14.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 265/17 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1854 DEL CONSIGLIO
del 10 ottobre 2017
che modifica la decisione di esecuzione 2014/797/UE che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE stabiliscono il diritto del soggetto passivo di detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sui beni e sui servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette a imposta. L'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva prevede l'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA i beni destinati all'impresa per l'uso privato del soggetto passivo o per l'uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei all'impresa. |
(2) |
La decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio (2) autorizzava l'Estonia a limitare il diritto di detrarre l'IVA sull'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, nonché a esonerare il soggetto passivo dall'obbligo di contabilizzare ai fini dell'IVA l'uso non professionale dei veicoli oggetto della limitazione. |
(3) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 aprile 2017 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare misure speciali per quanto riguarda l'acquisto, il leasing, l'acquisto intracomunitario e l'importazione di determinate autovetture, in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l'IVA pagata sull'acquisto di beni e servizi e a quelle che impongono di contabilizzare l'imposta sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali. |
(4) |
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/UE, la Commissione, con lettera del 14 giugno 2017, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 15 giugno 2017 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutti i dati che riteneva necessari per valutare la domanda. |
(5) |
Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione di esecuzione 2014/797/UE, insieme alla domanda di proroga l'Estonia ha presentato alla Commissione una relazione sull'applicazione di tale decisione di esecuzione comprendente un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, l'Estonia ritiene che la percentuale del 50 % rimanga giustificata e adeguata. |
(6) |
La proroga di tali misure di deroga dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire di valutare l'efficacia e l'adeguatezza della percentuale. È opportuno pertanto autorizzare l'Estonia a continuare ad applicare la misura in questione per un periodo limitato, fino al 31 dicembre 2020. |
(7) |
Qualora l'Estonia ritenga necessaria una proroga dell'autorizzazione oltre il 2020, è necessario che presenti alla Commissione, unitamente alla domanda di proroga ed entro il 31 marzo 2020, una relazione comprendente un riesame della percentuale applicata. |
(8) |
La deroga avrà un'incidenza solo trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA. |
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2014/797/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 6 della decisione di esecuzione 2014/797/UE è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
1. Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2020.
2. Eventuali richieste di proroga dell'autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2020 e corredate di una relazione che comprende un riesame della percentuale di cui all'articolo 1.».
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Articolo 3
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TÕNISTE
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione 2014/797/UE del Consiglio, del 7 novembre 2014, che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 330 del 15.11.2014, pag. 48).