11.10.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 261/22 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1839 DELLA COMMISSIONE
del 9 ottobre 2017
che modifica la decisione di esecuzione 2013/426/UE relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE
[notificata con il numero C(2017) 6672]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La peste suina africana è un'infezione altamente contagiosa e mortale che colpisce i suini domestici e i cinghiali e che può diffondersi rapidamente, in particolare attraverso i prodotti ottenuti da animali infetti e gli oggetti contaminati. |
(2) |
Data la situazione della peste suina africana in Russia e in Bielorussia, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2013/426/UE (2) recante misure che prevedono, tra l'altro, un'adeguata pulizia e disinfezione dei «veicoli per bestiame» che hanno trasportato animali vivi e che entrano nell'Unione da questi due paesi. Le stesse misure sono state estese all'Ucraina dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/1752 della Commissione (3). |
(3) |
A seguito delle recenti notifiche di focolai di peste suina africana in Moldova, le misure vigenti in materia di pulizia e disinfezione di cui alla decisione di esecuzione 2013/426/UE dovrebbero essere estese anche ai veicoli che entrano nell'Unione dalla Moldova. |
(4) |
L'elenco dei paesi terzi e delle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza del virus della peste suina africana è confermata, che figura nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I della decisione di esecuzione 2013/426/UE, la parola «Moldova» è aggiunta dopo la parola «Bielorussia».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(2) Decisione di esecuzione 2013/426/UE della Commissione, del 5 agosto 2013, relativa a misure dirette a impedire l'introduzione nell'Unione del virus della peste suina africana da taluni paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi in cui la presenza di tale malattia è confermata e che abroga la decisione 2011/78/UE (GU L 211 del 7.8.2013, pag. 5).
(3) GU L 256 dell'1.10.2015, pag. 17.