13.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 329/61


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2304 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2017

relativa ad alcuni provvedimenti cautelari contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2017) 8719]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

L'influenza aviaria è una malattia infettiva virale che colpisce i volatili, compreso il pollame. Nel pollame domestico le infezioni da virus dell'influenza aviaria provocano due forme principali della malattia, che si distinguono in base alla loro virulenza. La forma a bassa patogenicità provoca, in genere, solo sintomi lievi, mentre quella ad alta patogenicità causa tassi di mortalità molto elevati nella maggior parte delle specie di pollame. Tale malattia può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli.

(2)

L'influenza aviaria colpisce soprattutto i volatili, ma in determinate circostanze l'infezione può verificarsi anche negli esseri umani, benché tale rischio sia in genere molto limitato.

(3)

In caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria, esiste il rischio che l'agente patogeno della malattia possa diffondersi ad altre aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività. L'agente patogeno può quindi diffondersi da uno Stato membro ad altri Stati membri o a paesi terzi attraverso gli scambi di volatili vivi o di loro prodotti.

(4)

La direttiva 2005/94/CE del Consiglio (3) stabilisce talune misure preventive relative alla sorveglianza e all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia nel pollame o in altri volatili in cattività. La direttiva prevede l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(5)

I Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in un'azienda situata sul loro territorio nella provincia di Flevoland, in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, e hanno immediatamente adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza.

(6)

La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la presenza del focolaio.

(7)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi introducano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione le zone di protezione e sorveglianza istituite nei Paesi Bassi in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità.

(8)

In attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è pertanto opportuno definire nell'allegato della presente decisione le zone di protezione e sorveglianza dei Paesi Bassi nelle quali si applicano le misure di controllo zoosanitarie previste dalla direttiva 2005/94/CE e fissare la durata di tale regionalizzazione.

(9)

La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi garantiscono che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE comprendano almeno le aree elencate nelle parti A e B dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 10 gennaio 2018.

Articolo 3

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16)


ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf kruising Swifterweg (N710) met Hoge Vaart (water), Hoge Vaart volgen in noordoostelijke richting tot aan Oosterwoldertocht (water).

Oosterwoldertocht volgen in zuidoostelijke richting tot aan Elburgerweg (N309).

Elburgerweg (N309) volgen tot aan de brug in Flevoweg over het Veluwemeer.

Veluwemeer volgen in zuidwestelijke richting tot aan Bijsselseweg.

Bijsselseweg volgen in noordelijke richting tot aan de Spijkweg (N306).

Spijkweg (N306) volgen in noordelijke richting tot aan Strandgaperweg.

Strandgaperweg volgen in westelijke richting tot aan Bremerbergweg (N708)

Bremerbergweg volgen in noordelijke richting tot aan Oldebroekerweg, Oldebroekerweg volgen in noordwestelijke richting tot aan Baan.

Baan volgen in westelijke richting overgaand in Swifterweg (N710)

Swifterweg (N710) volgen in noordelijke richting tot aan Hoge Vaart (water).

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Codice ISO del paese

Stato membro

Nome

NL

Paesi Bassi

Area comprendente:

Biddinghuizen

Vanaf brug Biddingweg (N710) Lage vaart, Biddingweg volgen in noordelijke richting tot aan Elandweg.

Elandweg volgen in oostelijke richting tot aan Dronterringweg (N307).

Dronterringweg (N307) volgen in zuidoostelijke richting tot aan Rendieerweg.

Rendierweg volgen in noordoostelijke richting tot aan Swiftervaart(water).

Swiftervaart volgen in oostelijke richting tot aan Lage vaart.

Lage vaart volgen in noordelijke richting tot aan Ketelmeer(water).

Ketelmeer volgen in zuidoostelijke overgaand in Vossemeer overgaand in Drontermeer volgen ter hoogte van Geldersesluis.

Geldersesluis volgen in oostelijke richting tot aan Buitendijks.

Buitendijks volgen in zuidoostelijke richting overgaand in Groote Woldweg tot aan Naalderweg.

Naalderweg volgen in oostelijke richting tot aan Kleine Woldweg.

Kleine Woldweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zwarteweg.

Zwarteweg volgen in oostelijke richting overgaand in Wittensteinse Allee tot aan Oosterweg.

Oosterweg volgen in zuidelijke richting tot aan Zuiderzeestraatweg (N308).

Zuiderzeestraatweg volgen in westelijke richting tot aan Mheneweg Zuid.

Mheneweg Zuid in zuidelijke richting overgaand in Bongersweg overgaand in Ottenweg tot aan A28.

A28 volgen in zuidwestelijke richting tot aan Ceintuurbaan (N302).

Ceintuurbaan volgen in noordelijke richting overgaand in Knardijk (N302) overgaand in Ganzenweg tot aan Futenweg.

Futenweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserweg (N302).

Larserweg (N302) volgen in noordelijke richting Zeebiesweg.

Zeebiesweg volgen in oostelijke richting tot aan Larserringweg.

Larserringweg volgen in noordelijke richting tot aan Lisdoddeweg.

Lisdoddeweg volgen in oostelijke richting tot aan Wiertocht.

Wiertocht volgen in noordelijke richting tot aan Dronterweg.

Dronterweg volgen in oostelijke richting tot aan Biddingweg (N710).