|
7.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/36 |
DECISIONE (UE) 2017/1995 DELLA COMMISSIONE
del 6 novembre 2017
volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
|
(1) |
A norma del regolamento (UE) n. 305/2011 le norme armonizzate di cui all'articolo 17 devono soddisfare i requisiti del sistema armonizzato stabiliti da detto regolamento o tramite il medesimo. |
|
(2) |
Nel gennaio 2011 il Comitato europeo di normazione (CEN) ha adottato la norma armonizzata EN 13341: 2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova». Il riferimento della norma è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (2) e ripubblicato diverse volte; la più recente pubblicazione è del 2017 (3). |
|
(3) |
Il 21 agosto 2015 la Germania ha avviato una procedura di obiezione formale relativa alla norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011. L'obiezione formale era basata sulla mancanza in tale norma di metodi armonizzati atti a garantire la resistenza meccanica, la capacità portante, la stabilità e la resistenza alla frammentazione o alla frantumazione dei prodotti in questione se installati in zone sismiche o soggette a inondazioni. La Germania ha pertanto chiesto di limitare il riferimento della norma pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, escludendo dal suo ambito di applicazione le zone sismiche o soggette a inondazioni o, in alternativa, di sopprimere interamente detto riferimento. |
|
(4) |
Secondo la Germania, tale norma non contiene disposizioni che consentano di valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in questione se installati in zone soggette a rischio sismico o di inondazioni. I metodi di valutazione necessari a tali scopi sono del tutto assenti per quanto riguarda la progettazione, le costruzioni di supporto o l'ancoraggio dei serbatoi. È inoltre impossibile valutare la misura in cui i serbatoi riescono ad assorbire l'impatto di carichi connessi a terremoti o inondazioni. |
|
(5) |
A norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011, tali carenze configurano a parere della Germania una violazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto la norma in esame non soddisfa del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato. |
|
(6) |
Nel valutare l'ammissibilità delle argomentazioni presentate, occorre osservare che le asserite necessità supplementari addotte dalla Germania riguardano l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone soggette al rischio sismico o di inondazioni. |
|
(7) |
Tuttavia, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 305/2011, le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione cui si riferiscono. Lo scopo del sistema armonizzato, stabilito in detto regolamento o tramite il medesimo, è definire condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, non prevedere norme per la loro installazione o il loro uso. |
|
(8) |
Il diritto di avanzare obiezioni formali a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 305/2011 non può, tuttavia, essere esteso ad argomentazioni su questioni che non riguardano il contenuto delle norme in questione. Tali argomentazioni devono quindi considerarsi irricevibili nel contesto delle obiezioni formali. |
|
(9) |
Pertanto, poiché la prima richiesta della Germania, di limitare il riferimento della norma escludendo le zone sismiche o soggette a inondazioni dall'ambito di applicazione di quest'ultima, riguarda questioni diverse dal contenuto della norma in questione, tale richiesta dovrebbe essere considerata irricevibile. |
|
(10) |
La richiesta generale alternativa della Germania, di sopprimere il riferimento della norma, si basa principalmente sull'inadeguatezza della norma nella sua forma attuale, in particolare per quanto riguarda l'installazione e il successivo uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni. |
|
(11) |
Gli Stati membri mantengono però la piena facoltà di regolamentare le condizioni specifiche per l'installazione o l'uso dei prodotti da costruzione, purché tali condizioni specifiche non comportino requisiti di valutazione delle prestazioni dei prodotti in violazione del sistema armonizzato. Gli Stati membri possono quindi vietare o limitare l'installazione o l'uso dei prodotti in questione in zone sismiche o soggette a inondazioni, come attualmente avviene in Germania. |
|
(12) |
In base al contenuto della norma EN 13341:2005 + A1:2011 e alle informazioni presentate dalla Germania, dal CEN e dall'industria, e previa consultazione dei comitati istituiti a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) n. 305/2011 e dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), emerge un ampio consenso in merito all'opportunità di mantenere il riferimento della norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
(13) |
L'asserita incompletezza di detta norma non dovrebbe quindi considerarsi motivo sufficiente per la completa soppressione del riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
|
(14) |
Il riferimento della norma EN 13341:2005 + A1:2011 dovrebbe pertanto essere mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 «Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio — Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente — Requisiti e metodi di prova» è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5.
(2) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GU C 246 del 24.8.2011, pag. 1).
(3) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GU C 267 dell'11.8.2017, pag. 16).
(4) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).