11.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/46 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1461 DELLA COMMISSIONE
dell'8 agosto 2017
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda l'elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati
[notificata con il numero C(2017) 5472]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, l'articolo 8, paragrafo 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce, tra l'altro, le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di partite di taluni prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4 («i prodotti»). |
(2) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione dei prodotti, a condizione che essi siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti indicati in tale parte dell'allegato II. La parte 4 di detto allegato stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità in base ai rischi zoosanitari da eliminare. |
(3) |
L'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE contiene un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati, a condizione che essi siano stati sottoposti ad uno dei trattamenti indicati nella parte 4 di tale allegato. |
(4) |
La Bosnia-Erzegovina ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e di essere quindi autorizzata al transito attraverso la Bulgaria di prodotti ottenuti da bovini domestici al fine di esportarli in Turchia. |
(5) |
Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (3) istituisce, tra l'altro, gli elenchi dei paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione partite di carni fresche destinate al consumo umano. Il regolamento (UE) n. 206/2010 autorizza il transito di carni fresche di animali domestici della specie bovina provenienti dalla Bosnia-Erzegovina attraverso il territorio dell'Unione e tale paese terzo è debitamente elencato nella parte 1 dell'allegato II. Di conseguenza anche la decisione 2007/777/CE dovrebbe autorizzare il transito attraverso l'Unione di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina verso la Turchia e dei prodotti ottenuti da animali domestici della specie bovina, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A». È pertanto opportuno inserire la Bosnia-Erzegovina nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. |
(6) |
L'ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE e di essere quindi autorizzata ad importare nell'Unione prodotti ottenuti dal pollame. |
(7) |
Il regolamento (UE) n. 798/2008 della Commissione (4) istituisce, tra l'altro, un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni nell'Unione di partite di pollame e di taluni prodotti a base di pollame. Il regolamento (CE) n. 798/2008 autorizza l'importazione nell'Unione di carni fresche di pollame destinate al consumo umano provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e tale paese terzo è debitamente elencato nell'allegato I di detto regolamento. Di conseguenza anche la decisione 2007/777/CE dovrebbe autorizzare l'importazione nell'Unione di prodotti a base di pollame che sono stati sottoposti ad un trattamento generico «A» ed è pertanto opportuno inserire a tal fine l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. |
(8) |
Il Sud Africa è autorizzato a importare nell'Unione prodotti a base di ratiti di allevamento, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A», ed è debitamente elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Il 22 giugno 2017 il Sud Africa ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Di conseguenza, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti ottenuti da ratiti d'allevamento provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(9) |
Anche il Sud Africa figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE ed è quindi autorizzato ad importare nell'Unione prodotti a base di carni essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «E». A seguito della conferma della presenza dell'HPAI sul territorio del Sud Africa e al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti a base di carni essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(10) |
Lo Zimbabwe è autorizzato a importare nell'Unione prodotti ottenuti da ratiti di allevamento, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti ad un trattamento generico «A», ed è debitamente elencato nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE. Il 1o giugno 2017 lo Zimbabwe ha confermato la presenza di HPAI del sottotipo H5N8 sul suo territorio e pertanto non può più essere considerato indenne da tale malattia. Di conseguenza, al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti ottenuti da ratiti d'allevamento provenienti dallo Zimbabwe dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(11) |
Anche lo Zimbabwe figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 3, della decisione 2007/777/CE ed è quindi autorizzato ad importare nell'Unione prodotti a base di carni essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici, a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «E». A seguito della conferma della presenza dell'HPAI sul territorio dello Zimbabwe e al fine di prevenire l'introduzione del virus HPAI nell'Unione, le importazioni di prodotti a base di carni essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati costituiti da o contenenti carne di pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti di allevamento e volatili selvatici provenienti dal Sud Africa dovrebbero essere autorizzate, ma a condizione che tali prodotti siano stati sottoposti al trattamento specifico «D» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(12) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE. |
(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le parti 2 e 3 dell'allegato II della decisione 2007/777/CE sono modificate in conformità all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell'Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato II della decisione 2007/777/CE è così modificato:
1) |
nella parte 2, la seguente voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è inserita tra la voce relativa all'Australia e la voce riguardante il Bahrein:
|
2) |
nella parte 2, la voce relativa all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia è sostituita dalla seguente:
|
3) |
nella parte 2, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:
|
4) |
nella parte 2, la voce relativa allo Zimbabwe è sostituita dalla seguente:
|
5) |
nella parte 3, la voce relativa al Sud Africa è sostituita dalla seguente:
|
6) |
nella parte 3, la voce relativa allo Zimbabwe è sostituita dalla seguente:
|