1.12.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/20


DECISIONE (PESC) 2017/2214 DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2017

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

Il Consiglio ritiene che le misure restrittive di cui alla decisione 2014/512/PESC non dovrebbero incidere sull'industria spaziale europea.

(3)

Il 1o ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1764 (2). Tale decisione ha introdotto deroghe a talune operazioni riguardanti specifici dispositivi pirotecnici di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (3), necessari per l'uso di lanciatori gestiti da fornitori di servizi di lancio di Stati membri o stabiliti in uno Stato membro, o necessari per l'uso di lanci di programmi spaziali dell'Unione, dei suoi Stati membri o dell'Agenzia spaziale europea, o necessari per il rifornimento di satelliti da parte di produttori di satelliti stabiliti in uno Stato membro.

(4)

Il Consiglio ritiene che debbano essere consentite determinate operazioni relative all'idrazina di cui all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea necessaria per il modulo di trasporto ExoMars e per il modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020,

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2014/512/CE è così modificato:

1)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«5 bis   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione e all'importazione, all'acquisto o al trasporto di idrazina (CAS 302-01-2) in concentrazioni uguali o superiori al 70 per cento per i test e il volo del modulo di discesa ExoMars e il volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, alle seguenti condizioni:

a)

il quantitativo di idrazina destinato ai test e al volo del modulo di discesa ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020, calcolato in funzione del fabbisogno di ciascuna fase di tale missione, non deve superare un totale di 5 000 kg per l'intera durata della missione;

b)

il quantitativo di idrazina destinato al volo del modulo di trasporto ExoMars nel quadro della missione ExoMars 2020 non deve superare un totale di 300 kg.».

2)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   I divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi e alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria, in relazione alle operazioni di cui ai paragrafi 5 e 5 bis

3)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le operazioni di cui ai paragrafi 5, 5 bis e 6 sono soggette alla previa autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri. Gli Stati membri informano debitamente il Consiglio in tutti i casi in cui concedono un'autorizzazione. Le informazioni includono i dettagli delle quantità trasferite e dell'uso finale.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. SIMSON


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Decisione (PESC) 2015/1764 del Consiglio, del 1o ottobre 2015, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 257 del 2.10.2015, pag. 42).

(3)  Elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea (GU C 129 del 21.4.2015, pag. 1).