12.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/126


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2289 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2017

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2017) 8631]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione (3) è stata adottata in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 in vari Stati membri («gli Stati membri interessati») e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte delle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE del Consiglio (4).

(2)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti degli Stati membri interessati in conformità alla direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le zone elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione. Essa prevede altresì che le misure da applicarsi nelle zone di protezione e sorveglianza, secondo quanto stabilito dall'articolo 29, paragrafo 1, e dall'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE, siano mantenute almeno fino alle date stabilite per tali zone indicate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione.

(3)

Dalla data della sua adozione la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata diverse volte per tenere conto degli sviluppi della situazione epidemiologica dell'influenza aviaria nell'Unione. In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione (5) al fine di stabilire norme concernenti la spedizione di pulcini di un giorno dalle zone elencate nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247. Tale modifica ha tenuto conto del fatto che i pulcini di un giorno presentano un rischio molto basso di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità rispetto ad altri prodotti avicoli.

(4)

La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stata inoltre successivamente modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione (6) allo scopo di rafforzare le misure di lotta contro la malattia applicabili laddove si presenti un maggiore rischio di diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Di conseguenza, la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 prevede ora l'istituzione a livello di Unione di ulteriori zone di restrizione negli Stati membri interessati, a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva 2005/94/CE, a seguito della comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, nonché la durata delle misure da applicarsi in tali zone. La decisione di esecuzione (UE) 2017/247 stabilisce attualmente anche norme relative alla spedizione in altri Stati membri di pollame vivo, pulcini di un giorno e uova da cova dalle ulteriori zone di restrizione, nel rispetto di determinate condizioni.

(5)

Anche l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato ripetutamente modificato, principalmente per tenere conto delle modifiche dei confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dagli Stati membri interessati a norma della direttiva 2005/94/CE. L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è stato da ultimo modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione (7) in seguito alla notifica, da parte della Bulgaria e dell'Italia, di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nei due Stati membri. La Bulgaria ha notificato alla Commissione due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Bulgaria nelle regioni di Sliven e Yambol. L'Italia ha notificato alla Commissione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia, Piemonte e Lazio. Gli stessi due Stati membri hanno inoltre comunicato alla Commissione di aver debitamente adottato, a seguito della comparsa di tali focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno alle aziende avicole infette e, nel caso dell'Italia, l'ampliamento delle ulteriori zone di restrizione istituite.

(6)

Dalla data in cui è stata apportata l'ultima modifica alla decisione di esecuzione (UE) 2017/247 con la decisione di esecuzione (UE) 2017/2175, la Bulgaria ha notificato alla Commissione un recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in un'azienda avicola situata in Bulgaria nella regione di Stara Zagora. La Bulgaria ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tale recente focolaio, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(7)

L'Italia ha inoltre notificato alla Commissione ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in aziende avicole situate in Italia nelle regioni Lombardia e Veneto. L'Italia ha inoltre comunicato alla Commissione di aver adottato, a seguito della comparsa di tali recenti focolai, le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, tra cui l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno all'azienda avicola infetta.

(8)

La Commissione ha esaminato le misure adottate dalla Bulgaria e dall'Italia in conformità alla direttiva 2005/94/CE a seguito della comparsa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri e ha accertato che i confini delle zone di protezione e sorveglianza istituite dalle autorità competenti di questi due Stati membri sono posti a una distanza sufficiente dalle aziende avicole in cui è stata confermata la presenza di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8.

(9)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario descrivere rapidamente a livello di Unione, in collaborazione con la Bulgaria e l'Italia, le zone di protezione e sorveglianza istituite in questi due Stati membri, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, a seguito dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri. Le voci relative alla Bulgaria e all'Italia figuranti nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero pertanto essere aggiornate per tenere conto della nuova situazione epidemiologica relativa a detta malattia in tali Stati membri. In particolare, negli elenchi dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbero essere aggiunte nuove voci relative alle zone di protezione e sorveglianza in Bulgaria e in Italia, attualmente soggette a restrizioni a norma della direttiva 2005/94/CE.

(10)

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 dovrebbe pertanto essere modificato al fine di aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione, così da includere le zone di protezione e sorveglianza istituite in Bulgaria e in Italia, in conformità alla direttiva 2005/94/CE, in seguito ai recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tali Stati membri, e la durata delle restrizioni in esse applicabili.

(11)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/247.

(12)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è modificato in conformità all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)   GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(2)   GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 36 dell'11.2.2017, pag. 62).

(4)  Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

(5)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/696 della Commissione, dell'11 aprile 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 101 del 13.4.2017, pag. 80).

(6)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/1841 della Commissione, del 10 ottobre 2017, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 261 dell'11.10.2017, pag. 26).

(7)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/2175 della Commissione, del 21 novembre 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 31).


ALLEGATO

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 è così modificato:

1)

la parte A è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

Stara Zagora region, Municipality of Chirpan

Gita

Darjava

Svoboda

Oslarka

15.12.2017»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352

6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940

6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484

16.12.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517

29.12.2017»

2)

la parte B è così modificata:

a)

la voce relativa alla Bulgaria è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Bulgaria

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

Sliven region, Municipality of Sliven

Glushnik

Kaloyanovo

From 25.11.2017 to 3.12.2017

Sliven

Trapoklovo

Dragodanovo

Kamen

Topolchane

Sotirya

Sedlarevo

3.12.2017

Zhelyu voyvoda

Blatets

Gorno Aleksandorvo

7.12.2017

Yambol region

Municipality of Straldzha

Zimnitsa

Charda

From 30.11.2017 to 7.12.2017

Municipality of Straldzha

Straldzha

Atolovo

Vodenichene

Dzinot

Lozentets

Municipality of Tundzha

Mogila

Veselinovo

Kabile

Chargan

Municipality of Yambol

Yambol city

7.12.2017

Stara Zagora region

Municipality of Chirpan

Gita

Darjava

Svoboda

Oslarka

From 16.12.2017 to 24.12.2017

Municipality of Chirpan

Chirpan

Dimitrievo

Malko Tranovo

Rupkite

Svoboda

Tselina

Tsenovo

Volovarovo

Yazdach

Zetiovo

Zlatna Livada

Municipality of Stara Zagora

Vodenicharovo

Samuilovo

Kozarevec

24.12.2017

Haskovo region, Municipality of Dimitrovgrad

Merichleri

Velikan

24.12.2017»

b)

la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

«Stato membro: Italia

Area comprendente:

Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212

dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0060) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.275251 e E10.160212

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843

dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0061) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.273215 e E10.15843

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124

dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0062) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279373 e E10.243124

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965

dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0063) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.244372 e E10.19965

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449

dal 27.11.2017 al 5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0064) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.551421 e E9.742449

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639

dal 28.11.2017 al 6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0065) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.247829 e E10.173639

6.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902

dal 29.11.2017 al 7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0066) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.314835 e E10.183902

7.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274

dal 30.11.2017 all'8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0067) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.268601 e E10.198274

8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417

dal 30.11.2017 all'8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0068) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.287212 e E10.211417

8.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272

dall'1.12.2017 al 9.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0069) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.257394 e E10.236272

9.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587

dal 5.12.2017 al 13.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0070) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.294615 e E10.262587

13.12.2017

L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643

dal 2.12.2017 al 10.12.2017

L'area delle parti della regione Piemonte (ADNS 17/0071) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.028312 e E8.129643

10.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060

dal 3.12.2017 all'11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0072) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.279698 e E10.2546060

11.12.2017

L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672

dal 27.11.2017 al 5.12.2017

L'area delle parti della regione Lazio (ADNS 17/0073) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N41.933396 e E12.82672

5.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106

dal 3.12.2017 all'11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0074) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.221999 e E10.142106

11.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751

dall'8.12.2017 al 16.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0075) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.297588 e E10.221751

16.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352

dal 7.12.2017 al 15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0076) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.280826 e E10.219352

15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204

dal 6.12.2017 al 14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0077) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.264774 e E10.205204

14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081

dal 6.12.2017 al 14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0078) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.267177 e E10.233081

14.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940

dal 7.12.2017 al 15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0079) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.291849 e E10.220940

15.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484

dal 17.12.2017 al 25.12.2017

L'area delle parti della regione Lombardia (ADNS 17/0080) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.259133 e E10.317484

25.12.2017

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) comprese entro una circonferenza di raggio 3 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517

dal 30.12.2017 al 7.1.2018

L'area delle parti della regione Veneto (ADNS 17/0082) che si estendono oltre l'area descritta nella zona di protezione ed entro una circonferenza di raggio 10 chilometri con il centro sulle seguenti coordinate WGS84 in decimali: N45.707605 e E11.947517

7.1.2018»