27.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 248/3 |
DECISIONE (UE) 2017/1757 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
L'Unione è parte della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione»), a seguito della sua approvazione da parte della Comunità economica europea a norma della decisione 81/462/CEE del Consiglio (2). |
(2) |
L'Unione è parte del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico («protocollo di Göteborg»), a seguito della adesione alla stessa da parte della Comunità europea a norma della decisione 2003/507/CE del Consiglio (3). |
(3) |
Le parti del protocollo di Göteborg hanno avviato negoziati nel 2007 al fine di migliorare ulteriormente la protezione della salute umana e dell'ambiente, anche attraverso l'istituzione di nuovi obblighi di riduzione delle emissioni per alcuni inquinanti atmosferici selezionati, da conseguire entro il 2020, e l'aggiornamento dei valori limite di emissione di inquinanti atmosferici volti a ridurre le emissioni alla fonte. |
(4) |
Le parti presenti alla trentesima sessione dell'organo esecutivo della convenzione hanno adottato per consenso le decisioni 2012/1 e 2012/2 che modificano il protocollo di Göteborg. |
(5) |
Le modifiche figuranti nella decisione 2012/1 sono entrate in vigore e sono divenute effettive sulla base della procedura accelerata di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del protocollo di Göteborg. |
(6) |
La modifica figurante nella decisione 2012/2 («modifica») richiede l'accettazione delle parti al protocollo di Göteborg a norma del suo articolo 13, paragrafo 3. |
(7) |
L'Unione ha già adottato strumenti concernenti materie trattate dalla modifica, comprese le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/81/CE (4), (UE) 2016/2284 (5), 2010/75/UE (6), (UE) 2015/2193 (7) e i regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 595/2009 (8) e (CE) n. 715/2007 (9). |
(8) |
La modifica dovrebbe pertanto essere approvata a nome dell'Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata a nome dell'Unione europea la modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico di cui alla decisione 2012/2 dell'organo esecutivo della convenzione.
Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, per quanto riguarda gli aspetti di competenza dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'articolo 13, paragrafo 3, del protocollo modificato (10).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
T. TAMM
(1) Approvazione del 5 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(2) Decisione 81/462/CEE del Consiglio, dell'11 giugno 1981, relativa alla conclusione della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 171 del 27.6.1981, pag. 11).
(3) Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all'adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003, pag. 1).
(4) Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici (GU L 309 del 27.11.2001, pag. 22).
(5) Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).
(6) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).
(7) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (GU L 313 del 28.11.2015, pag. 1).
(8) Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1).
(9) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1).
(10) La data di entrata in vigore della modifica sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.
TRADUZIONE
ALLEGATO
Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI
A. Preambolo
1. |
Al secondo comma del preambolo, i termini «i composti organici volatili e i composti ridotti dell'azoto» sono sostituiti da «i composti organici volatili, i composti ridotti dell'azoto e il particolato». |
2. |
Al terzo comma del preambolo, i termini «e il particolato» sono inseriti dopo «ozono». |
3. |
Al quarto comma del preambolo, i termini «lo zolfo e i composti organici volatili e gli inquinanti secondari come l'ozono» sono sostituiti da «lo zolfo, i composti organici volatili, l'ammoniaca e il particolato emesso direttamente, nonché le sostanze inquinanti, come l'ozono e il particolato». |
4. |
Tra il quarto e il quinto comma del preambolo è aggiunto il seguente comma: «Riconoscendo le valutazioni, da parte di organizzazioni internazionali quali il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e il Consiglio dell'Artico, delle conoscenze scientifiche circa i benefici collaterali per la salute umana e il clima derivanti dalla riduzione del nero di carbonio e dell'ozono troposferico, in particolare nell'Artico e nelle regioni alpine,». |
5. |
Il sesto comma del preambolo è sostituito dal seguente: «Riconoscendo inoltre che il Canada e gli Stati Uniti d'America stanno bilateralmente affrontando l'inquinamento transfrontaliero nell'ambito dell'Accordo sulla qualità dell'aria stipulato tra i due paesi che comprende impegni da parte di entrambe le parti per la riduzione delle emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili, e che i due paesi stanno valutando l'inclusione di impegni di riduzione delle emissioni di particolato,». |
6. |
Il settimo comma del preambolo è sostituito dal seguente: «Riconoscendo inoltre che il Canada si è impegnato a realizzare riduzioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato per soddisfare le norme canadesi relative alla qualità dell'aria per l'ozono e il particolato e l'obiettivo nazionale di riduzione dell'acidificazione, e riconoscendo che gli Stati Uniti si sono impegnati a mettere in atto programmi volti a ridurre le emissioni di ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili e particolato indispensabili per rispettare le norme di qualità dell'aria ambiente nazionali per l'ozono e il particolato, al fine di continuare a ridurre gli effetti dell'acidificazione e dell'eutrofizzazione e a migliorare la visibilità sia nei parchi nazionali sia nelle aree urbane,». |
7. |
Il nono e decimo comma del preambolo sono sostituiti dai seguenti commi: «Tenendo conto delle conoscenze scientifiche sul trasporto degli inquinanti atmosferici a livello di emisfero, dell'influenza del ciclo dell'azoto e delle potenziali sinergie nonché delle soluzioni di compromesso riguardo inquinamento atmosferico e cambiamenti climatici, Consapevoli del fatto che le emissioni derivanti dal trasporto marittimo e dal trasporto aereo contribuiscono in misura significativa agli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente e costituiscono questioni importanti attualmente all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale e dall'organizzazione per l'aviazione civile internazionale,». |
8. |
Al quindicesimo comma del preambolo, i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato». |
9. |
Al diciannovesimo comma del preambolo, i termini «e particolato, incluso nero di carbonio» sono inseriti dopo la parola «composti azotati». |
10. |
Il ventesimo e il ventunesimo comma del preambolo sono soppressi. |
11. |
Al ventiduesimo comma del preambolo:
|
12. |
Nella versione inglese del testo, al ventitreesimo comma del preambolo il termine «tropospheric» è sostituito da «ground-level». [non riguarda la versione italiana]. |
B. Articolo 1
1. |
Dopo il paragrafo 1 è inserito il seguente paragrafo: «1 bis. Con i termini “questo protocollo”, “il protocollo” e “il presente protocollo” si intende il protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con le successive modifiche;». |
2. |
I termini, «espressi come ammoniaca (NH3)» sono aggiunti alla fine del paragrafo 9. |
3. |
dopo il paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti paragrafi: «11 bis. per “particolato” o “PM” si intende un inquinante atmosferico costituito da una miscela di particelle disperse in atmosfera. Le particelle presentano differenti proprietà fisiche (come dimensioni e forma) e composizioni chimiche. Salvo indicazione contraria, tutti i riferimenti al particolato nel presente protocollo si riferiscono a particelle con diametro aerodinamico uguale o inferiore a 10 micrometri (μm) (PM10), comprese quelle con diametro aerodinamico pari o inferiore a 2,5 μm (PM2,5); 11 ter. per “nero di carbonio” si intende un materiale carbonioso particellare particolato che assorbe la luce; 11 quater. per “precursori dell'ozono” si intendono ossidi di azoto, composti organici volatili, metano e monossido di carbonio;». |
4. |
Al paragrafo 13, dopo il termine «atmosfera» sono inseriti i termini «o di flussi verso recettori». |
5. |
Al paragrafo 15, i termini «composti organici volatili o ammoniaca» sono sostituiti da «composti organici volatili, ammoniaca o particolato». |
6. |
Il paragrafo 16 è sostituito dal seguente:
|
C. Articolo 2
1. |
Al primo comma:
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2. |
Alla fine della lettera a), sono inseriti i termini, «che consentono il ripristino dell'ecosistema». |
3. |
Alla fine della lettera b) sono aggiunti i termini, «che consentono il ripristino dell'ecosistema» e dopo il punto e virgola è soppresso il termine «e». |
4. |
Alla lettera c), punto ii), i termini «Canada-wide Standard» sono sostituiti da «Canadian Ambient Air Quality Standard». |
5. |
Dopo la lettera c) sono aggiunte le nuove lettere d), e) e f), come segue:
|
6. |
Alla fine dell'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 2, con il seguente testo: «2. Un ulteriore obiettivo è che, nelle misure di esecuzione per conseguire gli obiettivi nazionali per il particolato, le parti dovrebbero, nella misura in cui lo ritengano opportuno, dare priorità a misure di riduzione delle emissioni che facciano diminuire notevolmente anche il nero di carbonio al fine di garantire benefici per la salute umana e l'ambiente e attenuare i cambiamenti climatici nel breve periodo.» |
D. Articolo 3
1. |
Al paragrafo 1:
|
2. |
Ai paragrafi 2 e 3, i termini «V e VI» sono sostituiti da «V, VI e X». |
3. |
All'inizio del paragrafo 2 è inserito «Fatti salvi i paragrafi 2 bis e 2 ter,». |
4. |
Sono inseriti i nuovi paragrafi 2 bis e 2 ter: «2 bis. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuove categorie di fonti può applicare i valori limite applicabili a una “fonte fissa esistente” a qualsiasi fonte in una nuova categoria la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che o finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale. 2 ter. Una parte che era già parte contraente del presente protocollo prima dell'entrata in vigore di una modifica che introduce nuovi valori limite applicabili a una “nuova fonte fissa” può continuare ad applicare i valori limite precedentemente applicabili a qualsiasi fonte la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata prima della scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore di tale modifica per la parte in questione, a meno che e finché tale fonte sia sottoposta a una successiva modifica sostanziale.» |
5. |
Il paragrafo 4 è soppresso. |
6. |
Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «Ciascuna parte dovrebbe applicare le migliori tecniche disponibili alle fonti mobili di cui all'allegato VIII nonché alle fonti fisse di cui agli allegati IV, V, VI e X, e, se lo ritiene necessario, applica misure per il controllo del nero di carbonio in quanto componente del particolato, tenendo conto degli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.» |
7. |
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «Ciascuna parte applica, nella misura in cui ciò sia tecnicamente ed economicamente fattibile e tenendo conto dei costi e dei vantaggi, i valori limite per il tenore di COV dei prodotti indicati all'allegato XI secondo le scadenze indicate all'allegato VII.» |
8. |
Al paragrafo 8, lettera b):
|
9. |
Al paragrafo 9, lettera b), i termini «ammoniaca e/o composti organici volatili che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione o alla formazione di ozono» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e/o particolato che contribuiscono all'acidificazione, all'eutrofizzazione, alla formazione di ozono o a livelli più elevati di particolato». |
10. |
Al paragrafo 10, lettera b), i termini «zolfo e/o composti organici volatili» sono sostituiti da «zolfo, composti organici volatili e/o particolato». |
11. |
Il paragrafo 11 è sostituito dal seguente testo: «Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente protocollo o alle modifiche contenute nella decisione 2012/2, il Canada e gli Stati Uniti d'America trasmettono all'organo esecutivo i rispettivi impegni di riduzione delle emissioni di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili e particolato, affinché vengano automaticamente inseriti nell'allegato II.» |
12. |
Dopo il paragrafo 11, sono aggiunti i seguenti nuovi paragrafi: «11 bis. Al momento della ratifica, accettazione e approvazione, o dell'adesione al presente protocollo, il Canada trasmette inoltre all'organo esecutivo i valori limite pertinenti affinché vengano automaticamente inseriti negli allegati IV, V, VI, VIII, X e XI. 11 ter. Ciascuna parte mette a punto e mantiene aggiornati inventari e proiezioni per le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca, composti organici volatili e particolato. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano le metodologie specificate negli orientamenti elaborati dall'organo direttivo dell'EMEP e adottate dalle parti in occasione di una delle sessioni dell'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP utilizzano come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo. 11 quater. Ciascuna parte partecipa attivamente ai programmi nel quadro della convenzione sugli effetti dell'inquinamento atmosferico sulla salute umana e sull'ambiente (Convention on the effects of air pollution on human health and the environment). 11 quinquies. Ai fini del confronto fra i totali delle emissioni nazionali e gli impegni di riduzione delle emissioni di cui al paragrafo 1, le parti possono usare una procedura descritta in una decisione dell'organo esecutivo. Tale procedura comprende le disposizioni relative alla trasmissione di documenti giustificativi e all'esame della modalità di ricorso alla procedura stessa.» |
E. Articolo 3 bis
1. |
È aggiunto un nuovo articolo 3 bis, con il seguente testo: «Articolo 3 bis Disposizioni transitorie flessibili 1. In deroga all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 6, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019 può applicare, nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, disposizioni transitorie flessibili per l'attuazione dei valori limite specificati negli allegati VI e/o VIII. 2. Ciascuna parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo indica, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, o di adesione al presente protocollo, quanto elencato di seguito:
3. Il piano di attuazione di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede, come requisito minimo, l'attuazione dei valori limite per fonti fisse nuove ed esistenti specificati nelle tabelle 1 e 5 dell'allegato VI e nelle tabelle 1, 2, 3, 13 e 14 dell'allegato VIII, entro otto anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione oppure entro il 31 dicembre 2022, a seconda di quale data sia anteriore. 4. In nessun caso una parte può rinviare l'applicazione dei valori limite per le fonti fisse nuove ed esistenti, specificati all'allegato VI o all'allegato VIII, oltre il 31 dicembre 2030. 5. La parte che sceglie di applicare le disposizioni transitorie flessibili di cui al presente articolo trasmette al segretario esecutivo della Commissione una relazione triennale sui progressi nell'attuazione dell'allegato VI e/o dell'allegato VIII. Il segretario esecutivo della Commissione metterà le relazioni triennali a disposizione dell'organo esecutivo.» |
F. Articolo 4
1. |
Al paragrafo 1 i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio». |
2. |
Al paragrafo 1, lettera a), i termini «sui bruciatori a basse emissioni e sulle buone prassi ambientali in agricoltura» sono sostituiti da «sui bruciatori a basse emissioni, sulle buone pratiche ambientali in agricoltura e sulle misure conosciute in grado di attenuare le emissioni di nero di carbonio in quanto componente del particolato». |
G. Articolo 5
1. |
Al paragrafo 1, lettera a):
|
2. |
Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dal seguente:
|
3. |
Al paragrafo 1, lettera d), i termini «all'articolo 6» sono sostituiti da «all'articolo 6; e». |
4. |
Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente lettera e):
|
5. |
Al paragrafo 2, lettera e):
|
H. Articolo 6
1. |
Al paragrafo 1, lettera b), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato». |
2. |
Al paragrafo 1, lettera f), i termini «dei documenti di orientamento da I a V» sono sostituiti da «degli orientamenti», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti». |
3. |
Al paragrafo 1, lettera g), i termini «del documento di orientamento VI adottato» sono sostituiti da «degli orientamenti adottati», e sono altresì soppressi i termini «nel corso della diciassettesima seduta (decisione 1999/1) e dalle eventuali modifiche a tali documenti». |
4. |
Al paragrafo 1, lettera h), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e particolato». |
5. |
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni riguardanti:
Se possibile, inoltre, ciascuna parte raccoglie e mantiene aggiornate le informazioni sull'incidenza di tutti questi inquinanti sulla salute umana, sugli ecosistemi terrestri e acquatici, sui materiali e sul clima. Le parti che rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero ricorrere agli orientamenti adottati dall'organo esecutivo. Le parti che non rientrano nella zona geografica delle attività dell'EMEP dovrebbero utilizzare come orientamento le metodologie sviluppate nell'ambito del piano di lavoro dell'organo esecutivo.» |
6. |
È inserito il nuovo paragrafo 2 bis, con il seguente testo: «2 bis. Ciascuna parte dovrebbe inoltre, nella misura che ritiene appropriata, sviluppare e mantenere aggiornati inventari e proiezioni sulle emissioni di nero di carbonio, utilizzando gli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.» |
I. Articolo 7
1. |
Al paragrafo 1, lettera a), punto ii), i termini «paragrafo 3» sono sostituiti da «paragrafi 3 e 7». |
2. |
Al paragrafo 1, il testo della frase introduttiva della lettera b) è sostituito da:
|
3. |
Al paragrafo 1, lettera b), punto i), i termini «di zolfo, ossidi di azoto, ammoniaca e composti organici volatili» sono soppressi. |
4. |
Al paragrafo 1, lettera b), punto ii):
|
5. |
Al paragrafo 1, lettera b), punto iii), i termini «e sugli attuali piani di abbattimento» sono soppressi. |
6. |
Al paragrafo 1, lettera b), il punto iv), è sostituito dal seguente:
|
7. |
Al paragrafo 1 è aggiunta una nuova lettera b bis), con il seguente testo:
|
8. |
Al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
|
9. |
Al paragrafo 1, dopo la lettera c), è aggiunta una nuova lettera d), con il seguente testo:
|
10. |
Il testo della frase introduttiva del paragrafo 3 è sostituito da: «Su richiesta e secondo il calendario stabilito dall'organo esecutivo, l'EMEP e gli altri organi sussidiari forniscono a tale organo informazioni utili su:» |
11. |
Al paragrafo 3, lettera a), i termini «particolato, incluso il nero di carbonio», sono inseriti dopo la parola «concentrazioni ambiente di». |
12. |
Al paragrafo 3, lettera b), i termini «dell'ozono e dei suoi precursori.» sono sostituiti da «del particolato, dell'ozono troposferico e dei loro precursori;». |
13. |
Al paragrafo 3, dopo la lettera b), sono inserite due nuove lettere, c) e d), con il seguente testo:
|
14. |
Al punto 3, la frase finale è soppressa. |
15. |
Al paragrafo 4, i termini «e di particolato» sono aggiunti alla fine del paragrafo. |
16. |
Al paragrafo 5, i termini «le concentrazioni effettive di ozono e i livelli critici dell'ozono» sono sostituiti da «le concentrazioni effettive di ozono e di particolato e i livelli critici dell'ozono e del particolato». |
17. |
È aggiunto un nuovo paragrafo 6, con il seguente testo: «6. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), una parte può chiedere all'organo esecutivo l'autorizzazione a fornire un inventario limitato per un particolare o per particolari inquinanti se:
L'organo esecutivo rilascia tale autorizzazione annualmente per un massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del presente protocollo per una parte contraente, ma in nessun caso per la comunicazione delle emissioni per gli anni successivi al 2019. La richiesta di autorizzazione è accompagnata da informazioni sui progressi compiuti nella messa a punto di un inventario più completo all'interno della comunicazione annuale della parte richiedente.» |
J. Articolo 8
1. |
Alla lettera b), i termini «al particolato, incluso il nero di carbonio,» sono inseriti dopo «quelle relative». |
2. |
Alla lettera c), i termini «composti dell'azoto e composti organici volatili,» sono sostituiti da «composti dell'azoto, composti organici volatili e particolato, incluso il nero di carbonio,». |
3. |
Dopo la lettera d), è aggiunto un nuovo paragrafo, d bis), con il seguente testo: «miglioramento delle conoscenze scientifiche sui potenziali benefici collaterali per la mitigazione dei cambiamenti climatici associati ai potenziali scenari di riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (come il metano, il monossido di carbonio e il nero di carbonio) che provocano forzatura radiativa a breve termine e altri effetti climatici;». |
4. |
Alla lettera e), i termini «dell'eutrofizzazione e dell'inquinamento fotochimico» sono sostituite da «dell'eutrofizzazione, dell'inquinamento fotochimico e del particolato». |
5. |
Alla lettera f), i termini «ammoniaca e composti organici volatili» sono sostituiti da «ammoniaca, composti organici volatili e altri precursori dell'ozono, e particolato». |
6. |
Alla lettera g):
|
7. |
Alla lettera k):
|
K. Articolo 10
1. |
Al paragrafo 1, i termini «dei composti dello zolfo e dell'azoto» sono sostituiti da «dei composti dello zolfo e dell'azoto, del particolato». |
2. |
Al paragrafo 2, lettera b):
|
3. |
Sono inseriti i nuovi paragrafi 3 e 4, con il seguente testo: «3. Non oltre la seconda seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, l'organo esecutivo include negli esami previsti dal presente articolo una valutazione delle misure di attenuazione per le emissioni di nero di carbonio. 4. Non oltre la seconda seduta dell'organo esecutivo, dopo l'entrata in vigore della modifica di cui alla decisione 2012/2, le parti valutano le misure di riduzione per l'ammoniaca nonché l'eventuale necessità di rivedere l'allegato IX.» |
L. Articolo 13
Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal seguente testo:
«Articolo 13
Adeguamenti
1. Qualsiasi parte della convenzione può proporre un adeguamento dell'allegato II del presente protocollo al fine di aggiungervi il suo nome, i livelli di emissione, i limiti di emissione e la percentuale di riduzione delle emissioni.
2. Qualsiasi parte può proporre un adeguamento dei suoi impegni di riduzione delle emissioni già elencati nell'allegato II. La proposta deve contenere documenti giustificativi e sarà esaminata, come specificato in una decisione dell'organo esecutivo. Il riesame si effettua prima che la proposta sia discussa tra le parti a norma del paragrafo 4.
3. Ciascuna parte ammissibile a norma dell'articolo 3, paragrafo 9, può proporre adeguamenti all'allegato III al fine di aggiungere una o più ZGEI o di modificare una ZGEI soggetta alla sua giurisdizione ed elencata nell'allegato stesso.
4. Gli adeguamenti proposti sono trasmessi per iscritto al segretario esecutivo della Commissione, il quale li comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di adeguamento nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
5. Gli adeguamenti sono adottati per consenso delle parti rappresentate in una delle riunioni dell'organo esecutivo ed entrano in vigore per tutte le parti del presente protocollo il novantesimo giorno successivo alla data in cui il segretario esecutivo della Commissione invia alle parti comunicazione scritta dell'adozione dell'adeguamento.
Articolo 13 bis
Modifiche
1. Ciascuna parte può proporre modifiche al presente protocollo.
2. Le modifiche proposte sono trasmesse per iscritto al segretario esecutivo della Commissione, il quale le comunica a tutte le parti. Le parti esaminano le proposte di modifica nella successiva seduta dell'organo esecutivo a condizione che il segretario esecutivo le abbia trasmesse alle parti con un anticipo di almeno novanta giorni.
3. Le modifiche al presente protocollo, ad eccezione di quelle agli allegati I e III, sono adottate per consenso dalle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo ed entrano in vigore, per le parti che le hanno accettate, il novantesimo giorno successivo alla data alla quale due terzi di coloro che erano parti al momento della loro adozione hanno depositato i loro strumenti di accettazione di tali modifiche presso il depositario. Per tutte le altre parti, le modifiche entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui esse hanno depositato i loro strumenti di accettazione.
4. Le modifiche agli allegati I e III del presente protocollo vengono adottate per consenso delle parti presenti a una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un termine di centottanta giorni dalla data in cui il segretario esecutivo della Commissione comunica la modifica a tutte le parti, la modifica agli allegati entra in vigore per quelle parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni del paragrafo 5, a condizione che almeno sedici parti non abbiano trasmesso detta notifica.
5. Le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati I e/o III lo notificano per iscritto al depositario entro novanta giorni a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai suddetti allegati ha effetto per tale parte.
6. Per le parti che hanno accettato la modifica, la procedura di cui al paragrafo 7 sostituisce la procedura di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.
7. Le modifiche agli allegati da IV a XI vengono adottate per consenso delle parti presenti in una seduta dell'organo esecutivo. Allo scadere di un anno dalla data in cui viene comunicata dal segretario esecutivo della Commissione a tutte le parti, ogni modifica ai suddetti allegati entra in vigore per le parti che non hanno fatto pervenire al depositario una notifica secondo le disposizioni di cui alla lettera a):
a) |
le parti che non sono in grado di approvare una modifica agli allegati da IV a XI lo notificano per iscritto al depositario entro un anno a decorrere dalla data di comunicazione della sua adozione. Il depositario comunica immediatamente a tutte le parti di aver ricevuto tale notifica. Una parte può sostituire in qualsiasi momento una sua precedente notifica con un'accettazione e, dopo aver depositato lo strumento di accettazione presso il depositario, la modifica ai suddetti allegati avrà effetto per tale parte; |
b) |
qualsiasi modifica degli allegati da IV a XI non entra in vigore se un numero complessivo di sedici o più parti:
|
M. Articolo 15
È aggiunto un nuovo paragrafo 4, con il seguente testo:
«4. Uno Stato o un'organizzazione regionale d'integrazione economica dichiara, nel rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione, se non intende essere vincolato dalle procedure di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 7, per quanto riguarda le modifiche degli allegati da IV a XI.»
N. Nuovo articolo 18 bis
Un nuovo articolo 18 bis è inserito dopo l'articolo 18:
«Articolo 18 bis
Denuncia dei protocolli
Quando tutte le parti che hanno sottoscritto uno o più dei protocolli elencati di seguito hanno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione, approvazione o di adesione al presente protocollo con il depositario conformemente all'articolo 15, si considera che le parti abbiano denunciato i protocolli precedentemente sottoscritti e di seguito elencati:
a) |
il protocollo di Helsinki del 1985 relativo alla riduzione di almeno il 30 % delle emissioni di zolfo o dei loro flussi transfrontalieri; |
b) |
il protocollo di Sofia del 1988 relativo alla lotta contro le emissioni di ossidi di azoto o i loro flussi transfrontalieri; |
c) |
il protocollo di Ginevra del 1991 concernente la lotta contro le emissioni di composti organici volatili o i loro flussi transfrontalieri; |
d) |
il protocollo di Oslo del 1994 relativo a un'ulteriore riduzione delle emissioni di zolfo.» |
O. Allegato II
Il testo dell'allegato II è sostituito dal testo seguente:
«Impegni di riduzione delle emissioni
1. |
Gli impegni di riduzione delle emissioni elencati nelle tabelle sottostanti si riferiscono alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafi 1 e 10, del presente protocollo. |
2. |
Nella tabella 1 sono riportati i limiti di emissione per il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx), l'ammoniaca (NH3) e i composti organici volatili (COV) dal 2010 al 2020, espressi in migliaia di tonnellate metriche (tonnellate) per le parti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010. |
3. |
Le tabelle da 2 a 6 includono gli impegni di riduzione delle emissioni di SO2, NOx, NH3, COV e PM2,5 per il 2020 e oltre. Tali impegni sono espressi in percentuale di riduzione rispetto al livello di emissioni del 2005. |
4. |
Le stime delle emissioni per il 2005, elencate nelle tabelle da 2 a 6, sono espresse in migliaia di tonnellate e rappresentano i migliori dati disponibili più recenti, comunicati dalle parti nel 2012. Tali stime sono riportate unicamente a titolo informativo e, in caso siano disponibili informazioni migliori, le stime possono essere aggiornate dalle parti nel momento in cui esse segnalano i dati sulle emissioni nell'ambito del presente protocollo. Sul sito web della convenzione il segretariato conserva e aggiorna periodicamente una tabella delle stime più recenti comunicate dalle parti, per informazione. Gli impegni di riduzione percentuale delle emissioni, elencati nelle tabelle da 2 a 6, si applicano alle stime 2005 più aggiornate, segnalate dalle parti al segretario esecutivo della Commissione. |
5. |
Se in un dato anno una parte rileva che, a causa di un inverno particolarmente rigido, di un'estate particolarmente secca o di variazioni impreviste nelle attività economiche, quali la perdita di capacità nel sistema di alimentazione elettrica a livello nazionale o in un paese confinante, essa non può rispettare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, detta parte può soddisfare gli obblighi assunti calcolando la media tra le emissioni annue nazionali per l'anno in questione, per l'anno precedente all'anno considerato e per l'anno successivo, a condizione che tale media non sia superiore all'impegno assunto. |
Tabella 1
Limiti di emissione dal 2010 al 2020 per le parti contraenti che hanno ratificato il presente protocollo prima del 2010 (in migliaia di tonnellate all'anno)
|
Parte contraente |
Ratifica |
SO2 |
NOx |
NH3 |
Composti organici volatili (COV) |
1 |
Belgio |
2007 |
106 |
181 |
74 |
144 |
2 |
Bulgaria |
2005 |
856 |
266 |
108 |
185 |
3 |
Croazia |
2008 |
70 |
87 |
30 |
90 |
4 |
Cipro |
2007 |
39 |
23 |
9 |
14 |
5 |
Repubblica ceca |
2004 |
283 |
286 |
101 |
220 |
6 |
Danimarca |
2002 |
55 |
127 |
69 |
85 |
7 |
Finlandia |
2003 |
116 |
170 |
31 |
130 |
8 |
Francia |
2007 |
400 |
860 |
780 |
1 100 |
9 |
Germania |
2004 |
550 |
1 081 |
550 |
995 |
10 |
Ungheria |
2006 |
550 |
198 |
90 |
137 |
11 |
Lettonia |
2004 |
107 |
84 |
44 |
136 |
12 |
Lituania |
2004 |
145 |
110 |
84 |
92 |
13 |
Lussemburgo |
2001 |
4 |
11 |
7 |
9 |
14 |
Paesi Bassi |
2004 |
50 |
266 |
128 |
191 |
15 |
Norvegia |
2002 |
22 |
156 |
23 |
195 |
16 |
Portogallo |
2005 |
170 |
260 |
108 |
202 |
17 |
Romania |
2003 |
918 |
437 |
210 |
523 |
18 |
Slovacchia |
2005 |
110 |
130 |
39 |
140 |
19 |
Slovenia |
2004 |
27 |
45 |
20 |
40 |
20 |
Spagna (1) |
2005 |
774 |
847 |
353 |
669 |
21 |
Svezia |
2002 |
67 |
148 |
57 |
241 |
22 |
Svizzera |
2005 |
26 |
79 |
63 |
144 |
23 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
2005 |
625 |
1 181 |
297 |
1 200 |
24 |
Stati Uniti d'America |
2004 |
|
|||
25 |
Unione europea |
2003 |
7 832 |
8 180 |
4 294 |
7 585 |
Tabella 2
Impegni di riduzione delle emissioni di biossido di zolfo per il 2020 e oltre
|
Parti della convenzione |
Livelli di emissione 2005 in migliaia di tonnellate di SO2 |
Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
1 |
Austria |
27 |
26 |
2 |
Bielorussia |
79 |
20 |
3 |
Belgio |
145 |
43 |
4 |
Bulgaria |
777 |
78 |
5 |
Canada (5) |
|
|
6 |
Croazia |
63 |
55 |
7 |
Cipro |
38 |
83 |
8 |
Repubblica ceca |
219 |
45 |
9 |
Danimarca |
23 |
35 |
10 |
Estonia |
76 |
32 |
11 |
Finlandia |
69 |
30 |
12 |
Francia |
467 |
55 |
13 |
Germania |
517 |
21 |
14 |
Grecia |
542 |
74 |
15 |
Ungheria |
129 |
46 |
16 |
Irlanda |
71 |
65 |
17 |
Italia |
403 |
35 |
18 |
Lettonia |
6.7 |
8 |
19 |
Lituania |
44 |
55 |
20 |
Lussemburgo |
2.5 |
34 |
21 |
Malta |
11 |
77 |
22 |
Paesi Bassi (6) |
65 |
28 |
23 |
Norvegia |
24 |
10 |
24 |
Polonia |
1 224 |
59 |
25 |
Portogallo |
177 |
63 |
26 |
Romania |
643 |
77 |
27 |
Slovacchia |
89 |
57 |
28 |
Slovenia |
40 |
63 |
29 |
Spagna (6) |
1 282 |
67 |
30 |
Svezia |
36 |
22 |
31 |
Svizzera |
17 |
21 |
32 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
706 |
59 |
33 |
Stati Uniti d'America (7) |
|
|
34 |
Unione europea |
7 828 |
59 |
Tabella 3
Impegni di riduzione delle emissioni per gli ossidi di azoto per il 2020 e oltre (8)
|
Parti della convenzione |
Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NO2 |
Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
1 |
Austria |
231 |
37 |
2 |
Bielorussia |
171 |
25 |
3 |
Belgio |
291 |
41 |
4 |
Bulgaria |
154 |
41 |
5 |
Canada (9) |
|
|
6 |
Croazia |
81 |
31 |
7 |
Cipro |
21 |
44 |
8 |
Repubblica ceca |
286 |
35 |
9 |
Danimarca |
181 |
56 |
10 |
Estonia |
36 |
18 |
11 |
Finlandia |
177 |
35 |
12 |
Francia |
1 430 |
50 |
13 |
Germania |
1 464 |
39 |
14 |
Grecia |
419 |
31 |
15 |
Ungheria |
203 |
34 |
16 |
Irlanda |
127 |
49 |
17 |
Italia |
1 212 |
40 |
18 |
Lettonia |
37 |
32 |
19 |
Lituania |
58 |
48 |
20 |
Lussemburgo |
19 |
43 |
21 |
Malta |
9.3 |
42 |
22 |
Paesi Bassi (10) |
370 |
45 |
23 |
Norvegia |
200 |
23 |
24 |
Polonia |
866 |
30 |
25 |
Portogallo |
256 |
36 |
26 |
Romania |
309 |
45 |
27 |
Slovacchia |
102 |
36 |
28 |
Slovenia |
47 |
39 |
29 |
Spagna (10) |
1 292 |
41 |
30 |
Svezia |
174 |
36 |
31 |
Svizzera (11) |
94 |
41 |
32 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
1 580 |
55 |
33 |
Stati Uniti d'America (12) |
|
|
34 |
Unione europea |
11 354 |
42 |
Tabella 4
Impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca per il 2020 e oltre
|
Parti della convenzione |
Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di NH3 |
Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
1 |
Austria |
63 |
1 |
2 |
Bielorussia |
136 |
7 |
3 |
Belgio |
71 |
2 |
4 |
Bulgaria |
60 |
3 |
5 |
Croazia |
40 |
1 |
6 |
Cipro |
5.8 |
10 |
7 |
Repubblica ceca |
82 |
7 |
8 |
Danimarca |
83 |
24 |
9 |
Estonia |
9.8 |
1 |
10 |
Finlandia |
39 |
20 |
11 |
Francia |
661 |
4 |
12 |
Germania |
573 |
5 |
13 |
Grecia |
68 |
7 |
14 |
Ungheria |
80 |
10 |
15 |
Irlanda |
109 |
1 |
16 |
Italia |
416 |
5 |
17 |
Lettonia |
16 |
1 |
18 |
Lituania |
39 |
10 |
19 |
Lussemburgo |
5.0 |
1 |
20 |
Malta |
1.6 |
4 |
21 |
Paesi Bassi (13) |
141 |
13 |
22 |
Norvegia |
23 |
8 |
23 |
Polonia |
270 |
1 |
24 |
Portogallo |
50 |
7 |
25 |
Romania |
199 |
13 |
26 |
Slovacchia |
29 |
15 |
27 |
Slovenia |
18 |
1 |
28 |
Spagna (13) |
365 |
3 |
29 |
Svezia |
55 |
15 |
30 |
Svizzera |
64 |
8 |
31 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
307 |
8 |
32 |
Unione europea |
3 813 |
6 |
Tabella 5
Impegni di riduzione delle emissioni di composti organici volatili (COV) per il 2020 e oltre
|
Parti della convenzione |
Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di COV |
Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
1 |
Austria |
162 |
21 |
2 |
Bielorussia |
349 |
15 |
3 |
Belgio |
143 |
21 |
4 |
Bulgaria |
158 |
21 |
5 |
Canada (14) |
|
|
6 |
Croazia |
101 |
34 |
7 |
Cipro |
14 |
45 |
8 |
Repubblica ceca |
182 |
18 |
9 |
Danimarca |
110 |
35 |
10 |
Estonia |
41 |
10 |
11 |
Finlandia |
131 |
35 |
12 |
Francia |
1 232 |
43 |
13 |
Germania |
1 143 |
13 |
14 |
Grecia |
222 |
54 |
15 |
Ungheria |
177 |
30 |
16 |
Irlanda |
57 |
25 |
17 |
Italia |
1 286 |
35 |
18 |
Lettonia |
73 |
27 |
19 |
Lituania |
84 |
32 |
20 |
Lussemburgo |
9.8 |
29 |
21 |
Malta |
3.3 |
23 |
22 |
Paesi Bassi (15) |
182 |
8 |
23 |
Norvegia |
218 |
40 |
24 |
Polonia |
593 |
25 |
25 |
Portogallo |
207 |
18 |
26 |
Romania |
425 |
25 |
27 |
Slovacchia |
73 |
18 |
28 |
Slovenia |
37 |
23 |
29 |
Spagna (15) |
809 |
22 |
30 |
Svezia |
197 |
25 |
31 |
Svizzera (16) |
103 |
30 |
32 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
1 088 |
32 |
33 |
Stati Uniti d'America (17) |
|
|
34 |
Unione europea |
8 842 |
28 |
Tabella 6
Impegni di riduzione delle emissioni di PM2,5 per il 2020 e oltre
|
Parti della convenzione |
Livelli di emissione nel 2005 in migliaia di tonnellate di PM2.5 |
Riduzione rispetto ai livelli 2005 (%) |
1 |
Austria |
22 |
20 |
2 |
Bielorussia |
46 |
10 |
3 |
Belgio |
24 |
20 |
4 |
Bulgaria |
44 |
20 |
5 |
Canada (18) |
|
|
6 |
Croazia |
13 |
18 |
7 |
Cipro |
2,9 |
46 |
8 |
Repubblica ceca |
22 |
17 |
9 |
Danimarca |
25 |
33 |
10 |
Estonia |
20 |
15 |
11 |
Finlandia |
36 |
30 |
12 |
Francia |
304 |
27 |
13 |
Germania |
121 |
26 |
14 |
Grecia |
56 |
35 |
15 |
Ungheria |
31 |
13 |
16 |
Irlanda |
11 |
18 |
17 |
Italia |
166 |
10 |
18 |
Lettonia |
27 |
16 |
19 |
Lituania |
8.7 |
20 |
20 |
Lussemburgo |
3.1 |
15 |
21 |
Malta |
1.3 |
25 |
22 |
Paesi Bassi (19) |
21 |
37 |
23 |
Norvegia |
52 |
30 |
24 |
Polonia |
133 |
16 |
25 |
Portogallo |
65 |
15 |
26 |
Romania |
106 |
28 |
27 |
Slovacchia |
37 |
36 |
28 |
Slovenia |
14 |
25 |
29 |
Spagna (19) |
93 |
15 |
30 |
Svezia |
29 |
19 |
31 |
Svizzera |
11 |
26 |
32 |
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord |
81 |
30 |
33 |
Stati Uniti d'America (20) |
|
|
34 |
Unione europea |
1 504 |
22 |
P. Allegato III
1. |
Nella frase sotto il titolo, i termini «viene inserita la seguente zona di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)» sono sostituiti da «vengono inserite le seguenti zone di gestione delle emissioni inquinanti (ZGEI)». |
2. |
Sono aggiunti un nuovo titoletto e un nuovo paragrafo prima della voce relativa alla ZGEI della Federazione russa, con il seguente testo: «ZGEI del Canada La ZGEI per lo zolfo per il Canada ha una superficie di 1 milione di km2 che comprende l'intero territorio delle province dell'Isola Principe Edoardo, Nuova Scozia e New Brunswick, tutto il territorio della provincia del Québec a sud di una linea retta tra Havre-Saint-Pierre sulla costa settentrionale del Golfo di San Lorenzo e il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James, e tutto il territorio dell'Ontario a sud di una linea retta tra il punto in cui il confine tra Québec e Ontario interseca la linea costiera della Baia di James e il fiume Nipigon, vicino alla sponda settentrionale del Lago Superiore.» |
3. |
Il paragrafo sotto il titoletto «ZGEI per la Federazione russa» è sostituito dal seguente paragrafo: «La ZGEI per la Federazione russa corrisponde al territorio europeo della Federazione russa. Il territorio europeo della Federazione russa è parte del territorio russo che si trova all'interno dei confini amministrativi e geografici delle entità costituenti la Federazione russa situate nell'Europa dell'est al confine con il continente asiatico, secondo la tradizionale linea di confine che passa da nord a sud lungo la catena degli Urali, il confine con il Kazakhstan, verso il Mar Caspio e poi lungo le frontiere nazionali con l'Azerbaigian e la Georgia, nel Caucaso settentrionale e fino al Mar Nero.» |
Q. Allegato IV
1. |
Il testo dell'allegato IV è sostituito dal testo seguente: «Valori limite per le emissioni di zolfo provenienti da fonti fisse
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
B. Canada
C. Stati Uniti d'America
|
R. Allegato V
Il testo dell'allegato V è sostituito dal seguente:
«Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse
1. |
La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. |
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
2. |
Ai fini della presente parte A, per “valore limite di emissione” s'intende la quantità di NOx (somma di NO e NO2 espressa come NO2) contenuta negli scarichi gassosi prodotti da un impianto, che non deve essere superata. Se non diversamente specificato, tale valore è calcolato in termini di massa di NOx per volume di scarico gassoso (espresso come mg/m3), in condizioni normali di temperatura e pressione del gas a secco (volume a 273,15 K, 101,3 kPa). Per il tenore di ossigeno presente nel gas di scarico, si applicano i valori riportati nelle tabelle seguenti per ciascuna categoria di fonti. Non è consentito procedere alla diluizione per abbassare la concentrazione degli inquinanti negli scarichi gassosi. Sono escluse le fasi di avvio, chiusura e manutenzione dell'impianto. |
3. |
Le emissioni sono sorvegliate in tutti i casi tramite misurazioni per NOx o mediante calcoli o tramite una combinazione di questi due metodi che raggiunga almeno la stessa precisione. Il rispetto dei valori limite di emissione è verificato mediante misurazioni in continuo o discontinue, omologazione, o qualsiasi altro metodo tecnicamente valido, inclusi metodi di calcolo verificati. In caso di misurazioni in continuo, i valori limite di emissione sono rispettati se l'emissione media mensile convalidata non supera tali valori. In caso di misurazioni discontinue o di ricorso ad altre procedure appropriate di calcolo o determinazione, i valori limite di emissione sono rispettati se il valore medio basato su un adeguato numero di misurazioni in condizioni rappresentative non supera tali valori limite di emissione. L'inesattezza dei metodi di misurazione può essere presa in considerazione ai fini della verifica. |
4. |
La sorveglianza delle sostanze inquinanti pertinenti e le misurazioni dei parametri di processo, nonché l'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e i metodi di misurazione di riferimento per calibrare tali sistemi, sono effettuati conformemente alle norme CEN. Qualora non siano disponibili norme CEN, si applicano norme ISO, norme nazionali o norme internazionali in grado di assicurare la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente. |
5. |
Disposizioni particolari per gli impianti di combustione di cui al punto 6:
|
6. |
Impianti di combustione con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth (2): Tabella 1 Valori limite per le emissioni di NOx da impianti di combustione (25)
|
7. |
Turbine a combustione onshore con una potenza termica nominale superiore a 50 MWth: i valori limite di emissione di NOx espressi come mg/Nm3 (con un tenore di O2 di riferimento del 15 %) devono essere applicati a un'unica turbina. I valori limite di emissione della tabella 2 si applicano soltanto con un carico superiore al 70 %. Tabella 2 Valori limite delle emissioni di NOx rilasciate da turbine a combustione onshore (comprese le turbine a gas a ciclo combinato — Combined Cycle Gas turbines, CCGT)
|
8. |
Produzione di cemento: Tabella 3 Valori limite per le emissioni di NOx derivanti dalla produzione di clinker di cemento (31)
|
9. |
Motori fissi Tabella 4 Valori limite per le emissioni di NOx prodotte da motori fissi nuovi
|
10. |
Impianti di sinterizzazione per minerali di ferro: Tabella 5 Valori limite per le emissioni di NOx prodotte da impianti di sinterizzazione per minerali di ferro
|
11. |
Produzione di acido nitrico: Tabella 6 Valori limite per le emissioni di NOx derivanti dalla produzione di acido nitrico, escluse le unità di concentrazione degli acidi
|
B. Canada
12. |
Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di NOx tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguono:
|
C. Stati Uniti d'America
13. |
I valori limite per ridurre le emissioni di Nox prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
|
S. Allegato VI
Il testo dell'allegato VI è sostituito dal testo seguente:
«Valori limite per i composti organici volatili prodotti da fonti fisse
1. |
La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. |
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
2. |
Questa parte del presente allegato riguarda le fonti fisse di emissioni di composti organici volatili (COV) elencate nei punti da 8 a 22, in appresso. Non sono compresi gli impianti o le parti di impianti destinati alla ricerca, allo sviluppo e alla sperimentazione di nuovi prodotti e processi. I valori soglia sono indicati nelle tabelle settoriali che compaiono di seguito che si riferiscono, generalmente, al consumo di solventi o alla portata massica delle emissioni. Se un operatore svolge varie attività rientranti nella stessa sottovoce presso il medesimo impianto di uno stesso sito, il consumo di solventi o la portata massica delle emissioni delle suddette attività vengono sommati. Se non viene indicato alcun valore limite, a tutti gli impianti interessati viene applicato il valore limite predeterminato. |
3. |
Ai fini della parte A del presente allegato s'intende per: a) “deposito e distribuzione di benzina”: il caricamento di autocarri, vagoni ferroviari, chiatte e navi marittime presso i depositi e le stazioni di spedizione di olio minerale delle raffinerie, inclusi i veicoli che fanno rifornimento alle stazioni di servizio; b) “rivestimento adesivo”: qualsiasi attività mediante la quale si applica un adesivo alla superficie, ad esclusione del rivestimento e della laminazione adesivi associati ai processi di stampa e alla laminazione del legno e della plastica; c) “laminazione del legno e della plastica”: qualsiasi attività che faccia aderire l'uno all'altra legno e/o plastica per la produzione di laminati; d) “attività di rivestimento”: qualsiasi attività che comporta una singola applicazione o molteplici applicazioni di uno strato continuo di rivestimento su:
Questa categoria di fonti non comprende il rivestimento metallico di substrati mediante tecniche di elettroforesi e spruzzatura chimica. Se l'attività di rivestimento prevede una fase in cui lo stesso articolo viene stampato, la stampa è considerata parte dell'attività di rivestimento. Non sono invece incluse le attività di stampa svolte come attività separate. Nella definizione, s'intende per: — categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, — categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg, — categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 Mg, — categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 Mg, — categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 Mg ma non superiore a 12 Mg, — categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 Mg; e) “verniciatura in continuo” (coil coating): qualsiasi attività intesa a rivestire acciaio in bobine, acciaio inossidabile, acciaio rivestito, leghe di rame o nastro di alluminio con rivestimento filmogeno o rivestimento con lamine in un processo in continuo; f) “pulitura a secco”: qualsiasi attività industriale o commerciale che utilizza COV in un impianto per la pulitura di indumenti, elementi di arredamento e prodotti di consumo analoghi, ad eccezione della rimozione manuale di macchie e aloni nell'industria tessile e dell'abbigliamento; g) “fabbricazione di rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi”: la fabbricazione di preparati di rivestimento, vernici, inchiostri e adesivi, e di prodotti intermedi, a condizione che vengano prodotti nello stesso impianto mescolando pigmenti, resine e materiali adesivi con solventi organici o altri eccipienti. In questa categoria rientrano anche la dispersione, la predispersione, l'ottenimento di una certa viscosità o colore e l'imballaggio del prodotto finale in un contenitore; h) “stampa”: qualsiasi attività di riproduzione di un testo e/o di immagini nella quale, grazie ad un vettore di immagine, l'inchiostro è trasferito su una superficie e nella quale si applicano i seguenti sottoprocessi: i) “flessografia”: un'attività di stampa rilievografica, con un supporto dell'immagine di gomma o fotopolimeri elastici, in cui la zona stampante si trova al di sopra della zona non stampante, che impiega inchiostri liquidi che seccano mediante evaporazione; ii) stampa heat-set web offset: un'attività di stampa con sistema a bobina ed essicazione a caldo, con un supporto dell'immagine in cui la zona stampante e quella non stampante sono sullo stesso piano: per “sistema a bobina” si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati. La zona non stampante è trattata in modo da attirare acqua e quindi respingere inchiostro. La zona stampante è trattata per assorbire e trasmettere inchiostro sulla superficie da stampare. L'evaporazione avviene in un forno dove si utilizza aria calda per scaldare il materiale stampato; iii) rotocalcografia per editoria: rotocalcografia per stampare carta destinata a riviste, opuscoli, cataloghi o prodotti simili, usando inchiostri a base di toluene; iv) rotocalcografia: attività di stampa incavografica nella quale il supporto dell'immagine è un cilindro in cui la zona stampante si trova al di sotto della zona non stampante e vengono usati inchiostri liquidi che asciugano mediante evaporazione. Le cellette sono riempite con inchiostro e l'eccesso è rimosso dalla zona non stampante prima che la zona stampante venga a contatto del cilindro e assorba l'inchiostro dalle cellette; v) attività di stampa con sistema a bobina: l'inchiostro è trasferito sulla superficie da stampare facendolo passare attraverso un supporto dell'immagine poroso in cui la zona stampante è aperta e quella non stampante è isolata ermeticamente, usando inchiostri liquidi che si asciugano soltanto mediante evaporazione. Per “sistema a bobina” si intende che il materiale da stampare è immesso nella macchina da una bobina e non in fogli separati; vi) laminazione associata all'attività di stampa: si fanno aderire insieme due o più materiali flessibili per produrre laminati; vii) verniciatura: attività mediante la quale una vernice o un rivestimento adesivo vengono applicati a un materiale flessibile per sigillare successivamente il materiale di imballaggio; i) “fabbricazione di prodotti farmaceutici”: sintesi chimica, fermentazione, estrazione, formulazione e finitura di prodotti farmaceutici e, se effettuata nello stesso sito, fabbricazione di prodotti intermedi; j) “conversione di gomma naturale o sintetica”: qualsiasi attività di miscelatura, frantumazione, mescolatura, calandratura, estrusione e vulcanizzazione di gomma naturale o sintetica e altre attività per la lavorazione di gomma naturale o sintetica al fine di ottenere il prodotto finale; k) “pulitura delle superfici”: qualsiasi attività, a parte la pulitura a secco, che utilizza solventi organici per eliminare la contaminazione dalla superficie di materiali, compresa la sgrassatura; viene considerata un'attività di pulitura delle superfici qualsiasi attività di pulitura costituita da più fasi eseguite prima o dopo qualsiasi fase di lavorazione. L'attività riguarda la pulizia della superficie dei prodotti e non la pulizia delle attrezzature utilizzate per i processi; l) “condizioni standard”: una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101,3 kPa; m) “composto organico”: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; n) “composto organico volatile” (COV): qualsiasi composto organico, nonché la frazione di creosoto, che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni d'uso particolari; o) “solvente organico”: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, e che non subisca una trasformazione chimica, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, oppure come dissolventi, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o preservante; p) “scarichi gassosi”: gli effluenti gassosi finali contenenti COV o altri inquinanti, emessi nell'atmosfera da un camino o da un dispositivo di abbattimento. I flussi volumetrici sono espressi in m3/h in condizioni standard; q) “estrazione di oli vegetali e grassi animali e raffinazione di oli vegetali”: attività di estrazione di olio vegetale da semi e altre sostanze vegetali, lavorazione di residui secchi per la produzione di mangimi e depurazione di grassi e oli vegetali ricavati da semi, sostanze vegetali e/o sostanze animali; r) “finitura di veicoli”: qualsiasi attività industriale o commerciale di rivestimento e le attività di sgrassamento associate per:
s) “impregnazione del legno”: qualsiasi attività di applicazione di preservanti al legno; t) “rivestimento di filo per avvolgimento”: qualsiasi attività di rivestimento di conduttori metallici usati per avvolgimenti di trasformatori, motori, ecc.; u) “emissione fuggitiva”: qualsiasi emissione, non contenuta negli scarichi gassosi, di COV nell'atmosfera, nel suolo e nelle acque e, se non stabilito diversamente, i solventi contenuti in qualsiasi prodotto, comprese le emissioni non catturate di COV rilasciate nell'ambiente esterno attraverso finestre, porte, sfiati e aperture simili. I valori limite per le emissioni fuggitive possono essere calcolati in base a un piano di gestione dei solventi (cfr. l'appendice I del presente allegato); v) “emissioni totali di COV”: la somma delle emissioni fuggitive di COV e delle emissioni di COV contenute negli scarichi gassosi; w) “quantità immessa”: la quantità di solventi organici e la loro quantità nei preparati utilizzati nello svolgimento di un'attività, inclusi i solventi riciclati all'interno e all'esterno dell'impianto, che vengono calcolati ogniqualvolta vengano utilizzati per svolgere l'attività; x) “valore limite di emissione” (VLE): la quantità massima di COV (tranne il metano) emessa da un impianto che non deve essere superata durante il normale esercizio. Per lo scarico gassoso, tale valore è calcolato in termini di massa di COV per volume di scarico gassoso (espresso, se non indicato diversamente, come mg C/m3), in condizioni standard di temperatura e pressione del gas a secco. Nel determinare la concentrazione di massa dell'inquinante nello scarico gassoso non vengono presi in considerazione i volumi di gas aggiunti agli scarichi gassosi per scopi di raffreddamento o diluizione. I valori limite di emissione per lo scarico gassoso sono indicati con la sigla VLEc; i valori limite di emissione per le emissioni fuggitive sono indicati con la sigla VLEf; y) “normale esercizio”: tutti le fasi di esercizio, escluse le operazioni di avvio e di chiusura e la manutenzione dell'impianto; z) “sostanze pericolose per la salute umana”: si dividono in due categorie:
|
4. |
Devono risultare soddisfatte le seguenti prescrizioni:
|
5. |
Per i gas di scarico contenenti sostanze nocive per la salute umana si applicano i seguenti valori limite di emissione:
|
6. |
Per le fonti elencate nei punti da 9 a 22, nel caso in cui si dimostri che per un singolo impianto non sia tecnicamente né economicamente fattibile il rispetto del valore limite per le emissioni fuggitive (VLEf), una parte può esentare tale impianto sempreché non si prevedano rischi per la salute umana o per l'ambiente e vengano utilizzate le migliori tecniche disponibili. |
7. |
I valori limite per le emissioni di COV relative alle categorie di fonti di cui al punto 3 sono specificati come indicato nei punti da 8 a 22 in appresso. |
8. |
Deposito e distribuzione di benzina:
Tabella 1 Valori limite per le emissioni di COV rilasciate dal deposito e dalla distribuzione di benzina, escluso il caricamento di navi marittime (fase I)
Tabella 2 Valori limite per le emissioni di COV per il rifornimento di automobili in stazioni di servizio (fase II)
|
9. |
Rivestimenti adesivi: Tabella 3 Valori limite per rivestimenti adesivi
|
10. |
Laminazione del legno e delle plastiche Tabella 4 Valori limite per la laminazione del legno e delle plastiche
|
11. |
Attività di rivestimento (industria del rivestimento dei veicoli): Tabella 5 Valori limite per le attività di rivestimento nell'industria automobilistica
|
12. |
Attività di rivestimento (metalli, prodotti tessili, tessuti, pellicole, plastiche, carte e rivestimenti di superfici di legno): Tabella 6 Valori limite per le attività di rivestimento in vari settori industriali
|
13. |
Attività di rivestimento (cuoio e filo per avvolgimento): Tabella 7 Valori limite per il rivestimento del cuoio e del filo per avvolgimento
|
14. |
Attività di rivestimento (verniciatura in continuo, coil coating): Tabella 8 Valori limite per la verniciatura in continuo (coil coating)
|
15. |
Pulitura a secco: Tabella 9 Valori limite per la pulitura a secco
|
16. |
Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi: Tabella 10 Valori limite per fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi
|
17. |
Attività di stampa (flessografia, stampa heat-set web offset, rotocalcografia, ecc.) Tabella 11 Valori limite per le attività di stampa
|
18. |
Fabbricazione di prodotti farmaceutici: Tabella 12 Valori limite per la fabbricazione di prodotti farmaceutici
|
19. |
Conversione di gomma naturale o sintetica: Tabella 13 Valori limite per la conversione di gomma naturale o sintetica
|
20. |
Pulitura delle superfici: Tabella 14 Valori limite per la pulitura delle superfici
|
21. |
Estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale: Tabella 15 Valori limite delle emissioni per l'estrazione di olio vegetale e grasso animale e per la raffinazione di olio vegetale
|
22. |
Impregnazione del legno: Tabella 16 Valori limite per l'impregnazione del legno
|
B. Canada
23. |
Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni di COV tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
|
C. Stati Uniti d'America
24. |
I valori limite per ridurre le emissioni di COV prodotte da fonti fisse appartenenti alle seguenti categorie di fonti fisse, e le fonti alle quali si applicano, sono indicati nei documenti elencati di seguito:
|
25. |
I valori limite per la limitazione delle emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione per agenti pericolosi per l'inquinamento atmosferico (Hazardous Air Pollutants, HAPS) sono specificati nei seguenti documenti:
|
Appendice
Piano di gestione dei solventi
Introduzione
1. |
La presente appendice all'allegato sui valori limite di emissione di composti organici volatili (COV) prodotti da fonti fisse fornisce informazioni per l'esecuzione di un piano di gestione dei solventi. In questa sede vengono individuati i principi da applicare (punto 2), vengono forniti un quadro per il bilancio di massa (punto 3) e indicazioni per la verifica della conformità (punto 4). |
Principi
2. |
Il piano di gestione dei solventi ha le seguenti funzioni:
|
Definizioni
3. |
Le definizioni che seguono forniscono un quadro di riferimento per elaborare il bilancio di massa:
|
Linee guida sull'uso del piano di gestione dei solventi per la verifica di conformità
4. |
L'uso del piano di gestione dei solventi sarà determinato in base alla prescrizione particolare da verificare, come segue.
|
T. Allegato VII
Il testo dell'allegato VII è sostituito dal seguente testo:
«Calendario ai sensi dell'articolo 3
1. |
I valori limite di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, devono essere applicati secondo il calendario indicato di seguito.
|
2. |
Il termine per l'applicazione dei valori limite per i combustibili e per le nuove fonti mobili di cui all'articolo 3, paragrafo 5, è la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione o le date connesse con le misure di cui all'allegato VIII, a seconda di quale data sia posteriore. |
3. |
I valori limite di COV per i prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 7, devono essere applicati un anno dopo la data di entrata in vigore del presente protocollo per la parte in questione. |
4. |
In deroga ai punti 1, 2 e 3, ma fatto salvo il punto 5, una parte della convenzione che diventi parte del presente protocollo tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2019, può dichiarare, all'atto della ratifica, accettazione, approvazione o dell'adesione al presente protocollo, che estenderà, in tutto o in parte, i termini per l'applicazione dei valori limite di cui all'articolo 3, paragrafi 2, 3, 5 e 7, come segue:
|
5. |
Una parte che ha operato una scelta ai sensi dell'articolo 3 bis del presente protocollo per quanto riguarda l'allegato VI e/o VIII non può fare anche una dichiarazione ai sensi del punto 4 applicabile allo stesso allegato.» |
U. Allegato VIII
Il testo dell'allegato VIII è sostituito dal testo seguente:
«Valori limite per i combustibili e le fonti mobili nuove
Introduzione
1. |
La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. |
2. |
Il presente allegato riporta i valori limite per i NOx, espressi come equivalenti di biossido di azoto (NO2), per gli idrocarburi, molti dei quali sono composti organici volatili, per il monossido di carbonio (CO) e per il particolato, nonché le specifiche ambientali per i combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli. |
3. |
I termini per l'applicazione dei valori limite di cui al presente allegato sono stabiliti nell'allegato VII. |
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
Automobili e veicoli commerciali leggeri
4. |
I valori limite per i veicoli a motore con almeno quattro ruote e deputati al trasporto di passeggeri (categoria M) e di merci (categoria N) figurano nella tabella 1. |
Veicoli pesanti
5. |
I valori limite per i motori dei veicoli pesanti sono indicati nelle tabelle 2 e 3, in funzione delle procedure di prova applicabili. |
Mezzi e macchine non stradali con motori ad accensione spontanea (CI) e ad accensione comandata (SI)
6. |
I valori limite per i trattori agricoli e forestali e per altri motori di macchine o veicoli non stradali figurano nelle tabelle da 4 a 6. |
7. |
I valori limite per locomotive e automotrici ferroviarie figurano, rispettivamente, nella tabella 7 e nella tabella 8. |
8. |
I valori limite per imbarcazioni destinate alla navigazione interna figurano nella tabella 9. |
9. |
I valori limite per imbarcazioni da diporto figurano nella tabella 10. |
Motocicli e ciclomotori
10. |
I valori limite per i motocicli e i ciclomotori figurano, rispettivamente, nella tabella 11 e nella tabella 12. |
Qualità dei combustibili
11. |
Le specifiche di qualità ambientale per la benzina e il diesel figurano nelle tabelle 13 e 14. |
Tabella 1
Valori limite per automobili e veicoli leggeri
|
Massa di riferimento (RW) (kg) |
Valori limite (62) |
|||||||||||||||
Monossido di carbonio |
Idrocarburi totali |
COVNM |
Ossidi di azoto |
Idrocarburi e ossidi di azoto insieme |
Particolato |
Numero di particelle (62) (P) |
|||||||||||
L1 (g/km) |
L2 (g/km) |
L3 (g/km) |
L4 (g/km) |
L2+L4 (g/km) |
L5 (g/km) |
L6 (#/km) |
|||||||||||
Categoria |
Classe, applicato a partire da (*1) |
|
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
Benzina |
Gasolio |
|
Euro 5 |
M (63) |
1.1.2014 |
Tutte |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,18 |
— |
0,23 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
N1 (64) |
I, 1.1.2014 |
RW 1 305 |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,18 |
— |
0,23 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
|
II, 1.1.2014 |
1 305 < RW ≤ 1 760 |
1,81 |
0,63 |
0,13 |
— |
0,090 |
— |
0,075 |
0,235 |
— |
0,295 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
||
III, 1.1.2014 |
1 760 < RW |
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,28 |
— |
0,35 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
||
N2 |
1.1.2014 |
|
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,28 |
— |
0,35 |
0,0050 |
0,0050 |
— |
6,0 × 1011 |
|
Euro 6 |
M (63) |
1.9.2015 |
Tutte |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,08 |
— |
0,17 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
N1 (64) |
I, 1.9.2015 |
RW ≤ 1 305 |
1,0 |
0,50 |
0,10 |
— |
0,068 |
— |
0,06 |
0,08 |
— |
0,17 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
|
II, 1.9.2016 |
1 305 < RW≤ 1 760 |
1,81 |
0,63 |
0,13 |
— |
0,090 |
— |
0,075 |
0,105 |
— |
0,195 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
||
III, 1.9.2016 |
1 760 < RW |
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,125 |
— |
0,215 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
||
N2 |
1.9.2016 |
|
2,27 |
0,74 |
0,16 |
— |
0,108 |
— |
0,082 |
0,125 |
— |
0,215 |
0,0045 |
0,0045 |
6,0 × 1011 |
6,0 × 1011 |
Tabella 2
Valori limite per i veicoli pesanti — ciclo di prova a regime stazionario (prova ESC) e prova di risposta al carico (prova ELR)
|
Applicato a partire da |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Idrocarburi (g/kWh) |
Idrocarburi totali (g/kWh) |
Ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
Fumi |
(m– 1) |
|||||||
B2 (“EURO V”) (65) |
1.10.2009 |
1,5 |
0,46 |
— |
2,0 |
0,02 |
0,5 |
“EURO VI” (66) |
31.12.2013 |
1,5 |
— |
0,13 |
0,40 |
0,010 |
— |
Tabella 3
Valori limite per i veicoli pesanti — prove in ciclo transitorio
|
Applicato a partire da (*2) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Idrocarburi totali (g/Kwh) |
Idrocarburi non metanici (g/kWh) |
Metano (67) (g/kWh) |
Ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolati (g/kWh) (68) |
B2 “EURO V” (69) |
1.10.2009 |
4,0 |
— |
0,55 |
1,1 |
2,0 |
0,030 |
“EURO VI” (CI) (70) |
31.12.2013 |
4,0 |
0,160 |
— |
— |
0,46 |
0,010 |
“EURO VI” (PI) (70) |
31.12.2013 |
4,0 |
— |
0,160 |
0,50 |
0,46 |
0,010 |
Nota: PI = positive ignition, accensione comandata. CI = compression ignition, accensione spontanea. |
Tabella 4
Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IIIB)
Potenza netta (P) (kW) |
Applicato a partire da (*3) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Idrocarburi (g/kWh) |
Ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
130 ≤ P ≤ 560 |
31.12.2010 |
3,5 |
0,19 |
2,0 |
0,025 |
75 ≤ P < 130 |
31.12.2011 |
5,0 |
0,19 |
3,3 |
0,025 |
56 ≤ P < 75 |
31.12.2011 |
5,0 |
0,19 |
3,3 |
0,025 |
37 ≤ P < 56 |
31.12.2012 |
5,0 |
4,7 (71) |
4,7 (71) |
0,025 |
Tabella 5
Valori limite per i motori diesel per macchine mobili non stradali, trattori agricoli e forestali (fase IV)
Potenza netta (P) (kW) |
Applicato a partire da (*4) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Idrocarburi (g/kWh) |
Ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
130 ≤ P ≤ 560 |
31.12.2013 |
3,5 |
0,19 |
0,4 |
0,025 |
56 ≤ P < 130 |
31.12.2014 |
5,0 |
0,19 |
0,4 |
0,025 |
Tabella 6
Valori limite per i motori ad accensione comandata per macchine mobili non stradali
Motori portatili |
||
Cilindrata (cm3) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) (72) |
Cilindrata < 20 |
805 |
50 |
20 ≤ cilindrata < 50 |
805 |
50 |
Cilindrata ≥ 50 |
603 |
72 |
Motori non portatili |
||
Cilindrata (cm3) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
Cilindrata < 66 |
610 |
50 |
66 ≤ cilindrata < 100 |
610 |
40 |
100 ≤ cilindrata < 225 |
610 |
16,1 |
Cilindrata ≥ 225 |
610 |
12,1 |
Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 7
Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di locomotive
Potenza netta (P) (kW) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Idrocarburi (g/kWh) |
Ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
130 < P |
3,5 |
0,19 |
2,0 |
0,025 |
Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 8
Valori limite per i motori utilizzati per la propulsione di automotrici
Potenza netta (P) (kW) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
130 < P |
3,5 |
4,0 |
0,025 |
Tabella 9
Valori limite per i motori di propulsione per le imbarcazioni destinate alla navigazione interna
Cilindrata (litri per cilindro/kW) |
Monossido di carbonio (g/kWh) |
Somma di idrocarburi e ossidi di azoto (g/kWh) |
Particolato (g/kWh) |
Cilindrata < 0,9 Potenza ≥ 37 kW |
5,0 |
7,5 |
0,4 |
0,9 ≤ cilindrata < 1,2 |
5,0 |
7,2 |
0,3 |
1,2 ≤ cilindrata < 2,5 |
5,0 |
7,2 |
0,2 |
2,5 ≤ cilindrata < 5,0 |
5,0 |
7,2 |
0,2 |
5,0 ≤ cilindrata < 15 |
5,0 |
7,8 |
0,27 |
15 ≤ cilindrata < 20 Potenza < 3 300 kW |
5,0 |
8,7 |
0,5 |
15 ≤ cilindrata < 20 Potenza > 3 300 kW |
5,0 |
9,8 |
0,5 |
20 ≤ cilindrata < 25 |
5,0 |
9,8 |
0,5 |
25 ≤ cilindrata < 30 |
5,0 |
11,0 |
0,5 |
Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 10
Valori limite per i motori di imbarcazioni da diporto
Tipo di motore |
CO (g/kWh) CO = A + B/Pn N |
Idrocarburi (g/kWh) HC = A + B/Pn N (73) |
NOx (g/Kwh) |
PM (g/Kwh) |
||||
A |
B |
n |
A |
B |
n |
|||
2 tempi |
150 |
600 |
1 |
30 |
100 |
0,75 |
10 |
Non appl. |
4 tempi |
150 |
600 |
1 |
6 |
50 |
0,75 |
15 |
Non appl. |
CI |
5 |
0 |
0 |
1,5 |
2 |
0,5 |
9,8 |
1 |
Abbreviazione Non appl. = Non applicabile. Nota: Ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 11
Valori limite per i motocicli (> 50 cm3; > 45 km/h)
Dimensione del motore |
Valori limite |
Motociclo < 150 cc |
HC = 0,8 g/km NOx = 0,15 g/km |
Motociclo > 150 cc |
HC = 0,3 g/km NOx = 0,15 g/km |
Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 12
Valori limite per i ciclomotori (< 50 cm3; < 45 km/h)
|
Valori limite |
|
CO (g/km) |
HC + NOx (g/km) |
|
II |
1,0 (74) |
1,2 |
Nota: Ad esclusione dei veicoli destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella. |
Tabella 13
Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione comandata — Tipo: Benzina
Parametro |
Unità |
Limiti |
|||
Minimo |
Massimo |
||||
Ottani RON (research octane number) |
|
95 |
— |
||
Ottani MON (motor octane number) |
|
85 |
— |
||
Tensione di vapore (Reid), periodo estivo (75) |
kPa |
— |
60 |
||
Distillazione: |
|
|
|
||
evaporata a 100 °C |
% v/v |
46 |
— |
||
evaporata a 150 °C |
% v/v |
75 |
— |
||
Analisi degli idrocarburi: |
|
|
|
||
|
% v/v |
— |
18,0 (76) |
||
|
|
— |
35 |
||
|
|
— |
1 |
||
Tenore di ossigeno |
% m/m |
— |
3,7 |
||
Ossigenati: |
|
|
|
||
|
% v/v |
— |
3 |
||
|
% v/v |
— |
10 |
||
|
% v/v |
— |
12 |
||
|
% v/v |
— |
15 |
||
|
% v/v |
— |
15 |
||
|
% v/v |
— |
22 |
||
Altri ossigenati (77) |
% v/v |
— |
15 |
||
Tenore di zolfo |
mg/kg |
— |
10 |
Tabella 14
Specifiche ambientali dei combustibili disponibili sul mercato destinati ai veicoli con motore ad accensione spontanea — Tipo: Carburante diesel
Parametro |
Unità |
Limiti |
|
Minimo |
Massimo |
||
Numero di cetano |
|
51 |
— |
Densità a 15 °C |
kg/m3 |
— |
845 |
Punto di distillazione: 95 % |
°C |
— |
360 |
Idrocarburi policiclici aromatici |
% m/m |
— |
8 |
Tenore di zolfo |
mg/kg |
— |
10 |
B. Canada
12. |
Per le fonti fisse saranno eventualmente stabiliti valori limite per ridurre le emissioni da fonti fisse e mobili, tenendo conto delle informazioni disponibili sulle tecnologie di controllo, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguono:
|
C. Stati Uniti d'America
13. |
Applicazione di un programma di controllo delle emissioni da fonti mobili per i veicoli commerciali leggeri, gli autocarri leggeri e pesanti e i combustibili ai sensi del punto 202, lettere a), g) e h), del Clean Air Act, attuato attraverso le seguenti normative:
|
14. |
Le norme per motori e veicoli non stradali sono contenute nei seguenti documenti:
|
V. Allegato IX
1. |
Al punto 6, la frase finale è soppressa. |
2. |
Al punto 9, la frase finale è soppressa. |
3. |
La nota 1 è soppressa. |
W. Allegato X
1. |
È aggiunto il seguente nuovo allegato X: «ALLEGATO X Valori limite per le emissioni di ossidi di azoto prodotte da fonti fisse
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
B. Canada
C. Stati Uniti d'America
|
X. Allegato XI
È aggiunto il seguente nuovo allegato XI:
ALLEGATO XI
Valori limite per il contenuto di composti organici volatili dei prodotti
1. |
La parte A è applicabile alle parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America; la parte B è applicabile al Canada e la parte C è applicabile agli Stati Uniti d'America. |
A. Parti diverse dal Canada e dagli Stati Uniti d'America
2. |
La presente sezione riguarda la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria. |
3. |
Ai fini della sezione A del presente allegato, si applicano le seguenti definizioni: a) “sostanze”: qualsiasi elemento chimico e i suoi composti, quali si presentano allo stato naturale o in prodotti industriali, in forma solida, liquida o gassosa; b) “preparati”: miscele o soluzioni composte di due o più sostanze; c) “composto organico”: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio, azoto o un alogeno, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici; d) “composto organico volatile (COV)”: qualsiasi composto organico avente un punto di ebollizione iniziale pari o inferiore a 250 °C misurato a una pressione standard di 101,3 kPa; e) “contenuto di VOC”: la massa di composti organici volatili espressa in grammi/litro (g/l), nella formulazione del prodotto pronto all'uso. La massa di composti organici volatili presente in un dato prodotto che in fase di essiccamento reagisce chimicamente formando parte del rivestimento non è considerata parte del contenuto di COV; f) “solvente organico”: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, per dissolvere o diluire materie prime, prodotti o materiali di rifiuto, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti, o come mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante; g) “rivestimento”: qualsiasi miscela, compresi tutti i solventi organici o le miscele contenenti solventi organici necessari per una corretta applicazione, usato per ottenere una pellicola con effetto decorativo, protettivo o altro effetto funzionale su una determinata superficie; h) “pellicola”: uno strato continuo risultante dall'applicazione su un supporto di uno o più rivestimenti; i) “rivestimenti a base acquosa (BA)”: i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di acqua; j) “rivestimenti a base solvente (BS)”: i rivestimenti la cui viscosità è regolata mediante l'uso di solventi organici; k) “immissione sul mercato”: la messa a disposizione di terzi, dietro pagamento o meno. L'importazione nel territorio doganale delle parti viene considerata come immissione sul mercato ai sensi del presente allegato. |
4. |
Per “pitture e vernici” si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate, esclusi gli aerosol. Si tratta di rivestimenti applicati a scopo decorativo, funzionale e protettivo su manufatti edilizi, e delle rispettive finiture, impianti e strutture connessi: a) “pitture opache per interni per pareti e soffitti”: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) < 25 a 60 gradi; b) “pitture lucide per interni per pareti e soffitti”: rivestimenti per interni destinati ad essere applicati su pareti e soffitti, con grado di brillantezza (gloss) > 25 a 60 gradi; c) “pitture per pareti esterne di supporto minerale”: rivestimenti destinati ad essere applicati su pareti esterne in muratura, mattoni o stucco; d) “pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica”: rivestimenti che formano una pellicola opaca, destinati ad essere applicati su finiture e tamponature. Si tratta di prodotti concepiti per supporti di legno, metallo o plastica. Questa sottocategoria comprende i sottofondi e i rivestimenti intermedi; e) “vernici e impregnanti per legno per finiture interne/esterne”: rivestimenti che formano una pellicola trasparente o semiopaca, destinati ad essere applicati sulle finiture di legno, metallo e plastica a fini decorativi e protettivi. Questa sottocategoria comprende gli impregnanti opachi per legno. Per “impregnanti opachi per legno” si intendono i rivestimenti che formano una pellicola opaca utilizzati a fini di decorazione e protezione del legno dagli agenti atmosferici, secondo la definizione contenuta nella norma EN 927-1 (categoria semistabile); f) “impregnanti non filmogeni per legno”: impregnanti per legno che, secondo la norma EN 927-1:1996, hanno uno spessore medio inferiore a 5μm, misurato secondo il metodo 5A della norma ISO 2808:1997; g) “primer”: rivestimenti con proprietà sigillanti e/o isolanti destinati ad essere utilizzati sul legno o su pareti e soffitti; h) “primer fissanti”: rivestimenti destinati a stabilizzare le particelle incoerenti del supporto o a conferire proprietà idrorepellenti e/o a proteggere il legno dall'azzurratura; i) “pitture monocomponenti ad alte prestazioni”: rivestimenti ad alte prestazioni a base di materiali filmogeni. Sono concepiti per applicazioni che richiedono particolari prestazioni, ad esempio strato di fondo e strato di finitura per materie plastiche, strato di fondo per supporti ferrosi o per metalli reattivi come lo zinco e l'alluminio, finiture anticorrosione, rivestimenti per pavimenti, compresi i pavimenti in legno e cemento, resistenza ai graffiti, resistenza alla fiamma e rispetto delle norme igieniche nell'industria alimentare e delle bevande o nelle strutture sanitarie; j) “pitture bicomponenti ad alte prestazioni”: rivestimenti destinati agli stessi usi dei monocomponenti, ma con l'aggiunta di un secondo componente (ad es. ammine terziarie) prima dell'applicazione; k) “pitture multicolori”: rivestimenti impiegati per ottenere un effetto bicolore o multicolore direttamente dalla prima applicazione; l) “pitture per effetti decorativi”: rivestimenti impiegati per ottenere particolari effetti estetici su supporti appositamente preverniciati o su basi, e successivamente trattati con vari strumenti durante la fase di essiccazione. |
5. |
Per “prodotti per carrozzeria” si intendono i prodotti indicati nelle sottocategorie di seguito elencate. Vengono utilizzati per il rivestimento di veicoli stradali, o di parte di essi, realizzato nell'ambito della riparazione, conservazione o decorazione del veicolo al di fuori dell'impianto di produzione. In questo senso, per “veicolo” si intende ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili: a “prodotti preparatori e di pulizia”: prodotti destinati ad eliminare, con azione meccanica o chimica, i vecchi rivestimenti e la ruggine o a fornire una base per l'applicazione di nuovi rivestimenti;
b) “stucco/mastice (bodyfiller/stopper)”: composti densi destinati ad essere applicati per riempire profonde imperfezioni della superficie prima di applicare il fondo/stucco (surfacer/filler); c) “primer”: qualsiasi tipo di rivestimento destinato ad essere applicato sul metallo nudo o su finiture esistenti, per assicurare una protezione contro la corrosione prima dell'applicazione di un fondo; i) “fondo/stucco (surfacer/filler)”: rivestimento da usare immediatamente prima dello strato di finitura allo scopo di assicurare la resistenza alla corrosione, l'adesione dello strato di finitura, e ottenere la formazione di una superficie uniforme riempiendo le piccole imperfezioni della superficie stessa; ii) “primer universali per metalli”: rivestimenti destinati ad essere applicati come prima mano, quali promotori di adesione, isolanti, fondi, sottofondi, primer per plastica, fondi riempitivi bagnato su bagnato, fondi non carteggiabili e fondi riempitivi a spruzzo; iii) “primer fosfatante (wash primer)”: rivestimenti contenenti almeno lo 0,5 % in peso di acido fosforico e destinati ad essere applicati direttamente sulle superfici metalliche nude per assicurare resistenza alla corrosione e adesione; rivestimenti usati come primer saldabili; e soluzioni mordenti per superfici galvanizzate e zincate; d) “strato di finitura” (topcoat): rivestimento pigmentato destinato ad essere applicato in un solo strato o in più strati per conferire brillantezza e durata. Comprende tutti i prodotti di finitura, come le basi e le vernici trasparenti: i) “base (base coating)”: rivestimento contenente pigmenti che serve a conferire al sistema di verniciatura il colore e qualsiasi effetto ottico desiderato, ma non la brillantezza o la resistenza della superficie; ii) “vernice trasparente (clear coating)”: rivestimento trasparente che conferisce al sistema di verniciatura la brillantezza finale e le proprietà di resistenza richieste; e) “finiture speciali”: rivestimenti destinati ad essere applicati come finiture per conferire proprietà speciali, come effetti metallici o perlati in un unico strato, strati di colore uniforme o trasparenti ad alte prestazioni (ad es. vernici trasparenti antigraffio e fluorurate), basi riflettenti, effetti testurizzati (ad es. effetto martellato), rivestimenti antiscivolo, sigillanti per carrozzeria, rivestimenti antisasso, finiture interne; |
6. |
Le parti faranno in modo che i prodotti di cui al presente allegato che siano immessi sul mercato nel loro territorio rispettino il contenuto massimo di COV di cui alle tabelle 1 e 2. Ai fini del restauro e della manutenzione di edifici e di veicoli d'epoca designati da autorità competenti come aventi particolare valore storico e culturale, le parti possono concedere singole autorizzazioni alla vendita e all'acquisto in quantità rigorosamente limitate di prodotti non conformi ai valori limite di COV stabiliti nel presente allegato. Le parti possono inoltre esonerare dall'osservanza dei suddetti requisiti i prodotti venduti per l'uso esclusivo in un'attività contemplata dall'allegato VI e svolta in un impianto registrato o autorizzato in conformità all'allegato stesso. Tabella 1 Contenuto massimo di COV di pitture e vernici
Tabella 2 Contenuto massimo di COV nei prodotti per carrozzeria
|
B. Canada
7. |
Saranno eventualmente stabiliti valori limite per limitare le emissioni di COV derivanti dall'uso di prodotti di consumo e commerciali, tenendo conto delle informazioni sulle tecnologie, tecniche e misure di controllo disponibili, dei valori limite applicati in altre giurisdizioni e dei documenti elencati di seguito:
|
C. Stati Uniti d'America
8. |
I valori limite per limitare le emissioni di COV da fonti soggette a norme nazionali di emissione di composti organici volatili per prodotti di consumo e commerciali (National Volatile Organic Compound Emission Standards for Consumer and Commercial Products) sono specificati nei seguenti documenti:
|
(1) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(2) Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 16 013 000 tonnellate corte per le emissioni totali di zolfo prevenienti dalla ZGEI indicata, dai 48 Stati contigui e dal Distretto di Columbia. Tale cifra è equivalente a 14 527 000 tonnellate.
(3) Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 6 897 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di NOx provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 6 257 000 tonnellate.
(4) Al momento dell'accettazione del presente protocollo, nel 2004, gli Stati Uniti d'America hanno fornito un obiettivo indicativo per il 2010 pari a 4 972 000 tonnellate corte per il totale delle emissioni di COV provenienti dalla ZGEI indicata e da Connecticut, Delaware, Distretto di Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania Rhode Island, Virginia, Vermont, West Virginia e Wisconsin. Tale cifra è equivalente a 4 511 000 tonnellate.
(5) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all'interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.
(6) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(7) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di zolfo relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di zolfo per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.
(8) Le emissioni dal suolo non sono incluse nelle stime 2005 per gli Stati membri dell'UE.
(9) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.
(10) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(11) Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D).
(12) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di ossidi di azoto relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi degli ossidi di azoto per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.
(13) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(14) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di COV per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o per la sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.
(15) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(16) Comprese le emissioni dovute alle produzioni vegetali e ai terreni agricoli (NRF 4D).
(17) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di COV relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi dei COV per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; c) le eventuali modifiche apportate alla ZGEI indicata al momento dell'adesione degli Stati Uniti al protocollo. La voce a) sarà inserita in tabella, la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella, e la voce c) sarà offerta come adeguamento dell'allegato III.
(18) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione al presente protocollo, il Canada fornisce: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM relativi al 2005, su scala nazionale o per la ZGEI in caso ne abbia presentata una; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM per il 2020, rispetto ai livelli 2005, su scala nazionale o all'interno della sua ZGEI. La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella. La ZGEI, se presentata, sarà offerta quale adeguamento dell'allegato III del protocollo.
(19) Le cifre riguardano la parte europea del paese.
(20) Alla ratifica, accettazione o approvazione, o all'adesione alla modifica che aggiunge la presente tabella al protocollo, gli Stati Uniti d'America forniscono: a) un valore per i livelli complessivi stimati delle emissioni di PM2,5 relativi al 2005, su scala nazionale o per una ZGEI; b) un valore indicativo per la riduzione dei livelli complessivi delle emissioni di PM2,5 per il 2020, rispetto ai livelli indicati per il 2005; La voce a) sarà inserita in tabella, mentre la voce b) sarà inserita in una nota in calce alla tabella.»
(1) La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.
(21) I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
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agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; |
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agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; |
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agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; |
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agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; |
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ai reattori utilizzati nell'industria chimica; |
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ai forni a coke a batteria, |
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ai cowper; |
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alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta; |
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agli inceneritori di rifiuti; e |
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agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. |
(22) Il tenore di O2 di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
(23) Per “gasolio” si intende qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui al codice NC 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 o 2710 19 49, o qualsiasi combustibile liquido derivato dal petrolio, escluso il combustibile per uso marittimo, di cui meno del 65 % in volume (comprese le perdite) distilla a 250 °C e del quale almeno l'85 % in volume (comprese le perdite) distilla a 350 °C secondo il metodo ASTM D86. I combustibili diesel, ossia i gasoli specificati nel codice NC 2710 19 41 e utilizzati per veicoli a propulsione autonoma, sono esclusi dalla presente definizione. La definizione non comprende inoltre i combustibili utilizzati in veicoli stradali e non stradali e nei trattori agricoli.
(24) Il grado di recupero dello zolfo è dato dalla percentuale dell'H2S importato che viene convertita in zolfo elementare, come media annuale.
(2) La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.
(25) I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
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agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali, |
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agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione, |
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agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico, |
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agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo, |
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ai reattori utilizzati nell'industria chimica, |
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ai forni a coke a batteria, |
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ai cowper, |
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alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta, |
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agli inceneritori di rifiuti, e |
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agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. |
(26) Il tenore di O2 di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
(27) Le turbine a gas per casi di emergenza in funzione per meno di 500 ore all'anno sono escluse.
(28) Il gas naturale è metano presente in natura che contiene non più del 20 % (in volume) di gas inerti ed altri costituenti.
(29) 75 mg/m3 nei casi elencati di seguito, in cui l'efficienza della turbina a gas è determinata alle condizioni ISO di carico di base:
— |
turbine a gas usate in un sistema di produzione combinata di calore e di elettricità che hanno un grado di efficienza globale superiore al 75 %; |
— |
turbine a gas usate in impianti a ciclo combinato che hanno un grado medio annuo di efficienza elettrica globale superiore al 55 %; |
— |
turbine a gas per trasmissioni meccaniche. |
(30) Per quelle turbine a gas che non rientrano in nessuna delle categorie di cui alla nota c) in calce, ma con un grado di efficienza superiore al 35 %, determinato alle condizioni ISO di carico di base, il valore limite di emissione di NOx sarà pari a 50 × η / 35, dove η è l'efficienza della turbina a gas alle condizioni ISO di carico base espressa in percentuale.
(31) Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di O2 di riferimento è pari al 10 %.
(32) Questi valori non sono applicabili a motori in funzione per meno di 500 ore all'anno.
(33) Qualora non fosse attualmente possibile applicare la riduzione catalitica selettiva (RCS) per ragioni tecniche e logistiche (ad esempio su isole remote o dove non possa essere garantita la disponibilità di quantità sufficienti di combustibile di alta qualità), può essere applicato un periodo di transizione di 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente protocollo per una parte, per motori diesel e motori a doppia alimentazione. Nel corso di questo periodo si applicano i seguenti valori limite di emissione:
— |
Motori a doppia alimentazione: 1,850 mg/m3 in modalità liquida; 380 mg/m3 in modalità a gas; |
— |
Motori diesel — Regime basso (< 300 giri/min) e medio (300-1 200 rpm): 1 300 mg/m3 per i motori tra 5 e 20 MWth; 1,850 mg/m3 per i motori > 20 MWth; |
— |
Motori diesel — Regime alto (> 1 200 rpm): 750 mg/m3. |
(34) I motori in funzione tra 500 e 1 500 ore operative all'anno possono essere esonerati dal rispetto di questi valori limite di emissione nel caso in cui applichino misure primarie per limitare le emissioni di NOx e soddisfino i valori limite di emissione di cui alla nota in calce b);
(35) Una parte può derogare all'obbligo di rispettare i valori limite di emissione per gli impianti di combustione che utilizzano combustibili gassosi ma che debbano ricorrere eccezionalmente all'uso di altri combustibili a causa di un'improvvisa interruzione della fornitura di gas e che per tale motivo dovrebbero essere dotati di un dispositivo di depurazione degli scarichi gassosi. Tale deroga è concessa per un periodo non superiore a 10 giorni, salvo nei casi in cui vi sia un'assoluta necessità di continuare le forniture di energia.
(3) Il fattore di conversione dai valori limite nel protocollo attuale (al 5 % di tenore di ossigeno) è 2,66 (16/6).
Pertanto, il valore limite di:
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190 mg/m3 al 15 % di O2 corrispondono a 500 mg/m3 al 5 % di O2; |
— |
95 mg/m3 al 15 % di O2 corrispondono a 250 mg/m3 al 5 % di O2; |
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225 mg/m3 al 15 % di O2 corrispondono a 600 mg/m3 al 5 % di O2; |
(4) I metodi di calcolo si rifletteranno negli orientamenti adottati dall'organo esecutivo.
(36) Il vapore spostato durante il riempimento dei serbatoi di deposito della benzina viene trasferito in altri serbatoi di deposito o nell'impianto di abbattimento, che in entrambi i casi devono rispettare i valori limite riportati nella tabella precedente.
(37) L'efficienza in termini di riduzione delle emissioni è espresso in percentuale rispetto a quello di una cisterna similare a tetto fisso priva di dispositivi di controllo per il contenimento dei vapori (ossia una cisterna a tetto fisso dotata solo di valvola limitatrice di pressione).
(38) I vapori spostati durante le operazioni di consegna della benzina negli impianti di deposito presso le stazioni di servizio e nelle cisterne a tetto fisso, entrambi adibiti al deposito temporaneo di vapori, devono essere riconvogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce la benzina. Le operazioni di carico possono essere effettuate soltanto se detti dispositivi sono installati e funzionano correttamente. In queste condizioni, non è richiesta un'ulteriore sorveglianza del rispetto del valore limite.
(39) L'efficienza di cattura dei sistemi deve essere certificata dal costruttore in conformità delle pertinenti norme tecniche o procedure di omologazione.
(40) I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi di solventi emessi per un paio completo di calzature prodotto.
(41) Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3.
(42) Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 100 mg C/m3.
(43) I valori limite di emissione totali sono espressi in grammi (g) di solventi organici emessi per metro quadrato (m2) di superficie del prodotto. La superficie del prodotto è definita come la superficie calcolata sulla base del rivestimento totale mediante elettroforesi e la superficie di tutte le parti eventualmente aggiunte nelle fasi successive del processo, rivestite con gli stessi rivestimenti. La superficie del rivestimento per elettroforesi è calcolata con la formula: (2 × peso totale della scocca)/(spessore medio della lamiera × densità della lamiera). Nella tabella seguente, i valori limite di emissione totali si riferiscono a tutte le tappe del processo che si svolgono nello stesso impianto, dal rivestimento mediante elettroforesi o altro processo sino alle operazioni di lucidatura finale comprese, nonché ai solventi utilizzati per pulire l'attrezzatura, comprese le cabine di verniciatura a spruzzo e altre attrezzature fisse sia durante il tempo di produzione che al di fuori di esso.
(44) Per gli impianti esistenti, ottenere questi livelli può comportare effetti incrociati, elevati costi di capitale e lunghi periodi di ammortamento degli investimenti. Per ottenere una riduzione importante delle emissioni di COV è necessario cambiare il sistema di verniciatura e/o il sistema per la stesura della vernice e/o il sistema di essiccazione; questo comporta generalmente il ricorso a un nuovo impianto o la ristrutturazione completa di un reparto di verniciatura e richiede un notevole investimento di capitali.
(45) I valori limite di emissione si applicano ai processi di applicazione del rivestimento e di essiccazione in condizioni di confinamento.
(46) Se non è possibile riprodurre condizioni di confinamento per le attività di rivestimento (costruzione di imbarcazioni, rivestimento di aeromobili, ecc.), gli impianti possono essere esentati dal rispetto di questi valori. In tal caso si farà ricorso al piano di riduzione, a meno che questa opzione non sia né tecnicamente né economicamente fattibile. In tal caso, viene utilizzata la miglior tecnica disponibile.
(47) Se per il rivestimento di tessili si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite per le attività di essiccazione e rivestimento, insieme, è di 150 mg C/m3.
(48) Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3.
(49) Valore limite per le emissioni di COV totali calcolati come massa di emissioni di COV per massa di prodotto pulito e asciugato.
(50) Questo livello di emissioni può essere ottenuto utilizzando, come minimo, macchine di tipo IV o più efficienti.
(51) Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela per rivestimenti in un contenitore sigillato.
(52) Per il calcolo delle emissioni fuggitive non si tiene conto del residuo di solvente nel prodotto finito.
(53) Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3.
(54) Si può applicare un valore limite totale pari al 5 % della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf.
(55) Si può applicare un valore limite totale pari al 15 % della quantità di solventi utilizzata invece di applicare ELVc e ELVf.
(56) Se si applicano tecniche che consentono il riuso dei solventi recuperati, il valore limite è 150 mg C/m3.
(57) Il valore limite di emissioni fuggitive non comprende il solvente venduto come parte di una miscela in un contenitore sigillato.
(58) Sono esonerati dall'applicare questi valori gli impianti per i quali il tenore medio di solvente organico di tutti i materiali da pulizia usati non supera 30 wt- %.
(59) I valori limite per le emissioni totali di COV provenienti da impianti che trattano solo lotti di sementi o di altro materiale vegetale sono fissati caso per caso dalla parte, sulla base delle migliori tecniche disponibili.
(60) Rimozione delle gomme dall'olio.
(61) Non si applica all'impregnazione con creosoto.
(5) Canadian Council of Ministers of the Environment.
(*1) È rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente.
(62) Un ciclo di prova stabilito dal nuovo ciclo di guida europeo (NEDC).
(63) Esclusi i veicoli la cui massa massima è superiore a 2 500 kg.
(64) E i veicoli di categoria M specificati nella nota b.
(65) Ciclo di prova conforme al ciclo europeo a stato stazionario (prova ESC) e alla prova europea di risposta al carico (prova ELR).
(66) Ciclo di prova conforme al ciclo stazionario dei veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC).
(*2) È rifiutata l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i rispettivi valori limite, a decorrere dalle date indicate nella colonna pertinente.
(67) Solo per i motori a gas naturale.
(68) Non si applica ai motori a gas nella fase B2.
(69) Ciclo di prova conforme alla prova ETC (ciclo transiente europeo).
(70) Ciclo di prova conforme al ciclo transiente per veicoli pesanti armonizzato a livello mondiale (WHSC).
(*3) A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.
(71) Nota del redattore: questa cifra rappresenta la somma totale degli idrocarburi e degli ossidi di azoto e ha determinato l'inserimento nel testo definitivo approvato di una singola cifra per entrambi i valori, all'interno di una singola cella. Poiché, però, nelle tabelle del presente testo non compaiono linee di demarcazione che definiscono le celle delle tabelle, tale cifra è ripetuta in ciascuna colonna a fini di chiarezza.
(*4) A decorrere dalla data indicata e ad esclusione delle macchine e dei motori destinati all'esportazione in paesi che non sono parti del presente protocollo, le parti consentono l'immatricolazione, ove applicabile, e l'immissione sul mercato di motori nuovi, installati o meno sulle macchine, solo se rispettano i rispettivi valori limite indicati in tabella.
(72) Le emissioni di NOx per tutte le classi di motori non devono superare 10 g/kWh.
(73) Dove A, B e n sono valori costanti e PN è la potenza del motore in kW e le emissioni sono misurate conformemente alle norme armonizzate.
(74) Per veicoli a 3 e 4 ruote, 3,5 g/km.
(75) Il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1o maggio e termina al più presto il 30 settembre. Per le parti interessate da condizioni artiche il periodo estivo ha inizio al più tardi il 1o giugno e ha fine non prima del 31 agosto, mentre la tensione di vapore Reid (RVP) è limitata a 70 kPa.
(76) Ad eccezione della normale benzina senza piombo (con un numero minimo di ottani MON di 81 e un numero minimo di ottani RON di 91), per la quale il tenore massimo di olefine è pari al 21 % v/v. Questi limiti non precludono l'introduzione sul mercato, ad opera di una parte, di un altro tipo di benzina senza piombo con un numero di ottani inferiore a quello indicato in questa sede.
(77) Altri monoalcoli il cui punto finale di distillazione non è superiore al punto di distillazione finale indicato nelle specifiche nazionali o, qualora non siano previste, nelle specifiche industriali per i combustibili per motori.
(6) La potenza termica nominale dell'impianto di combustione è calcolata come la somma della potenza di tutte le unità collegate a un camino comune. Le unità con potenza inferiore a 15 MWth non vengono prese in considerazione nel calcolo della potenza termica nominale totale.
(78) I valori limite di emissione non sono applicabili, in particolare:
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agli impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per riscaldamento diretto, essiccazione o qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; |
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agli impianti di postcombustione destinati alla depurazione degli scarichi gassosi della combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione; |
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agli impianti per la rigenerazione di catalizzatori per cracking catalitico; |
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agli impianti per la conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; |
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ai reattori utilizzati nell'industria chimica; |
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ai forni a coke a batteria, |
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ai cowper; |
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alle caldaie a recupero negli impianti per la produzione della pasta di carta; |
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agli inceneritori di rifiuti; e |
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agli impianti alimentati da motori diesel, a benzina o a gas o da turbine a combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato. |
(79) Il tenore d'ossigeno di riferimento è pari al 6 % per i combustibili solidi e al 3 % per i combustibili liquidi e gassosi.
(80) Impianti per la produzione di clinker di cemento nei forni rotativi con capacità > 500 Mg/giorno o in altri forni con capacità > 50 Mg/giorno. Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all'10 %.
(81) Impianti per la produzione di calce viva con una capacità di 50 Mg/giorno o superiore. Ciò comprende i forni da calce integrati in altri processi industriali, fatta eccezione per l'industria della pasta di carta (cfr. tabella 9). Il tenore di ossigeno di riferimento è pari all'11 %.
(82) Se la resistività della polvere è elevata, i valori limite di emissione possono essere più elevati, fino a 30 mg/m3.
(83) Impianti per la produzione di vetro o fibre di vetro con una capacità di 20 Mg/giorno o superiore. Le concentrazioni si riferiscono alle emissioni gassose secche all'8 % d'ossigeno in volume (fusione in continuo) e al 13 % d'ossigeno in volume (fusione discontinua).
(*5) g/l di prodotto pronto all'uso.
(*6) g/l di prodotto pronto per l'uso. Fatta eccezione per “prodotti preparatori e di pulizia”, qualsiasi contenuto di acqua del prodotto pronto all'uso dovrebbe essere detratto.