15.9.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 237/5


DECISIONE (UE) 2017/1546 DEL CONSIGLIO

del 29 settembre 2016

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con l'Australia per un accordo quadro destinato a sostituire il quadro di partenariato UE-Australia, adottato nel 2008.

(2)

I negoziati sull'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra («accordo») si sono conclusi con esito positivo il 5 marzo 2015. L'accordo rispecchia lo stretto legame storico e i sempre più profondi legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare tali relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.

(3)

In attesa dell'entrata in vigore, al suo articolo 61 l'accordo prevede che l'Unione e l'Australia ne possano applicare in via provvisoria talune disposizioni, stabilite di comune accordo dalle due parti.

(4)

È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, con riserva della conclusione dell'accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'Australia, ma solo nella misura in cui esse riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):

articolo 3 (Dialogo sociale),

articolo 10 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali),

articolo 56 (Comitato misto) ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h),

titolo X (Disposizioni finali) ad eccezione dell'articolo 61, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di assicurare l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui ai primi tre trattini.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

P. ŽIGA


(1)  La data a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.