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14.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/59 |
DECISIONE (PESC) 2017/2073 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2017
che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1). |
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(2) |
Il Consiglio ha stabilito che non esiste più alcun motivo per mantenere un'entità nell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC. Le misure restrittive nei confronti di dette entità sono state sospese dalla decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio (2). |
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(3) |
La posizione comune 2001/931/PESC dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 5 della posizione comune 2001/931/PESC, il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).
(2) Decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 259I del 27.9.2016, pag. 3).