22.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/21


DECISIONE (UE) 2017/2171 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2017

relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2019, l'importo annuo per il 2018, la prima quota per il 2018 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonu il 23 giugno 2000 (1), come modificato da ultimo («accordo di partenariato ACP-UE»),

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'UE (2) («accordo interno»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) 2015/323 del Consiglio, del 2 marzo 2015, recante il regolamento finanziario per l'11o Fondo europeo di sviluppo (3) (regolamento finanziario dell'11o FES), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento finanziario dell'11o FES, la Commissione ha presentato entro il 15 ottobre 2017 una proposta che specificava: a) il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2019; b) l'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018; c) l'importo della prima quota dei contributi per il 2018; e d) una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi per gli anni 2020 e 2021.

(2)

Conformemente all'articolo 52 del regolamento finanziario dell'11o FES, il 4 settembre 2017 la Banca europea per gli investimenti (BEI) ha comunicato alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)

A norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento finanziario dell'11o FES, le richieste di contributi utilizzano innanzitutto gli importi dei precedenti FES. È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi nell'ambito del 10o FES per la BEI e dell'11o FES per la Commissione.

(4)

La decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio (4) ha fissato il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 a 4 550 000 000 EUR per la Commissione e a 250 000 000 EUR per la BEI.

(5)

La decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio (5), ha disposto una riduzione del contributo dai fondi disimpegnati dell'8o e del 9o FES per un importo di 200 000 000 EUR,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2019 è fissato a 4 900 000 000 EUR così ripartiti: 4 600 000 000 EUR per la Commissione e 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi degli Stati membri al FES per il 2018 è fissato a 4 800 000 000 EUR così ripartiti: 4 550 000 000 EUR per la Commissione e 250 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 3

I contributi individuali al FES che gli Stati membri devono versare alla Commissione e alla BEI a titolo di prima quota per il 2018 sono riportati nella tabella che figura in allegato alla presente decisione.

I pagamenti di tali contributi possono essere combinati con gli aggiustamenti nell'ambito dell'applicazione della riduzione dei contributi per un importo di 200 000 000 EUR dai fondi disimpegnati nell'ambito dell'8o e del 9o FES, previa comunicazione di un piano di aggiustamento da parte dei singoli Stati membri.

Articolo 4

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi per il 2020 è fissata a 4 600 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI; la previsione per il 2021 è fissata a 4 700 000 000 EUR per la Commissione e a 300 000 000 EUR per la BEI.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

(3)  GU L 58 del 3.3.2015, pag. 17.

(4)  Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 (GU L 313 del 19.11.2016, pag. 25).

(5)  Decisione (UE) 2017/1206 del Consiglio, del 4 luglio 2017, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda quota per il 2017 (GU L 173 del 6.7.2017, pag. 15).


ALLEGATO

STATI MEMBRI

Ripartizione 10o FES, in %

Ripartizione 11o FES, in %

1a quota 2018 (EUR)

Totale

Commissione 11o FES

BEI 10o FES

BELGIO

3,53

3,24927

66 610 035,00

5 295 000,00

71 905 035,00

BULGARIA

0,14

0,21853

4 479 865,00

210 000,00

4 689 865,00

REPUBBLICA CECA

0,51

0,79745

16 347 725,00

765 000,00

17 112 725,00

DANIMARCA

2,00

1,98045

40 599 225,00

3 000 000,00

43 599 225,00

GERMANIA

20,50

20,57980

421 885 900,00

30 750 000,00

452 635 900,00

ESTONIA

0,05

0,08635

1 770 175,00

75 000,00

1 845 175,00

IRLANDA

0,91

0,94006

19 271 230,00

1 365 000,00

20 636 230,00

GRECIA

1,47

1,50735

30 900 675,00

2 205 000,00

33 105 675,00

SPAGNA

7,85

7,93248

162 615 840,00

11 775 000,00

174 390 840,00

FRANCIA

19,55

17,81269

365 160 145,00

29 325 000,00

394 485 145,00

CROAZIA

0,00

0,22518

4 616 190,00

0,00

4 616 190,00

ITALIA

12,86

12,53009

256 866 845,00

19 290 000,00

276 156 845,00

CIPRO

0,09

0,11162

2 288 210,00

135 000,00

2 423 210,00

LETTONIA

0,07

0,11612

2 380 460,00

105 000,00

2 485 460,00

LITUANIA

0,12

0,18077

3 705 785,00

180 000,00

3 885 785,00

LUSSEMBURGO

0,27

0,25509

5 229 345,00

405 000,00

5 634 345,00

UNGHERIA

0,55

0,61456

12 598 480,00

825 000,00

13 423 480,00

MALTA

0,03

0,03801

779 205,00

45 000,00

824 205,00

PAESI BASSI

4,85

4,77678

97 923 990,00

7 275 000,00

105 198 990,00

AUSTRIA

2,41

2,39757

49 150 185,00

3 615 000,00

52 765 185,00

POLONIA

1,30

2,00734

41 150 470,00

1 950 000,00

43 100 470,00

PORTOGALLO

1,15

1,19679

24 534 195,00

1 725 000,00

26 259 195,00

ROMANIA

0,37

0,71815

14 722 075,00

555 000,00

15 277 075,00

SLOVENIA

0,18

0,22452

4 602 660,00

270 000,00

4 872 660,00

SLOVACCHIA

0,21

0,37616

7 711 280,00

315 000,00

8 026 280,00

FINLANDIA

1,47

1,50909

30 936 345,00

2 205 000,00

33 141 345,00

SVEZIA

2,74

2,93911

60 251 755,00

4 110 000,00

64 361 755,00

REGNO UNITO

14,82

14,67862

300 911 710,00

22 230 000,00

323 141 710,00

TOTALE UE — 28

100,00

100,00

2 050 000 000,00

150 000 000,00

2 200 000 000,00