|
15.9.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 237/5 |
DECISIONE (UE) 2017/1546 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2016
relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 10 ottobre 2011 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con l'Australia per un accordo quadro destinato a sostituire il quadro di partenariato UE-Australia, adottato nel 2008. |
|
(2) |
I negoziati sull'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra («accordo») si sono conclusi con esito positivo il 5 marzo 2015. L'accordo rispecchia lo stretto legame storico e i sempre più profondi legami sviluppatisi tra le parti, nonché il loro desiderio di rafforzare e ampliare tali relazioni in una forma ambiziosa e innovativa. |
|
(3) |
In attesa dell'entrata in vigore, al suo articolo 61 l'accordo prevede che l'Unione e l'Australia ne possano applicare in via provvisoria talune disposizioni, stabilite di comune accordo dalle due parti. |
|
(4) |
È opportuno pertanto firmare l'accordo a nome dell'Unione e applicarne talune disposizioni a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie alla sua conclusione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Australia, dall'altra, con riserva della conclusione dell'accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, conformemente al suo articolo 61 e subordinatamente alle notifiche ivi previste, si applicano in via provvisoria le seguenti disposizioni dell'accordo tra l'Unione e l'Australia, ma solo nella misura in cui esse riguardino materie di competenza dell'Unione, incluse quelle per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune (1):
|
— |
articolo 3 (Dialogo sociale), |
|
— |
articolo 10 (Cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali), |
|
— |
articolo 56 (Comitato misto) ad eccezione del paragrafo 3, lettere g) e h), |
|
— |
titolo X (Disposizioni finali) ad eccezione dell'articolo 61, paragrafi 1 e 3, nella misura necessaria al fine di assicurare l'applicazione provvisoria delle disposizioni dell'accordo di cui ai primi tre trattini. |
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2016
Per il Consiglio
Il presidente
P. ŽIGA
(1) La data a decorrere dalla quale le disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 2 saranno applicate in via provvisoria sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.