15.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 297/1


DECISIONE (UE) 2017/2083 DEL CONSIGLIO

del 6 novembre 2017

relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2009/896/CE (1) il Consiglio ha concluso l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (2) («accordo»). L'accordo stabilisce l'esenzione dal visto per i cittadini dell'Unione e per i cittadini di Antigua e Barbuda che si recano nel territorio dell'altra parte contraente per un periodo massimo di tre mesi su sei.

(2)

Il regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha apportato modifiche orizzontali all'acquis dell'Unione in materia di frontiere e visti e ha fissato il soggiorno di breve durata a un massimo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.

(3)

È necessario inserire questa nuova nozione nell'accordo al fine di armonizzare pienamente il regime dell'Unione in materia di soggiorno di breve durata.

(4)

Il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con Antigua e Barbuda relativi a un accordo che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo di modifica»).

(5)

I negoziati relativi all'accordo di modifica sono stati portati a termine con successo mediante la sigla dello stesso, con scambio di lettere, il 28 ottobre 2016.

(6)

È opportuno firmare l'accordo di modifica e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo di modifica a nome dell'Unione.

(7)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(8)

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma a nome dell'Unione dell'accordo tra l'Unione europea e Antigua e Barbuda che modifica l'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata () è autorizzata, con riserva della conclusione di tale accordo (6).

Articolo 2

Le dichiarazioni accluse all'accordo di modifica sono approvate a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo di modifica a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017

Per il Consiglio

Il presidente

T. TAMM


(1)  Decisione 2009/896/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e Antigua e Barbuda in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 38).

(2)  GU L 169 del 30.6.2009, pag. 3.

(3)  Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1).

(4)  Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).

(5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

(6)  Il testo dell'accordo di modifica sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla conclusione.