20.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 242/14


DECISIONE (UE) 2017/1565 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 2017

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria a favore della Repubblica di Moldova

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Le relazioni tra l'Unione europea («Unione») e la Repubblica di Moldova continuano a svilupparsi nell'ambito della politica europea di vicinato (PEV) e del partenariato orientale. La Repubblica di Moldova ha aderito al partenariato orientale nel 2009, dopo di che è stato negoziato un accordo di associazione tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Tale accordo (2) («accordo di associazione»), che prevede l'introduzione graduale di una zona di libero scambio globale e approfondita (DCFTA), è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è entrato in vigore il 1o luglio 2016.

(2)

L'economia della Repubblica di Moldova ha risentito in modo significativo dell'instabilità politica verificatasi nel periodo tra le elezioni del novembre 2014 e del gennaio 2016, oltre che di uno scandalo relativo a una frode bancaria, della debole attività economica nella regione e dei divieti di importazione imposti dalla Russia. Tale situazione ha contribuito, nel corso dell'ultimo anno, alla recessione, al crescente disavanzo commerciale e a un calo significativo delle riserve in valuta estera.

(3)

In seguito alla nomina, all'inizio del 2016, di un nuovo governo e di un nuovo governatore della Banca nazionale della Moldova, le autorità hanno dato prova di un rinnovato impegno per portare avanti le riforme politiche necessarie e affrontare i problemi di governance del paese nel settore finanziario e nel settore della gestione delle finanze pubbliche.

(4)

A sostegno del nuovo processo di riforma, è stata concordata tra l'Unione e la Repubblica di Moldova una tabella di marcia per le riforme prioritarie a seguito delle conclusioni del Consiglio «Affari esteri» del 15 febbraio 2016. La Repubblica di Moldova ha compiuto progressi significativi nell'attuazione di tale tabella.

(5)

In un contesto di transizione politica e di difficoltà economiche, nel luglio 2016 le autorità della Repubblica di Moldova e il Fondo monetario internazionale (FMI) hanno stipulato un accordo triennale che comprende due strumenti: l'Extended Credit Facility e l'Extended Fund Facility (ECF/EFF) dell'importo di 178,7 milioni di USD. L'accordo è stato approvato dal consiglio di amministrazione dell'FMI il 7 novembre 2016. Tramite questo programma dell'FMI le autorità della Repubblica di Moldova dovrebbero compiere rapidi miglioramenti nella governance e nella vigilanza del settore finanziario, rafforzare le politiche atte a garantire la stabilità macroeconomica e finanziaria e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.

(6)

Visto l'aggravarsi della situazione e delle prospettive economiche, nell'agosto 2015 la Repubblica di Moldova ha chiesto all'Unione la concessione di un'assistenza macrofinanziaria supplementare e ha reiterato la richiesta nel marzo 2016.

(7)

L'assegnazione indicativa dell'Unione per la Repubblica di Moldova nell'ambito dello strumento europeo di vicinato (ENI) ammonta a 610-746 milioni di EUR, compresi il sostegno al bilancio e l'assistenza tecnica. Tuttavia, le erogazioni di sostegno al bilancio da parte dell'Unione sono state sospese all'inizio del 2015 e la loro ripresa è subordinata all'approvazione di un nuovo programma dell'FMI e al rispetto di tutte le condizioni per la concessione del sostegno al bilancio.

(8)

In quanto paese coperto dalla PEV, la Repubblica di Moldova dovrebbe essere considerata ammissibile a ricevere l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(9)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere uno strumento finanziario eccezionale di sostegno non vincolato e non specifico alla bilancia dei pagamenti, destinato ad affrontare il fabbisogno immediato di finanziamenti esterni del beneficiario e che dovrebbe sostenere l'attuazione di un programma di politica che preveda energiche misure di aggiustamento e di riforma strutturale immediate volte a migliorare a breve termine la situazione della bilancia dei pagamenti.

(10)

Dato che la bilancia dei pagamenti della Repubblica di Moldova presenta ancora un ingente fabbisogno di finanziamento esterno residuo, superiore alle risorse fornite dall'FMI e da altre istituzioni multilaterali, l'assistenza macrofinanziaria che l'Unione fornirebbe alla Repubblica di Moldova è considerata, nelle attuali circostanze eccezionali, una risposta adeguata alla richiesta del paese di sostenere la stabilizzazione economica congiuntamente al programma dell'FMI. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sosterrebbe la stabilizzazione economica e il programma di riforme strutturali del paese, integrando le risorse messe a disposizione nel quadro dell'accordo finanziario con l'FMI.

(11)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe mirare a promuovere il ripristino della sostenibilità della situazione finanziaria esterna della Repubblica di Moldova, contribuendo alla maggiore stabilità politica e macroeconomica del paese, al rafforzamento della governance economica e finanziaria, compresa un'indagine approfondita e orientata ai risultati sulla frode bancaria, al buon governo dell'energia e all'indipendenza politica della magistratura.

(12)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe andare di pari passo con le erogazioni delle operazioni di sostegno al bilancio nell'ambito dell'ENI.

(13)

La determinazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione si basa su una valutazione quantitativa completa del fabbisogno di finanziamento esterno residuo della Repubblica di Moldova e tiene conto della sua capacità di autofinanziarsi con risorse proprie, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe integrare i programmi e le risorse messi a disposizione dall'FMI e dalla Banca mondiale. La determinazione dell'importo dell'assistenza tiene conto anche dei previsti contributi finanziari da parte di donatori multilaterali e della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri tra l'Unione e gli altri donatori, nonché della precedente mobilitazione di altri strumenti finanziari esterni dell'Unione nella Repubblica di Moldova e del valore aggiunto dell'intervento complessivo dell'Unione.

(14)

Prendendo in considerazione il fabbisogno di residuo di finanziamenti esterni della Repubblica di Moldova, il suo livello di sviluppo economico, misurato in funzione del reddito pro capite e degli indici di povertà, la sua capacità di autofinanziarsi con le proprie risorse, in particolare le riserve internazionali a sua disposizione, nonché la sua capacità di rimborso basata su un'analisi della sostenibilità del debito, una parte dell'assistenza dovrebbe essere erogata sotto forma di sovvenzioni.

(15)

La Commissione dovrebbe garantire che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia coerente, sotto il profilo giuridico e sostanziale, con i principi fondamentali e gli obiettivi delle diverse aree dell'azione esterna, con le misure adottate in tali aree e con le altre politiche pertinenti dell'Unione.

(16)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe sostenere la politica esterna dell'Unione nei confronti della Repubblica di Moldova. I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) dovrebbero lavorare a stretto contatto durante l'intera operazione di assistenza macrofinanziaria al fine di coordinare la politica esterna dell'Unione e garantirne la coerenza.

(17)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sostenga l'impegno della Repubblica di Moldova nei confronti dei valori condivisi con l'Unione, tra cui la democrazia, lo stato di diritto, il buon governo, una pubblica amministrazione responsabile, trasparente e basata sul merito, l'indipendenza della magistratura, il rispetto dei diritti umani, la libertà, l'indipendenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà, nonché il suo impegno nei confronti dei principi di un commercio aperto, disciplinato da regole ed equo.

(18)

È opportuno subordinare la concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione e l'erogazione di ciascuna delle tre rate di tale assistenza al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. Inoltre, è opportuno che gli obiettivi specifici dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rafforzino l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche, assicurino una lotta efficace alla corruzione e al riciclaggio di denaro, potenzino la governance e la vigilanza del settore finanziario e bancario nella Repubblica di Moldova, migliorino la governance del settore energetico e promuovano le riforme strutturali volte a favorire una crescita sostenibile e inclusiva, la creazione di posti di lavoro, un clima favorevole all'imprenditoria e il risanamento di bilancio. L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica di Moldova dovrebbe altresì includere misure a sostegno dell'attuazione dell'accordo di associazione, tra cui la DCFTA. Per assicurare una valutazione corretta degli obiettivi specifici è essenziale che essi siano delineati in modo verificabile e misurabile. Il rispetto della precondizione e il conseguimento di tali obiettivi dovrebbero essere oggetto di un monitoraggio regolare da parte della Commissione e del SEAE. Se la precondizione e gli obiettivi non sono soddisfatti o se le finalità e i principi dell'accordo di associazione sono generalmente ignorati, è opportuno che la Commissione sospenda temporaneamente o annulli l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

(19)

Per assicurare una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi all'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Repubblica di Moldova dovrebbe attuare misure appropriate in materia di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. La Repubblica di Moldova dovrebbe informare regolarmente la Commissione in merito all'esecuzione dell'assistenza macrofinanziaria sulla base della divulgazione integrale e del rigoroso rispetto delle regole finanziarie dell'Unione. È inoltre opportuno prevedere controlli da parte della Commissione e verifiche contabili da parte della Corte dei conti europea.

(20)

L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione lascia impregiudicati i poteri del Parlamento europeo e del Consiglio, in quanto autorità di bilancio.

(21)

Gli importi dell'assistenza macrofinanziaria fornita sotto forma di sovvenzioni e gli importi delle dotazioni richieste per l'assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti dovrebbero essere in linea con gli stanziamenti di bilancio definiti nel quadro finanziario pluriennale.

(22)

È opportuno che l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sia gestita dalla Commissione. Al fine di garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione della presente decisione, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza e fornire loro i documenti pertinenti.

(23)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente decisione, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(24)

L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione dovrebbe essere soggetta a condizioni, da stabilire in un protocollo d'intesa. Tali condizioni dovrebbero essere associate all'erogazione di ciascuna delle tre rate. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni con le autorità della Repubblica di Moldova sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. A norma di tale regolamento, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva, come regola generale, in tutti i casi diversi da quelli previsti da detto regolamento. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante di un'assistenza di oltre 90 milioni di EUR, si dovrebbe ricorrere alla procedura d'esame per le operazioni al di sopra di tale soglia. In considerazione dell'importo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione alla Repubblica di Moldova, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione, sospensione o annullamento dell'assistenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L'Unione mette a disposizione della Repubblica di Moldova un'assistenza macrofinanziaria per un importo massimo di 100 milioni di EUR («assistenza macrofinanziaria dell'Unione») al fine di sostenere la stabilizzazione economica e un programma sostanziale di riforme del paese. Di detto importo massimo, fino a 60 milioni di EUR sono forniti sotto forma di prestiti e fino a 40 milioni di EUR sotto forma di sovvenzioni. L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata all'approvazione del bilancio dell'Unione per l'esercizio in questione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L'assistenza contribuisce a coprire il fabbisogno della bilancia dei pagamenti della Repubblica di Moldova indicato nel programma dell'FMI.

2.   Per finanziare la parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito, la Commissione è autorizzata a prendere in prestito per conto dell'Unione i fondi necessari sui mercati dei capitali o presso istituti finanziari, a nome dell'Unione, per poi concederle a sua volta in prestito alla Repubblica di Moldova. La durata massima dei prestiti è in media di 15 anni.

3.   L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese conclusi tra l'FMI e la Repubblica di Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali delle riforme economiche stabiliti nell'accordo di associazione, che include la DCFTA, concluso nell'ambito della PEV.

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'evoluzione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, compresi i relativi esborsi, e fornisce a tempo debito i documenti pertinenti a dette istituzioni.

4.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è messa a disposizione per un periodo di due anni e mezzo a decorrere dal primo giorno successivo all'entrata in vigore del protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

5.   Qualora il fabbisogno di finanziamento della Repubblica di Moldova diminuisca radicalmente nel corso del periodo di erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione rispetto alle previsioni iniziali, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, riduce l'importo dell'assistenza, la sospende o la annulla.

Articolo 2

1.   La concessione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è subordinata al rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani.

2.   La Commissione e il SEAE monitorano il rispetto della precondizione di cui al paragrafo 1 durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE del Consiglio (4).

Articolo 3

1.   La Commissione concorda con le autorità della Repubblica di Moldova, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 7, paragrafo 2, le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie, chiaramente definite e incentrate sulle riforme strutturali e sulla solidità delle finanze pubbliche, alle quali deve essere subordinata l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, da stabilire in un protocollo d'intesa («protocollo d'intesa») comprensivo di un calendario per il loro soddisfacimento. Le condizioni di politica economica e le condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa sono compatibili con gli accordi o con le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 3, compresi i programmi di aggiustamento macroeconomico e di riforma strutturale attuati dalla Repubblica di Moldova con il sostegno dell'FMI.

2.   Le condizioni di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a rafforzare l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, anche ai fini dell'uso dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. Nella definizione delle misure di politica si tengono inoltre in debita considerazione i progressi conseguiti sul piano dell'apertura reciproca dei mercati, dello sviluppo di un commercio disciplinato da regole ed equo nonché di altre priorità della politica esterna dell'Unione. I progressi compiuti nel conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di controllo regolare da parte della Commissione.

3.   Le condizioni finanziarie dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione sono stabilite in dettaglio in un accordo di prestito e in un accordo di sovvenzione da concludere tra la Commissione e le autorità della Repubblica di Moldova.

4.   La Commissione verifica a intervalli regolari che le condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, continuino a essere soddisfatte, verificando anche che le politiche economiche della Repubblica di Moldova siano in linea con gli obiettivi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. A tal fine, la Commissione opera in stretto coordinamento con l'FMI e con la Banca mondiale e, ove necessario, con il Parlamento europeo e il Consiglio.

Articolo 4

1.   Alle condizioni di cui al paragrafo 3, la Commissione mette a disposizione l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione in tre rate, consistenti ognuna in un prestito e in una sovvenzione. L'importo di ciascuna rata è fissato nel protocollo d'intesa.

2.   Per gli importi dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione fornita sotto forma di prestiti è prevista, ove necessario, una dotazione ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (5).

3.   La Commissione decide di versare le rate purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a)

la precondizione di cui all'articolo 2;

b)

il raggiungimento di risultati costantemente soddisfacenti nell'attuazione di un programma strategico che preveda energiche misure di risanamento e di riforma strutturale, sostenuto da un accordo di credito non precauzionale con l'FMI; e

c)

l'attuazione soddisfacente delle condizioni di politica economica e delle condizioni finanziarie stabilite nel protocollo d'intesa.

4.   In linea di massima, il versamento della seconda rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della prima rata. In linea di massima, il versamento della terza rata non è effettuato prima di tre mesi a decorrere dal versamento della seconda rata.

5.   Qualora le condizioni di cui al paragrafo 3 non siano soddisfatte, la Commissione sospende o cancella temporaneamente l'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione. In tali casi, comunica al Parlamento europeo e al Consiglio le ragioni della sospensione o della cancellazione.

6.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è erogata alla Banca nazionale della Repubblica di Moldova. Alle condizioni che saranno stabilite nel protocollo d'intesa, fra cui la conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell'Unione possono essere trasferiti al ministero delle finanze della Repubblica di Moldova in quanto beneficiario finale.

Articolo 5

1.   Le operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti relative alla parte di assistenza macrofinanziaria dell'Unione costituita dal prestito sono effettuate in euro utilizzando una data di valuta identica e non comportano cambiamenti di scadenza a carico dell'Unione, né la espongono a rischi di cambio o di tasso d'interesse o ad altri rischi commerciali.

2.   Se le circostanze lo consentono e qualora la Repubblica di Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può adottare le disposizioni necessarie per garantire che nelle condizioni del prestito sia inserita una clausola di rimborso anticipato e che essa sia accompagnata da una clausola analoga nelle condizioni per le operazioni di assunzione del prestito.

3.   Qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sul prestito e la Repubblica di Moldova ne faccia richiesta, la Commissione può decidere di procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei suoi prestiti iniziali o a una ristrutturazione delle relative condizioni finanziarie. Le operazioni di rifinanziamento o di ristrutturazione sono effettuate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 4 e non comportano una proroga della durata dei prestiti in questione, né un aumento dell'ammontare del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.

4.   Tutte le spese sostenute dall'Unione in relazione alle operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti di cui alla presente decisione sono a carico della Repubblica di Moldova.

5.   La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio sull'andamento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 6

1.   L'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è fornita conformemente al regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e al regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (7).

2.   L'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione è soggetta a gestione diretta.

3.   L'accordo di prestito e l'accordo di sovvenzione da concludere con le autorità della Repubblica di Moldova contengono disposizioni:

a)

che assicurano che la Repubblica di Moldova verifichi a cadenza regolare che i finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Unione siano stati utilizzati correttamente, adotti misure atte a prevenire irregolarità e frodi e, se necessario, intraprenda azioni legali per il recupero dei fondi concessi ai sensi della presente decisione che siano stati oggetto di appropriazione indebita;

b)

che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare prevedendo misure specifiche di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità che riguardi l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (8), al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (9) e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

c)

che autorizzano espressamente la Commissione, compreso l'Ufficio europeo per la lotta antifrode o i suoi rappresentanti, a effettuare controlli, inclusi accertamenti e verifiche in loco;

d)

che autorizzano espressamente la Commissione e la Corte dei conti a procedere a verifiche contabili durante e dopo il periodo di disponibilità dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, comprese le verifiche contabili documentali e in loco, come le valutazioni operative; e

e)

che garantiscono che l'Unione abbia diritto al rimborso anticipato del prestito e/o al rimborso totale della sovvenzione qualora si riscontri che, in relazione alla gestione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione, la Repubblica di Moldova è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

4.   Prima dell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione la Commissione analizza, per mezzo di una valutazione operativa, la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Repubblica di Moldova che sono pertinenti ai fini dell'assistenza

Articolo 7

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 8

1.   Entro il 30 giugno di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Tale relazione:

a)

esamina i progressi ottenuti nell'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione;

b)

valuta la situazione economica e le prospettive della Repubblica di Moldova, nonché i progressi ottenuti nell'attuazione delle misure di politica di cui all'articolo 3, paragrafo 1;

c)

indica il legame tra le condizioni di politica economica definite nel protocollo d'intesa, i risultati economici e di bilancio della Repubblica di Moldova e le decisioni della Commissione di versare le rate dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione.

2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post, che analizza i risultati e l'efficienza dell'assistenza macrofinanziaria dell'Unione completata e in quale misura essa abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Strasburgo, il 13 settembre 2017

Per il Parlamento europeo

Il presidente

A. TAJANI

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 4 luglio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 luglio 2017.

(2)  Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4).

(3)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(4)  Decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (GU L 201 del 3.8.2010, pag. 30).

(5)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).

(6)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(9)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(10)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione

Alla luce delle iniziative connesse con la modifica del sistema elettorale nella Repubblica di Moldova, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sottolineano che la concessione dell'assistenza macrofinanziaria è subordinata alla condizione preliminare del rispetto, da parte della Repubblica di Moldova, di meccanismi democratici effettivi, compreso il pluralismo parlamentare, dello stato di diritto e dei diritti umani. La Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna monitoreranno il rispetto di tale precondizione durante l'intero ciclo dell'assistenza macrofinanziaria e presteranno pertanto la massima attenzione al seguito dato dalle autorità della Repubblica di Moldova alle raccomandazioni dei pertinenti partner internazionali (in particolare la Commissione di Venezia e l'OSCE/ODIHR).