21.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 304/1


DECISIONE (UE) 2017/2152 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2017

recante modifica della decisione n. 189/2014/UE che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 1 della decisione n. 189/2014/UE del Consiglio (2) ha autorizzato la Francia a prorogare al rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione l'applicazione, nel suo territorio continentale, di un'accisa di aliquota sull'alcol inferiore all'aliquota integrale stabilita all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio (3) e ad applicare un'aliquota del prelievo denominato «cotisation sur les boissons alcooliques» («VSS») inferiore all'aliquota integrale applicabile conformemente al diritto nazionale francese a tale rum «tradizionale».

(2)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione n. 189/2014/UE, le aliquote ridotte dell'accisa e della VSS applicabili a detto rum «tradizionale» sono limitate a un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro («hlpa»).

(3)

Il 22 settembre 2016 le autorità francesi hanno chiesto alla Commissione di presentare una proposta di un adeguamento tecnico inteso ad aumentare il contingente da 120 000 a 144 000 hlpa. La domanda era corredata di una relazione che riuniva le informazioni atte a giustificare l'adeguamento richiesto. Nel 2016 i produttori di rum «tradizionale» non hanno potuto beneficiare di un accesso sufficiente al mercato della Francia metropolitana. I tassi di crescita previsti necessitavano di un contingente di 144 400 hlpa, volume raggiunto alla fine del 2016. Il contingente annuale di 120 000 hlpa dovrebbe quindi essere portato a 144 000 hlpa.

(4)

Le misure autorizzate dalla decisione n. 189/2014/UE del Consiglio devono essere oggetto di analisi e di revisione approfondita dell'intero sistema. Tale analisi deve tener conto della relazione presentata dalla Francia ai sensi dell'articolo 4 della decisione n. 189/2014/UE.

(5)

Il contingente di 120 000 hlpa per il 2016 è stato utilizzato prima della fine del 2016. Senza un aumento retroattivo di tale contingente a decorrere dal 1o gennaio 2016, i pregiudizi subiti dai produttori di rum«tradizionale» sarebbero ingenti e probabilmente irreparabili. Le relazioni fra i produttori di rum «tradizionale» e la grande distribuzione in Francia sono disciplinate da contratti annuali che prevedono un impegno sui volumi consegnati, sul prezzo d'acquisto nonché su eventuali sconti e promozioni. L'esaurimento del contingente ha generato un aumento imprevedibile della fiscalità a posteriori per i quantitativi in superamento del contingente, laddove i produttori di rum «tradizionale» non potevano prevedere all'inizio dell'anno, vale a dire al momento della stipula dei contratti, l'eventualità di un superamento né l'intensità di tale superamento. In assenza di aumento retroattivo del contingente i produttori di rum «tradizionale» subiranno perdite importanti per i quantitativi che superano il contingente. È opportuno pertanto autorizzare l'aumento retroattivo del contingente a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(6)

Gli altri parametri della decisione n. 189/2014/UE sono rimasti invariati e un'analisi economica indipendente condotta dai servizi della Commissione conclusasi nel luglio 2016 ha confermato che le importazioni in Francia di rum «tradizionale» proveniente dalla Guadalupa, dalla Guyana francese, dalla Martinica e dalla Riunione hanno riguardato solo una piccola parte del consumo totale di alcol in Francia. Per tale motivo la presenza di un'aliquota ridotta non rischia di generare distorsioni della concorrenza sul mercato del rum in Francia né sul mercato unico.

(7)

La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione n. 189/2014/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione n. 189/2014/UE è modificata come segue:

1)

all'articolo 3 il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le aliquote ridotte dell'accisa e le aliquote ridotte della VSS di cui all'articolo 1 da applicare al rum di cui all'articolo 2 sono limitate a:

a)

un contingente annuale di 120 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2015; e

b)

un contingente annuale di 144 000 ettolitri di alcol puro per il periodo dal 1o gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.»;

2)

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2020, tranne:

a)

l'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2012; e

b)

l'articolo 3, paragafo 1, lettera b), che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. AAB


(1)  Parere del 24 ottobre 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione n. 189/2014/UE del Consiglio, del 20 febbraio 2014, che autorizza la Francia ad applicare un'aliquota ridotta di determinate imposte indirette sul rum «tradizionale» prodotto in Guadalupa, nella Guyana francese, in Martinica e nella Riunione e che abroga la decisione 2007/659/CE (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29).