31.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/118


DECISIONE (PESC) 2017/1512 DEL CONSIGLIO

del 30 agosto 2017

che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC»), che ha sostituito la decisione 2010/800/PESC (2) e, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013) e 2094 (2013).

(2)

Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 2270 (2016) che dispone nuove misure nei confronti della RPDC.

(3)

Il 31 marzo 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/476 (3) che attua le misure suddette.

(4)

Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (4) relativa a misure restrittive nei confronti della RPDC, che ha sostituito la decisione 2013/183/PESC e, fra l'altro, ha attuato le UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270 (2016).

(5)

L'UNSCR 2270 dispone che il congelamento dei beni si applica nei confronti di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o di persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, se uno Stato membro delle Nazioni Unite accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti. Inoltre, il Consiglio ritiene che le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerti che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR pertinenti dovrebbero essere soggette a restrizioni di viaggio.

(6)

Il Consiglio ritiene necessario introdurre un nuovo allegato per elencare tali persone ed entità.

(7)

L'UNSCR 2270 (2016) dispone altresì che il congelamento dei beni applicabile alle entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o alle persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, non si applica se i fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche sono necessari per lo svolgimento delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le altre agenzie specializzate.

(8)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2016/849 è modificata come segue:

1)

l'articolo 13 è modificato come segue:

a)

il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2)

Gli istituti finanziari sotto la giurisdizione degli Stati membri non effettuano né continuano a partecipare ad operazioni con:

a)

banche domiciliate nella RPDC, compresa la banca centrale della RPDC;

b)

succursali o filiali, nella giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;

c)

succursali o filiali, al di fuori della giurisdizione degli Stati membri, di banche domiciliate nella RPDC;

d)

entità finanziarie non domiciliate nella RPDC rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC; o

e)

entità finanziarie non domiciliate nella RPDC o non rientranti nella giurisdizione degli Stati membri ma controllate da persone o entità domiciliate nella RPDC,

salvo che tali operazioni rientrino nell'ambito di applicazione dei paragrafi 2 e 3 e siano state autorizzate in conformità del punto 4).»;

b)

il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5)

La previa autorizzazione di cui al punto 4) non è necessaria per i trasferimenti di fondi o le operazioni necessarie per gli scopi ufficiali di una missione diplomatica o consolare di uno Stato membro nella RPDC o di un'organizzazione interazionale o che gode di immunità nella Corea del Nord conformemente al diritto internazionale.»;

2)

all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri vietano l'ingresso nei loro porti a qualsiasi nave, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che la nave sia posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da una persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, o contenga carichi la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o dalla presente decisione.»;

3)

all'articolo 20, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato dare in locazione o noleggio navi o aeromobili battenti la bandiera degli Stati membri o fornire servizi di equipaggio alla RPDC, a qualsiasi persona o entità elencata negli allegati I, II, III o V, a qualsiasi altra persona o entità della RPDC che, secondo quanto stabilito dallo Stato membro, abbia aiutato ad aggirare le sanzioni o a violare le disposizioni delle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016) o della presente decisione, a qualsiasi persona o entità che agisca per conto o sotto la direzione delle persone ed entità summenzionate, o a qualsiasi entità dalle stesse posseduta o controllata.»;

4)

all'articolo 23, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«d)

le persone che agiscono per conto o sotto la direzione di entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

5)

l'articolo 27 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

entità del governo della RPDC o del Partito dei Lavoratori della Corea, o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, oppure entità da essi possedute o controllate, che il Consiglio accerta che sono associate a programmi della RDPC connessi al nucleare o ai missili balistici o ad altre attività vietate dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) o 2270 (2016), e non figuranti negli allegati I, II o III, come elencate nell'allegato V della presente decisione.»;

b)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona o entità designata di cui agli allegati II, III o V, effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima del suo inserimento in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che:»;

6)

l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Articolo 28

L'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e l'articolo 27, paragrafo 2, nella misura in cui si riferisce alle persone ed entità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) non si applica in relazione a fondi, altre attività finanziarie e risorse economiche che sono necessari per svolgere le attività delle missioni della RPDC presso le Nazioni Unite e le sue agenzie specializzate e relative organizzazioni o altre missioni diplomatiche e consolari della RPDC, o a qualsiasi fondo, altre attività finanziarie o risorse economiche che, secondo quanto stabilito in anticipo dal comitato delle sanzioni in una valutazione caso per caso, sono necessari per l'inoltro di aiuti umanitari, la denuclearizzazione e qualsiasi altro fine in linea con gli obiettivi della UNSCR 2270 (2016).»;

7)

all'articolo 32, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

le persone o entità designate di cui agli allegati I, II, III, IV o V,»;

8)

all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta degli Stati membri o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, redige gli elenchi contenuti negli allegati II, III o V e adotta le relative modifiche.»;

9)

all'articolo 34, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona o entità le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) o c) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) o d), modifica di conseguenza gli allegati II, III o V.»;

10)

l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

«Articolo 35

1.   Gli allegati I, II, III e V riportano i motivi dell'inserimento in elenco delle persone ed entità forniti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I.

2.   Gli allegati I, II, III e V riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone o entità interessate, fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni riguardo all'allegato I. In ordine alle persone, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, i numeri del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. In ordine alle entità, tali informazioni possono includere i nomi, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I riporta inoltre la data della designazione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o del comitato delle sanzioni.»;

11)

all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le misure di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere b) e c), e di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere b), c) e d) sono riesaminate a intervalli regolari e almeno ogni dodici mesi. Esse cessano di applicarsi nei confronti delle persone e delle entità interessate se il Consiglio stabilisce, secondo la procedura di cui all'articolo 33, paragrafo 2, che le condizioni per la loro applicazione non sono più soddisfatte.»;

12)

è inserito l'allegato che figura nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 30 agosto 2017

Per il Consiglio

Il presidente

M. MAASIKAS


(1)  Decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52).

(2)  Decisione 2010/800/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la posizione comune 2006/795/PESC (GU L 341 del 23.12.2010, pag. 32).

(3)  Decisione (PESC) 2016/476 del Consiglio, del 31 marzo 2016, che modifica la decisione 2013/183/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea (GU L 85 dell'1.4.2016, pag. 38).

(4)  Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).


ALLEGATO

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ALLEGATO V

Elenco delle persone e delle entità di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera d) e all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d)

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