22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/28


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2174 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2017

che modifica l'allegato E della direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda il certificato sanitario per gli scambi di api e bombi

[notificata con il numero C(2017) 7588]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (1), in particolare l'articolo 22, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api (Apis mellifera) e bombi (Bombus spp.) vivi figura nell'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE. Il certificato fissa norme sanitarie applicabili ad api e bombi riguardanti, tra l'altro, la presenza del piccolo coleottero dell'alveare (Aethina tumida) e dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

(2)

Le norme stabilite in tale modello di certificato sanitario consentono il trasferimento di api e bombi solo se provenienti da zone di almeno 100 km di raggio non soggette a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata di detti agenti patogeni.

(3)

Sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità italiane competenti a proposito dell'esperienza da esse acquisita in merito al piccolo coleottero dell'alveare in colonie di api mellifere in Italia dopo l'adozione della decisione 2014/909/UE (2) per impedire la diffusione di tale coleottero nelle regioni italiane colpite, parrebbe che dette norme siano sproporzionate per la gestione a lungo termine del settore dell'apicoltura colpito dopo la scoperta dell'infestazione.

(4)

In particolare le norme non tengono conto del fatto che possono esistere zone che, pur essendo a meno di 100 km dai siti infestati, sono al di fuori delle zone di protezione istituite attorno a tali siti dalla normativa nazionale, non sono soggette a misure di protezione dell'Unione e sono oggetto di sorveglianza attiva ufficialmente pianificata e attuata in linea con gli orientamenti per la sorveglianza dell'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare redatti dal laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la salute delle api (3), il che attesta che tali siti sono indenni dal piccolo coleottero dell'alveare.

(5)

Le norme inoltre dovrebbero essere aggiornate in modo da tenere conto del fatto che, nel caso di partite di api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, l'esame visivo e l'applicazione immediata di una rete a maglia fine intorno alla partita nel luogo di origine costituiscono un'operazione tecnicamente realizzabile estremamente efficace per mitigare il potenziale rischio di diffusione del piccolo coleottero dell'alveare. Ciò è confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sopravvivenza, la diffusione e l'insediamento del piccolo coleottero dell'alveare, adottato il 15 dicembre 2015 (4).

(6)

Poiché le prescrizioni attuali sono inutilmente restrittive, è necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi aggiungendo una norma sanitaria alternativa per le partite di api regine che riconosca le garanzie offerte dalla sorveglianza attiva da parte delle autorità competenti nel verificare l'assenza del piccolo coleottero dell'alveare e dal rafforzamento delle misure di mitigazione del rischio per gli scambi all'interno dell'Unione.

(7)

I bombi non sono sensibili all'acaro Tropilaelaps, come confermato da un parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare in merito al rischio di ingresso di Aethina tumida e di Tropilaelaps spp. nell'UE, adottato il 27 febbraio 2013 (5).

(8)

Nella maggior parte dei casi i bombi sono allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale e soggette a severe misure di biosicurezza, regolarmente controllate dall'autorità competente e monitorate per rilevare la presenza di malattie. A differenza delle colonie all'aperto, è difficile che dette strutture, riconosciute e controllate dall'autorità competente dei paesi interessati, siano interessate dalla presenza del piccolo coleottero dell'alveare. Le autorità competenti possono già certificare le partite provenienti da tali strutture per l'importazione di bombi conformemente al regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (6).

(9)

È pertanto necessario modificare il modello di certificato sanitario per gli scambi all'interno dell'Unione di api e bombi al fine di introdurre norme sanitarie alternative per i bombi allevati in strutture isolate dal punto di vista ambientale.

(10)

La stragrande maggioranza delle partite di bombi è venduta e inviata a livello transfrontaliero a scopi di impollinazione e pertanto non dovrebbe essere certificata per la riproduzione o per la transumanza, dato che i bombi non verranno allevati e non torneranno al luogo d'origine. È pertanto opportuno aggiungere al certificato un'ulteriore opzione che permetta di certificare tali animali a fini di produzione.

(11)

Le api mellifere possono essere commercializzate in forme diverse, come api regine con un piccolo numero di operaie accompagnatrici, famiglie intere, nuclei e pacchi. A tal proposito informazioni chiare sulla natura delle partite faciliterebbero l'analisi del rischio da parte delle autorità competenti durante i controlli ufficiali delle partite nei luoghi di destinazione. Al certificato andrebbero pertanto aggiunte ulteriori informazioni dettagliate.

(12)

L'allegato E, parte 2, della direttiva 92/65/CEE dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.

(13)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato E, parte 2 (Certificato sanitario per gli scambi di api e bombi), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio è così modificato:

1)

alla casella I.25. è aggiunta una casella di spunta con la seguente dicitura: «Produzione (impollinazione)»;

2)

alla casella I.31 è aggiunta una colonna intitolata «Natura della merce» comprendente, ciascuna in una riga separata, le seguenti voci selezionabili: «api regine, sciami artificiali, colonie nucleo, colonie»;

3)

al punto II.1., lettera b), dopo la parola «infestazioni» è aggiunto:

«o

b)

la partita è costituita soltanto da gabbiette di api regine contenenti ciascuna una sola regina con un massimo di 20 operaie accompagnatrici provenienti da una zona di almeno 100 km di raggio non soggetta a restrizioni a seguito della presenza sospetta o confermata dell'acaro Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) e da una struttura che soddisfa tutti i requisiti seguenti:

è situata ad almeno 30 km di distanza dai confini di una zona di protezione di almeno 20 km di raggio intorno a un sito in cui è confermata la presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e

è situata al di fuori di una zona soggetta a misure di protezione stabilite dall'Unione a causa della presenza del piccolo coleottero dell'alveare, e

è situata in una zona in cui l'autorità competente provvede a una sorveglianza annuale continua per il rilevamento del piccolo coleottero dell'alveare mirante a garantire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare detto insetto se almeno il 2 % degli apiari sono infestati, e

è ispezionata mensilmente dall'autorità competente, con esito negativo, per fornire un livello di affidabilità pari almeno al 95 % nel rilevare il piccolo coleottero dell'alveare se almeno il 2 % degli alveari sono infestati, e

ogni gabbia o l'intera partita è coperta da una rete a maglia fine di diametro massimo di 2 mm immediatamente dopo l'esame visivo per la certificazione sanitaria;

o

b)

i bombi provengono da una struttura isolata dal punto di vista ambientale, riconosciuta e controllata dall'autorità competente, che è indenne dal piccolo coleottero dell'alveare.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

(2)  Decisione di esecuzione 2014/909/UE della Commissione, del 12 dicembre 2014, relativa ad alcune misure di protezione a seguito della presenza confermata del piccolo coleottero dell'alveare in Italia (GU L 359 del 16.12.2014, pag. 161).

(3)  Documento riveduto da ultimo il 1o aprile 2016: https://sites.anses.fr/en/minisite/abeilles/free-access-documents-0

(4)  EFSA Journal 2015;13(12):4328.

(5)  EFSA Journal 2013;11(3):3128.

(6)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).