18.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/49 |
DECISIONE (PESC) 2017/1338 DEL CONSIGLIO
del 17 luglio 2017
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1). |
(2) |
Il Consiglio ha in precedenza rilevato l'importanza della stabilità in Libia e ha offerto di fornire sostegno alle autorità libiche riconosciute conformemente all'accordo politico libico per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. |
(3) |
Il traffico di migranti e la tratta di esseri umani contribuiscono a destabilizzare la situazione politica e di sicurezza in Libia. |
(4) |
Si dovrebbero applicare restrizioni all'esportazione in Libia di taluni prodotti che possono essere utilizzati per facilitare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 10 della decisione (PESC) 2015/1333 è sostituito dal seguente:
«Articolo 10
1. Gli Stati membri impongono ai propri cittadini, alle persone soggette alla loro giurisdizione e alle imprese costituite nei loro territori o soggette alla loro giurisdizione di esercitare vigilanza nelle relazioni commerciali con entità costituite in Libia o soggette alla giurisdizione della Libia e con qualsiasi persona ed entità che agisce per loro conto o sotto la loro direzione e con entità da esse possedute o controllate, al fine di impedire relazioni commerciali che potrebbero contribuire alla violenza e all'uso della forza nei confronti dei civili.
2. La vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione in Libia, effettuati da cittadini degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aerei battenti bandiera degli stessi, di taluni imbarcazioni e motori che potrebbero essere utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro, siano essi originari o meno del suo territorio.
3. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei prodotti di cui al paragrafo 2 se hanno fondati motivi di ritenere che sarebbero utilizzati per il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.
4. Il paragrafo 2 non si applica alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione effettuati dalle autorità degli Stati membri al governo libico.
L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti prodotti che devono essere coperti dal presente articolo.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).