22.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 306/24 |
DECISIONE (UE) 2017/2172 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2017
che modifica la decisione 2010/670/UE per quanto riguarda l'utilizzo delle entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte
[notificata con il numero C(2017) 7656]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), e in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8,
considerando quanto segue:
(1) |
L'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE stabilisce un meccanismo per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico ambientalmente sicuri di CO2 (nel prosieguo «progetti dimostrativi CCS») e di progetti dimostrativi relativi alle tecnologie innovative per le energie rinnovabili (nel prosieguo «progetti dimostrativi FER») utilizzando 300 milioni di quote del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nell'Unione («EU ETS») che erano stati accantonati per i nuovi entranti senza però essere assegnati. |
(2) |
Nella decisione 2010/670/UE (2) la Commissione ha stabilito le norme e i criteri di selezione e attuazione per tali progetti, nonché i principi di base per la monetizzazione delle quote e la gestione delle entrate. |
(3) |
A metà del 2014, a seguito del primo e del secondo invito a presentare proposte, erano stati assegnati fondi per sostenere l'attuazione di 39 progetti dimostrativi FER e CCS in 20 Stati membri dell'UE. Tuttavia, dato il difficile contesto economico a livello mondiale e dell'UE, alcuni dei 20 progetti selezionati nell'ambito del primo invito a presentare proposte hanno avuto difficoltà a raccogliere capitale sufficiente o attirare altri finanziatori. Di conseguenza, al 31 dicembre 2016, una decisione finale di investimento a norma dell'articolo 9 della decisione 2010/670/UE è stata adottata per 14 progetti e almeno 436 milioni di EUR relativi ai progetti selezionati per il primo invito a presentare proposte non sono stati utilizzati. |
(4) |
I fondi non erogati dovrebbero essere utilizzati per finanziare direttamente progetti che rientrano nel campo di applicazione definito dall'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE. Inoltre, tenuto conto della situazione specifica dei progetti dimostrativi relativi a tecnologie altamente innovative per le energie rinnovabili e dei progetti dimostrativi CCS, una parte del finanziamento dovrebbe essere fornito sotto forma di sovvenzioni. |
(5) |
Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dell'energia nell'UE, una priorità riconosciuta dalla comunicazione «Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita» (3), le entrate non erogate per il primo invito a presentare proposte dovrebbero essere immediatamente riutilizzate in via prioritaria ricorrendo allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) nell'ambito di Orizzonte 2020 (4). Tale sostegno sarebbe complementare ai sostegni finanziari esistenti e futuri, quali le sovvenzioni nell'ambito di Orizzonte 2020. |
(6) |
Al fine di aumentare gli investimenti in tali progetti altamente innovativi nel settore dei trasporti, i progetti ammissibili dovrebbero promuovere unicamente l'utilizzo innovativo, replicabile e scalabile delle energie rinnovabili, ricorrendo allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (5). |
(7) |
I progetti selezionati nell'ambito del primo e del secondo invito a presentare proposte per i quali è stata adottata una decisione finale di investimento e che sono in fase di esecuzione saranno considerati ammissibili ai fini della domanda per lo strumento finanziario pertinente. |
(8) |
Al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei pertinenti strumenti finanziari, la Commissione e il gruppo Banca europea per gli investimenti continueranno a organizzare regolarmente seminari tecnici specializzati per gli Stati membri e i promotori dei progetti. |
(9) |
La Commissione riferirà con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2010/670/UE è così modificata:
1. |
all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo 4 seguente: «4. Le entrate non erogate nel primo ciclo di inviti a presentare proposte sono disponibili per sostenere progetti dimostrativi CCS e FER innovativi, unici nel loro genere, replicabili e pronti alla dimostrazione su scala, utilizzando gli strumenti finanziari pertinenti gestiti dal gruppo Banca europea per gli investimenti e dando priorità allo strumento di finanziamento di progetti dimostrativi innovativi delle tecnologie energetiche (InnovFin Energy Demo Project Facility) e allo strumento di debito nel settore dei trasporti nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa. Il paragrafo precedente, gli articoli 6, 8, l'articolo 11, paragrafi da 1 a 5, l'articolo 11, paragrafo 6, primo e secondo comma, e l'articolo 13 non si applicano all'utilizzo di tali entrate. La Commissione riferisce con sufficiente anticipo al comitato sui cambiamenti climatici in merito agli sviluppi dei pertinenti accordi di delega tra la Commissione e la Banca europea per gli investimenti, specialmente per quanto riguarda i relativi criteri di ammissibilità, l'applicazione degli strumenti finanziari pertinenti, in particolare l'incremento della riserva di progetti, la valutazione delle domande riguardanti i progetti e infine l'utilizzo delle entrate riassegnate, e terrà debitamente conto dei pareri degli Stati membri.»; |
2. |
all'articolo 14 è aggiunto il comma seguente: «La Commissione riferisce regolarmente al comitato sui cambiamenti climatici in merito all'utilizzo delle entrate di cui all'articolo 2, paragrafo 4, comunicando, tra l'altro, le informazioni preliminari concernenti il sostegno programmato per i progetti e la quota di sostegno da mettere a disposizione sotto forma di sovvenzioni, la distribuzione geografica dei progetti, la scala dei progetti e la copertura tecnologica, le informazioni ex post sull'andamento della realizzazione dei progetti, la prevenzione delle emissioni di CO2, la leva finanziaria, la sensibilizzazione e gli insegnamenti tratti, a seconda dei casi.». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Decisione della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).
(3) COM(2016) 763 final.
(4) Decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 965).
(5) Regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129).