuitamente, pertanto anche il punto 14.2 risulta soddisfatto.

(265)

In considerazione delle spese totali per la misura NW 6 durante il periodo di indagine e del numero medio di imprese allevatrici di bestiame da latte nella Renania settentrionale-Vestfalia si ottengono importi di aiuto per beneficiario nettamente inferiori al valore limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 85).

(266)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura NW 6.

RP 1 e SL 2

(267)

La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario rispettivamente all'associazione Milchwirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz e.V. (MILAG) ovvero all'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft des Saarlandes e.V. (LVMS) per la fornitura di informazioni ai consumatori, nonché la diffusione di conoscenze scientifiche, di informazioni fattuali di natura generale sui prodotti, sui loro pregi nutrizionali e sul loro utilizzo consigliato.

(268)

Misure di informazione di natura generale in merito al latte costituiscono aiuti dei quali ha beneficiato l'intero settore lattiero-caseario (cfr. considerando 173). In questo contesto si applicano le disposizioni in materia di assistenza tecnica di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(269)

I costi ammissibili nel quadro di questa sottomisura (cfr. considerando 86) sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 14.1.

(270)

Secondo le autorità tedesche, le misure non erano limitate a un gruppo specifico, bensì hanno sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (cfr. considerando 90). Ciò è confermato anche da MILAG nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2014 (cfr. considerando 153). Le condizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte.

(271)

La Germania ha inoltre sostenuto che l'importo totale dell'aiuto concesso per un periodo di tre anni si è attestato su valori nettamente inferiori al massimale di 100 000 EUR per beneficiario (cfr. considerando 91), aspetto questo che porta a desumere la conformità della misura con le condizioni di cui al punto 14.3.

(272)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte.

RP 5 e SL 5

(273)

La Renania-Palatinato e il Saarland hanno concesso sostegno finanziario rispettivamente a Landeskontrollverband Rheinland-Pfalz e.V. (LKVRP) ovvero a LVMS per servizi di consulenza nonché programmi di formazione continua a favore di produttori di latte con l'obiettivo di migliorare le condizioni di igiene della tecnica di mungitura e la qualità del latte conferito. Servizi di consulenza continui erano esclusi dal finanziamento (cfr. considerando 92). La consulenza e la formazione dei produttori di latte rientrano nel campo di applicazione dell'assistenza tecnica a norma del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(274)

I costi sovvenzionati (cfr. considerando 92 e 94) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1.

(275)

Secondo le autorità tedesche, tutti i produttori di latte della Renania-Palatinato/del Saarland hanno avuto la possibilità di avvalersi dell'offerta di consulenza/formazione che non richiedeva l'adesione a LKVRP o a LVMS (cfr. considerando 94) (72). Anche le disposizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte.

(276)

Gli importi medi di finanziamento per ciascun anno sono stati pari a circa 197 EUR (73) nella Renania-Palatinato e a circa 130 EUR nel Saarland (cfr. considerando 98). Di conseguenza non sarebbe stato possibile superare il valore limite di cui al punto 14.3.

(277)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame.

TH 3 e TH 4

(278)

La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Landesvereinigung Thüringer Milch e.V. (LVTM) per la partecipazione a manifestazioni di settore e destinate ai consumatori, nonché per lo svolgimento di conferenze specialistiche per la diffusione di conoscenze scientifiche (sottomisura TH 3, cfr. considerando 100). Inoltre, è stata sovvenzionata la pubblicazione di informazioni fattuali sui produttori della regione (sottomisura TH 4, cfr. considerando 101). La partecipazione a mostre, l'organizzazione di conferenze specialistiche e la pubblicazione di informazioni fattuali costituiscono assistenza tecnica ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(279)

I costi sovvenzionati (cfr. considerando 100 e 101) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi del punto 14.1.

(280)

Secondo i dati forniti dalla Germania, entrambe le sottomisure non erano limitate a un gruppo specifico, bensì hanno sostenuto l'intero settore lattiero-caseario nel suo complesso (cfr. considerando 105 e 108). Anche le disposizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte.

(281)

Le autorità tedesche hanno altresì confermato che gli importi dell'aiuto si sono attestati su valori inferiori a quello limite di cui al punto 14.3 (cfr. considerando 105 e 109).

(282)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame.

TH 9 e TH 10

(283)

La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Verein Landvolksbildung Thüringen (VLT) per la formazione di dipendenti di aziende del settore lattiero-caseario (sottomisura TH 9). La Turingia ha altresì concesso sostegno finanziario a Thüringer Landjugendverband e.V. (TLJV) nonché a Thüringer Melkergemeinschaft e.V. (TMG) per il finanziamento di concorsi professionali (sottomisura TH 10) (cfr. considerando 110).

(284)

La Germania aveva inizialmente sostenuto che le due sottomisure in esame non costituivano aiuti di Stato poiché i pagamenti a VLT (TH 9), a TLJV e a TMG (TH 10) sarebbero da considerarsi come compensi per servizi prestati da compensare con spese equivalenti e pertanto non si sarebbe in presenza di alcun vantaggio concesso (cfr. considerando 114 e 117). La Commissione ritiene tuttavia che, sebbene a livello di prestatore di servizi non sia stato concesso alcun vantaggio, le attività di formazione di aggiornamento presso aziende del settore lattiero-caseario nonché l'organizzazione di concorsi professionali abbiano concesso benefici alle aziende allevatrici di bestiame da latte ai sensi del punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(285)

I costi sovvenzionati (cfr. considerando 111 e 112) sono conformi ai costi ammissibili ai sensi delle disposizioni del punto 14.1.

(286)

Secondo i dati forniti dalla Germania, tutte le persone interessate, operanti nel territorio interessato, hanno avuto la possibilità di partecipare alle attività di formazione di aggiornamento o ai concorsi professionali sulla base di criteri oggettivamente definiti (cfr. considerando 115 e 118). Le condizioni di cui al punto 14.2 risultano quindi soddisfatte.

(287)

La Germania aveva indicato che gli importi dell'aiuto per le due sottomisure non erano superiori cumulativamente a 100 000 EUR per tre anni (cfr. considerando 118). Di conseguenza non sarebbe stato comunque possibile superare il valore limite di cui al punto 14.3.

(288)

Pertanto le condizioni di cui al punto 14 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per la misura in esame.

(289)

La Commissione conclude che gli aiuti BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9 e TH 10, ad eccezione di quelli nel quadro della misura NI 6 concessi a favore di Nordmilch e.G. (cfr. considerando 290) hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e sono quindi da considerarsi compatibili con il mercato interno per il periodo 2001-2006.

(290)

Per quanto concerne la misura NI 6, la Commissione conclude altresì che nel caso degli aiuti concessi a Nordmilch eG nel periodo 2002-2003, la misura NI 6 non abbia soddisfatto le condizioni pertinenti degli orientamenti comunitari 2000-2006 e pertanto sia da considerarsi incompatibile con il mercato interno nel periodo 2001-2006.

6.3.2   Prestazione di assistenza tecnica nel settore agricolo nel periodo a decorrere dal 2007

(291)

Nel periodo a decorrere dal 2007 le disposizioni sulla compatibilità con il mercato interno sulle prestazioni di assistenza tecnica sono cambiate.

(292)

Le prestazioni di assistenza tecnica sono disciplinate nel capo IV.K degli orientamenti 2007-2013.

(293)

Ai sensi del punto 105 degli orientamenti 2007-2013, la Commissione dichiarerà compatibili con il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (74) gli aiuti di Stato destinati alla prestazione di assistenza tecnica erogati ad imprese attive nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli se soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 70/2001. A tale proposito, a norma del punto 106 degli stessi orientamenti, non saranno autorizzati aiuti di Stato a favore di grandi imprese.

(294)

Articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 prevede che gli aiuti destinati a consentire la partecipazione a fiere e mostre non debbano superare il 50 % dei costi aggiuntivi lordi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

(295)

Il regolamento (CE) n. 70/2001 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 800/2008 (75) in data 29 agosto 2008. A tale proposito, l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008 prevede che gli aiuti per la partecipazione di PMI a fiere sono compatibili con il mercato comune, se l'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili e i costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

(296)

Secondo il punto 106 degli orientamenti 2007-2013, nel quadro dell'assistenza tecnica non vengono autorizzati aiuti di Stato a favore di grandi imprese.

(297)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità di talune misure (RP 2) con il mercato interno nel periodo in questione (76).

Misura RP 2

(298)

Nel quadro della misura RP 2, la Renania-Palatinato ha concesso sostegno finanziario a imprese di trasformazione e commercializzazione per la partecipazione a manifestazioni dedicate allo scambio di conoscenze tra imprese, nonché a concorsi, a mostre e a fiere. Ammissibili ai fini del finanziamento erano i costi per la creazione di uno stand fieristico (cfr. considerando 125). Il finanziamento non era limitato solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determina fiera o esposizione. L'intensità dell'aiuto era limitata al 10 % dei costi comprovati, ma con un tetto massimo di 5 200 EUR per azienda e per manifestazione (cfr. considerando 119).

(299)

L'intensità dell'aiuto del 10 % nell'ambito della misura RP 2 si attesta su valori inferiori a quelli previsti per l'intensità massima di aiuto pari al 50 % di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008.

(300)

I costi sovvenzionati (costi relativi alla creazione di uno stand fieristico) corrispondono ai costi ammissibili di cui all'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, secondo i quali sono da considerarsi costi ammissibili i costi per la locazione, l'installazione e la gestione di uno stand (cfr. considerando 294 e 295). Tuttavia, sempre secondo tali disposizioni, è ammissibile al finanziamento solo la prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

(301)

Nelle sue osservazioni del 20 settembre 2013 la Germania ha fornito una tabella con indicazione del numero di imprese che hanno ricevuto aiuti per la partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione durante il periodo 2003-2012, unitamente ai rispettivi importi di finanziamento (cfr. considerando 123). Per il periodo 2007-2012 si ottengono importi medi di finanziamento per la partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione per impresa sovvenzionata e per anno compresi tra 294 EUR a 5 113 EUR.

(302)

Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2017, la Germania ha altresì indicato che le due società Hochwald Foods GmbH e MUH Arla eG hanno ricevuto aiuti a norma di tale sottomisura (cfr. considerando 124).

(303)

MUH Arla è stata costituita nel 2012 da una fusione di Milch-Union Hocheifel (MUH) e del gruppo scandinavo di aziende del settore lattiero-caseario Arla Foods. Nel 2011 MUH impiegava circa 800 persone e ha realizzato un fatturato di circa 693 milioni di EUR (77).

(304)

Il gruppo Hochwald impiega più di 1 900 persone e, nel 2015, ha realizzato un fatturato di circa 1,44 miliardi di EUR (78).

(305)

In considerazione di tali dati aziendali, né MUH Arla eG né Hochwald Foods GmbH rientravano nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) di cui al capo II, punto 9, degli orientamenti 2007-2013 (79). Di conseguenza, ai sensi del punto 106 degli orientamenti 2007-2013 non avrebbero dovuto ricevere aiuti (cfr. considerando 296).

(306)

Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano quindi soddisfatte soltanto per i casi in cui, nel quadro della misura RP 2, imprese di trasformazione e commercializzazione rientranti nella definizione di PMI hanno ricevuto aiuti per la prima partecipazione ad una determinata fiera o esposizione.

(307)

Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano quindi non soddisfatte per gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2, a favore di imprese non rientranti nella definizione di PMI ossia, in particolare, di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH (cfr. considerando 305).

(308)

Le condizioni di cui al capo IV.K. degli orientamenti 2007-2013, in combinato disposto con l'articolo 5, lettera b), del regolamento (CE) n. 70/2001 ovvero con l'articolo 27 del regolamento (CE) n. 800/2008, risultano inoltre non soddisfatte per gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 in relazione alla partecipazione ripetuta a una determinata mostra o esposizione (cfr. considerando 301).

(309)

La Commissione conclude quindi che la misura RP 2 ha soddisfatto le condizioni pertinenti degli orientamenti 2007-2013 e risulta quindi compatibile con il mercato interno nel periodo a decorrere dal 2007 soltanto nei casi di cui al considerando 306.

(310)

Nei casi di cui ai considerando 307 e 308, gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 non soddisfano le condizioni pertinenti degli orientamenti 2007-2013 e sono pertanto incompatibili con il mercato interno nel periodo a decorrere dal 2007.

6.3.3   Aiuti per prodotti di qualità nel periodo 2001-2006

(311)

Le misure, destinate a promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di alta qualità, attuate tra il 2001 e il 2006, devono soddisfare le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(312)

Il punto 13.2 contiene un elenco non esaustivo delle attività ammissibili per il finanziamento in questo contesto. La Commissione autorizza aiuti per consulenze e servizi analoghi, compresi studi tecnici, di fattibilità e di progettazione e ricerche di mercato, a sostegno delle attività connesse allo sviluppo della qualità dei prodotti agricoli, tra cui:

l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme ISO 9000 o 14000, di sistemi HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) basati sull'analisi dei rischi e dei punti critici di controllo ovvero di sistemi di audit ambientale,

i costi della formazione del personale, finalizzata all'applicazione delle norme di assicurazione di qualità e dei sistemi HACCP.

Gli aiuti possono essere concessi anche a copertura dei contributi richiesti dagli organi riconosciuti di certificazione per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi.

(313)

I punti 13.3, 13.4 e 13.5 degli orientamenti comunitari 2000-2006 prevedono condizioni e restrizioni specifiche. La Commissione ritiene che non debbano essere concessi aiuti per i controlli di routine effettuati dal produttore durante il processo di produzione in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, indipendentemente dal fatto che tali controlli siano svolti volontariamente o siano obbligatori nel quadro del sistema HACCP o di altri analoghi. Gli aiuti possono essere concessi unicamente per controlli effettuati da o per conto terzi, quali le autorità competenti o enti che agiscono in loro nome, od organismi indipendenti responsabili per il controllo e la supervisione dell'uso delle denominazioni di origine e dei marchi biologici e di qualità.

(314)

L'importo totale degli aiuti che possono essere accordati nell'ambito di tale sezione degli orientamenti non può superare il 50 % dei costi ammissibili, nel caso di aiuti concessi a PMI, oppure i 100 000 EUR per beneficiario e per triennio, a seconda di quale dei due importi sia quello superiore (Punto 13.2).

(315)

Il Baden-Württemberg, la Bassa Sassonia e la Turingia (sottomisure BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) hanno concesso sostegno finanziario per il miglioramento della qualità del latte conferito tramite consulenza e formazione erogate a favore dei produttori di latte, la costituzione e l'aggiornamento di banche dati e controlli dei produttori di latte in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità denominate «gestione della qualità QM-Milch» (cfr. considerando 126).

(316)

Secondo le autorità tedesche, l'intensità dell'aiuto è ammontata ad un massimo del 100 % dei costi ammissibili (cfr. considerando 129).

(317)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha espresso dubbi in merito alla compatibilità delle misure di cui sopra con il mercato interno nel periodo in questione (80).

BW 10 e BW 11

(318)

Le due sottomisure sono state attuate da Milchprüfring Baden-Württemberg (BW 10) ovvero da Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg (BW 11) a favore di aziende agricole produttrici di latte aderenti alle norme di assicurazione della qualità «QM-Milch» (cfr. considerando 131 e 132).

(319)

Sono stati finanziati lo svolgimento di verifiche presso le aziende produttrici di latte e i costi per la certificazione iniziale da parte di un organismo di certificazione riconosciuto (BW 10) o le attività di consulenza in relazione all'introduzione delle norme di assicurazione della qualità (BW 11) (cfr. considerando 133 e 134). I costi sovvenzionati sono quindi conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(320)

In tale contesto non sono stati finanziati i controlli di routine effettuati dal produttore durante il processo di produzione in relazione alla qualità del processo e ai prodotti, esclusi dalla possibilità di finanziamento anche ai sensi del punto 13.3 degli orientamenti.

(321)

Secondo le autorità tedesche, la spesa media per beneficiario è stata pari a 106 EUR (cfr. considerando 135), ossia nettamente inferiore all'importo massimo ammissibile di 100 000 EUR per beneficiario per triennio di cui al punto 13.2.

(322)

Di conseguenza le condizioni di cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006 risultano soddisfatte per le misure BW 10 e BW 11.

NI 1

(323)

La Bassa Sassonia ha concesso sostegno finanziario a LVMN per l'introduzione delle norme di assicurazione della qualità per i produttori di latte «QM-Milch». Pertanto a tale proposito si applica il punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(324)

In tale contesto sono state finanziate le attività preparatorie per l'introduzione delle norme «QM-Milch» (servizi di consulenza) nonché i costi per il coordinamento di dette norme e la creazione di una banca dati (cfr. considerando 137). I costi sovvenzionati sono quindi conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(325)

Ammontando a 12,78 EUR per caso sovvenzionato per quanto riguarda i servizi di consulenza e a 35 EUR per agricoltore per periodo di 3 anni per le verifiche presso le aziende agricole (cfr. considerando 138), gli importi oggetto di finanziamento sono stati nettamente inferiori al massimale di cui al punto 13.2 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(326)

La Germania ha confermato che i controlli effettuati nel contesto delle verifiche presso le aziende agricole sono stati eseguiti da o per conto di terzi e che in tale contesto l'ente Landeskontrollverband Niedersachsen ha svolto la funzione di organismo di controllo indipendente (cfr. considerando 139). Ciò corrisponde alle prescrizioni di cui al punto 13.3.

(327)

La presente misura soddisfa quindi le condizioni cui al punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

TH 5

(328)

La Turingia ha concesso sostegno finanziario all'associazione Thüringer Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfungen in der Tierzucht (TVLEV) per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità presso i produttori di latte (cfr. considerando 140). Pertanto a tale proposito si applica il punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(329)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità tedesche, la misura è stata introdotta nel 2004 (cfr. considerando 140).

(330)

Secondo la Germania, nel periodo 2004-2006 i produttori hanno ricevuto sovvenzioni soltanto in relazione alla certificazione iniziale. Il beneficio medio concesso per produttore è stato pari a circa 83 EUR (cfr. considerando 141).

(331)

I costi sovvenzionati sono conformi ai costi ammissibili di cui al punto 13.2 e gli importi dell'aiuto sono nettamente inferiori al massimale stabilito allo stesso punto.

(332)

La misura TH 5 soddisfa quindi le condizioni del punto 13 degli orientamenti comunitari 2000-2006.

(333)

La Commissione conclude che gli aiuti BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5 hanno soddisfatto le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari 2000-2006 e che erano perciò compatibili con il mercato interno nel periodo 2001-2006.

6.4   Recupero

(334)

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, i poteri della Commissione per quanto riguarda il recupero degli aiuti sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, di tale regolamento, qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione nei confronti dell'aiuto illegale interrompe il termine di prescrizione.

(335)

Dopo aver ricevuto dalla Germania la relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo, la Commissione ha richiesto alle autorità tedesche ulteriori informazioni sulla normativa con lettera del 28 novembre 2011. Questa azione della Commissione ha avuto l'effetto di interrompere il termine di prescrizione. Pertanto, la presente decisione fa riferimento al periodo a decorrere dal 28 novembre 2001, in conformità con il termine di prescrizione di dieci anni di cui al considerando 334.

(336)

La Commissione constata che l'aiuto concesso nel quadro della misura NI 6 a favore di Nordmilch eG nel periodo 2002-2003 (cfr. considerando 289) non è compatibile con il mercato interno. Tale aiuto deve essere recuperato.

(337)

La Commissione constata altresì che gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 che non soddisfano la definizione di PMI, in particolare con riferimento a MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH (cfr. considerando 307), nonché gli aiuti concessi in relazione alla partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione (cfr. considerando 308), non sono compatibili con il mercato interno. Tali aiuti devono essere recuperati.

(338)

Sulla base dell'effetto sospensivo del procedimento di indagine principale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la Commissione esamina in questa sede la misura RP 2 dal 1o gennaio 2007 fino al 17 luglio 2013, ossia la data in cui la Commissione ha notificato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, del TFUE.

7.   CONCLUSIONE

(339)

La Commissione rileva che la Germania ha concesso gli aiuti in questione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE. Tali aiuti sono compatibili con il mercato interno (a tale proposito cfr. considerando 289, 309 e 333), ad eccezione dei casi di aiuto di cui al successivo considerando.

(340)

La Commissione constata che gli aiuti concessi nel quadro della misura NI 6 a favore di Nordmilch eG, nonché gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 a favore di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH ovvero gli aiuti concessi nel quadro della misura RP 2 in relazione alla partecipazione ripetuta ad una determinata fiera o esposizione, sono incompatibili con il mercato interno (cfr. considerando 290 e 310). Tali aiuti devono essere recuperati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli aiuti che la Germania ha concesso tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 (misure BY 3, BY 10, BW 4, BB 1, BB 3, HE 2, HE 3, HE 9, NI 5, NI 6, NI 7, NW 4, NW 5, NW 6, RP 1, RP 5, SL 2, SL 5, TH 3, TH 4, TH 9, TH 10, BW 10, BW 11, NI 1 e TH 5) ovvero tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 (misura RP 2) in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sono compatibili con il mercato interno ad eccezione dei casi di aiuto menzionati all'articolo 2.

Articolo 2

Gli aiuti concessi dalla Germania negli anni 2002 e 2003 nel quadro della misura NI 6, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore di Nordmilch eG, sono incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti concessi dalla Germania tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 nel quadro della misura RP 2, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, a favore di imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese e, in particolare, di MUH Arla eG e Hochwald Foods GmbH, sono incompatibili con il mercato interno.

Gli aiuti concessi dalla Germania tra il 1o gennaio 2007 e il 17 luglio 2013 nel quadro della misura RP 2, in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, in relazione alla partecipazione ripetuta a una determinata mostra o esposizione, sono incompatibili con il mercato interno.

Articolo 3

I singoli aiuti concessi ai sensi della normativa di cui all'articolo 2 non costituiscono aiuto di Stato se, al momento della concessione, gli stessi soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio (81) e tale regolamento era in vigore al momento della concessione degli aiuti.

Articolo 4

I singoli aiuti concessi ai sensi della normativa di cui all'articolo 2 che, al momento della concessione, soddisfacevano le condizioni previste da un regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) 2015/1588 o da un altro regime di aiuti approvato, sono compatibili con il mercato interno fino alla concorrenza dell'intensità massima dell'aiuto applicabile agli aiuti in questione.

Articolo 5

1.   La Germania recupera dai beneficiari gli aiuti incompatibili con il mercato interno concessi a norma dei regimi di aiuti di cui all'articolo 2.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati sulla base del regime dell'interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione (82) che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

4.   La Germania annulla tutti i pagamenti in corso dell'aiuto a norma dei regimi di aiuti di cui all'articolo 2 con effetto dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 6

1.   Il recupero degli aiuti concessi a norma dei regimi di cui all'articolo 2 è immediato ed effettivo.

2.   La Germania garantisce l'attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della notifica.

Articolo 7

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

a)

l'elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro dei regimi di cui all'articolo 2 e l'importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma di detti regimi;

b)

l'importo complessivo (capitale e interessi) che deve essere recuperato presso ciascun beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

la documentazione attestante che è stato ingiunto ai beneficiari di restituire gli aiuti.

2.   La Germania informa la Commissione in merito ai progressi delle misure adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero degli aiuti concessi nel quadro dei regimi di cui all'articolo 2. La Germania trasmette immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, informazioni sulle misure adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. La Germania fornisce altresì informazioni dettagliate riguardo all'ammontare degli aiuti e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 8

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

La Germania trasmette immediatamente copia della presente decisione ai beneficiari.

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2017

Per la Commissione

Phil HOGAN

Membro della Commissione


(1)  A decorrere dal 1o dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ma non cambiano nella sostanza. Nel contesto della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE.

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9). Con effetto a decorrere dal 14 novembre 2015, tale regolamento abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 659/1999. Ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2015/1589, eventuali riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al regolamento (UE) 2015/1589 e si leggono secondo la tavola di concordanza riportata all'allegato II di quest'ultimo regolamento.

(4)  Cfr. nota a piè di pagina 3.

(5)  Da ultimo, dall'articolo 397 del decreto del 31 agosto 2015 (Gazzetta ufficiale della Repubblica federale di Germania I, pag. 1474).

(6)  Pagg. 34-36.

(7)  Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

(8)  Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1).

(9)  Pagg. 37-39.

(10)  Pag. 38.

(11)  Pag. 43.

(12)  Pag. 47.

(13)  GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(14)  Pagg. 39-40.

(15)  Pagg. 40-41.

(16)  Comunicazione del 27 febbraio 2015, pag. 47.

(17)  Comunicazione del settembre 2013, pagg. 41-42.

(18)  Pagg. 43-47.

(19)  Pagg. 43-47.

(20)  Pag. 55.

(21)  Pag. 56.

(22)  A questo proposito, le autorità tedesche hanno assicurato che nell'anno 2001 (ossia durante il periodo pertinente per il procedimento di indagine principale) non sono stati imposti obblighi giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari dell'aiuto.

(23)  Pag. 43.

(24)  Pagg. 58-59.

(25)  Pagg. 70-74.

(26)  Pag. 76.

(27)  Comunicazione del febbraio 2013.

(28)  La base giuridica per le misure pubblicitarie in Renania-Palatinato è costituita dalla decisione sull'aiuto di Stato n. 381/2009 «Agrarmarketingmaßnahmen in Rheinland-Pfalz».

(29)  Pag. 43.

(30)  Comunicazione del 27 febbraio 2015, pag. 48.

(31)  Pag. 80.

(32)  Pag. 82.

(33)  Pag. 83.

(34)  Pag. 84.

(35)  Pag. 85.

(36)  GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

(37)  Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33).

(38)  Il 1o luglio 2014 il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) (GU L 214 del 9.8.2008, pag. 3) è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

(39)  Considerando 244 della decisione di avvio.

(40)  Pag. 77.

(41)  Tale regolamento è stato abrogato il 1o luglio 2014 dal regolamento (UE) n. 702/2014, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (GU L 193 dell'1.7.2014, pag. 1).

(42)  Per quanto riguarda le norme di gestione della qualità relative al latte (QM-Milch), si tratta di una norma business-to-business valida a livello nazionale tra i produttori di latte e le aziende lattiero-casearie relativa alla produzione di latte, riconosciuta come base per la certificazione da parte degli organismi di controllo.

(43)  Considerando 66 della decisione di avvio.

(44)  Considerando 253 della decisione di avvio.

(45)  Pag. 11.

(46)  Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 12.

(47)  Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 12.

(48)  Osservazioni del 20 settembre 2013, pag. 50.

(49)  Pag. 50.

(50)  Osservazioni del 20 settembre 2013, pagg. 83-84.

(51)  Sezione 3.3.

(52)  La Commissione ha ricevuto osservazioni dall'associazione Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen e. V. che riguardavano tutte le misure finanziate dal prelievo del latte in generale e non soltanto le sottomisure esaminate in questa sede. Secondo il parere di detta associazione non sussisterebbe alcun aiuto. Una descrizione dettagliata di tali osservazioni è riportata nella decisione (UE) 2015/2432 della Commissione del 18 settembre 2015, relativa agli aiuti di Stato SA.35484 (2013/C) (ex SA.35484 (2012/NN)], concessi dalla Germania a favore delle verifiche sulla qualità del latte nel contesto della legge sul latte e sulle materie grasse (GU L 334 del 22.12.2015, pag. 23).

(53)  Sentenza della Corte del 20 novembre 2003, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, punto 23.

(54)  Sentenza della Corte del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/GEMO, C-126/01, EU:C:2003:622, Racc. pag. I-13769, punto 24.

(55)  Ad esempio, per la Bassa Sassonia: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 26 novembre 2004 (Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia n. 36/2004, pag. 519), come modificato dall'articolo 6 del regolamento del 22 dicembre 2005 (Gazzetta ufficiale della Bassa Sassonia n. 31/2005, pag. 475).

(56)  Sentenza della Corte del 30 maggio 2013, Doux Élevage Snc e Coopérative agricole UKL-ARREE/Ministère de l'Agriculture, C-677/11, EU:C:2013:348, punti 32, 35 e 38.

(57)  Sentenza della Corte del 17 settembre 1980, Philip Morris Holland BV/Commissione, C-730/79, ECLI:EU:C:1980:209, punti 11-12.

(58)  Cfr. in particolare la sentenza della Corte del 13 luglio 1988, Repubblica Francese/Commissione, ECLI:EU:C:1988:391, punto 19.

(59)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 304 del 31.10.2012, pag. 1).

(60)  

Fonte: Eurostat.

(61)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).

(62)  Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2002, governo di Gibilterra/Commissione, T-195/01 e T-207/01, ECLI:EU:T:2002:111, punto 111.

(63)  Cfr. considerando 17.

(64)  Baviera: Verordnung über eine Umlage für Milch (regolamento relativo al prelievo sul latte) del 30 giugno 1983 (GVBL pag. 547); Baden-Württemberg: Verordnung über die Erhebung von milchwirtschaftlichen Umlagen (regolamento relativo alla riscossione dei prelievi nel settore lattiero-caseario) del 18 maggio 2004 (GBl. pag. 350, 355); Renania-Palatinato: Verordnung über Umlagen zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sui prelievi per promuovere il settore lattiero-caseario) del 30 novembre 1965 (GV. NW. 1965, pag. 349); ad esempio Renania-Palatinato: Landesverordnung zur Durchführung des Milch- und Fettgesetzes (regolamento del Land di esecuzione della legge sul latte e sulle materie grasse) del 16 agosto 1960 (GVBl. pag. 218, BS 7842-2); Brandeburgo - Verordnung zur Übertragung der Ermächtigungen zum Erlass von Rechtsverordnungen nach dem Milch- und Fettgesetz (ÜErmVO) (regolamento sul trasferimento delle autorizzazioni per l'adozione di decreti legge ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse) del 5 dicembre 1992 (GVBl.II/92, [n. 72], pag. 764); Assia - Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento sull'applicazione di un prelievo sul latte per promuovere il settore lattiero-caseario) del 1o dicembre 1981 (GVBl. I 1981 pag. 427); Saarland: Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 9 dicembre 1982 (Amtsblatt 1982, pag. 1007); Turingia: Thüringer Verordnung über die Erhebung einer Umlage zur Förderung der Milchwirtschaft (regolamento della Turingia sull'applicazione di un prelievo per favorire il settore lattiero-caseario) del 29 dicembre 1999, come modificato il 27 novembre 2001 (GVBl. 2000, 20). Nella Bassa Sassonia il prelievo sul latte è stato introdotto dall'Anordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milch- und Fettwirtschaft (ordinanza sulla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario e delle materie grasse) del 6 luglio 1951, come modificata dall'ordinanza del 25 marzo 1952 (Nds. GVBl. Sb. I pag. 689). Tuttavia, la riscossione del prelievo durante il periodo pertinente ai fini degli aiuti di Stato si basava sul Verordnung über die Erhebung einer Umlage auf dem Gebiet der Milchwirtschaft (regolamento relativo alla riscossione di un prelievo nel settore lattiero-caseario) del 22 maggio 1973 (Nd GVBl, pag. 179) e l'utilizzazione dei fondi ricavati dal prelievo era stabilito negli orientamenti del Land sulla concessione di sovvenzioni per la promozione del settore lattiero-caseario in Bassa Sassonia ai sensi dell'articolo 22, secondo comma, della legge sul latte e sulle materie grasse dell'8 novembre 1985 (Nds. MBl. 43/1985).

(65)  GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22.

(66)  La versione in lingua tedesca degli orientamenti comunitari 2000-2006 contiene un elenco esaustivo dei costi ammissibili. Tuttavia, la versione in lingua inglese, lingua nella quale sono stati originariamente redatti gli orientamenti comunitari, menziona i medesimi costi ammissibili come esempi di costi e non come un elenco esaustivo. Ciò vale anche per la versione in lingua francese.

(67)  Decisione di avvio, considerando 235-236. A tale fine, nel considerando 236 della decisione di avvio la Commissione si è basata sulla versione in lingua tedesca degli orientamenti comunitari 2000-2006 e ha quindi ritenuto che a norma del punto 14.1 possano essere concessi soltanto aiuti a favore della diffusione di nuove tecniche (cfr. a tale proposito la nota a piè di pagina 72).

(68)  Cfr. nota a piè di pagina 24 della presente decisione.

(69)  Cifre: 2009; fonte: http://www.nordmilch.de/unternehmen/geschichte/. Nell'aprile 2011 Nordmilch GmbH e Humana Milchindustrie GmbH si sono fuse dando vita a DMK Deutsches Milchkontor GmbH.

(70)  GU L 107 del 30.4.1996, pag. 4.

(71)  Nella sua comunicazione del 27 febbraio 2015, la Germania ha dichiarato che un recupero di tale aiuto era già stato esaminato (cfr. considerando 68).

(72)  Ciò è confermato in relazione alla misura RP 5 anche da MILAG nelle sue osservazioni del 10 febbraio (cfr. considerando 153).

(73)  Cfr. nota a piè di pagina 79.

(74)  Attuale articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

(75)  Il 1o luglio 2014 il regolamento (CE) n. 800/2008 è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 651/2014.

(76)  Decisione di avvio, considerando 244.

(77)  

Fonte: http://www.arlafoods.de/ubersicht/presse/2012/pressrelease/eu-genehmigt-fusion-der-milch-union-hocheifel-und-arla-836614/.

(78)  

Fonte: https://www.hochwald.de/en/company/facts-figures.html.

(79)  Il punto 9 degli orientamenti 2007-2013 rinvia all'allegato I del regolamento (CE) n. 70/2001, sostituito dall'allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 in data 29 agosto 2008.

(80)  Decisione di avvio, considerando 253.

(81)  Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1).

(82)  Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 82 del 25.3.2008, pag. 1).