12.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/18


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1255 DELLA COMMISSIONE

dell'11 luglio 2017

relativa a un modello per la descrizione dei sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

dopo aver sentito il comitato EURES,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/589 stabilisce, tra l'altro, i principi e i criteri di base per l'ammissione dei membri e dei partner di EURES.

(2)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, ciascuno Stato membro istituisce, entro il 13 maggio 2018, un sistema in base al quale ammette organizzazioni a diventare membri e partner di EURES, monitora le loro attività e ne verifica il rispetto del diritto applicabile nell'attuare tale regolamento e, se necessario, ne revoca le ammissioni.

(3)

Le organizzazioni che, a norma dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2016/589, sono ammesse a partecipare in qualità di membri e partner di EURES per un periodo transitorio dovrebbero, per rimanere all'interno della rete EURES una volta terminato il periodo transitorio, presentare domande in tal senso che devono essere trattate nell'ambito di tali sistemi di ammissione.

(4)

I servizi pubblici per l'impiego designati a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/589 non sono soggetti ai sistemi di ammissione, ma devono soddisfare gli obblighi e rispettare i criteri stabiliti in tale articolo.

(5)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589, gli Stati membri, attraverso i loro uffici di coordinamento nazionali, sono tenuti a informare l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai sistemi di ammissione e alle domande approvate, rigettate o revocate e l'ufficio europeo di coordinamento inoltra tali informazioni agli altri uffici di coordinamento nazionali.

(6)

Uno scambio sistematico di informazioni e la cooperazione tra gli Stati membri possono contribuire a migliorare la qualità della progettazione dei sistemi nazionali di ammissione e la loro applicazione.

(7)

Al fine di garantire uno scambio di informazioni aperto e l'apprendimento reciproco fra gli Stati membri, occorre utilizzare un modello comune per descrivere i sistemi nazionali di ammissione e istituire un meccanismo per lo scambio di informazioni.

(8)

Nel tempo può emergere l'esigenza di adattare il modello per rispecchiare l'evoluzione del mercato dei servizi di reclutamento e altri sviluppi. Pertanto è importante istituire un modello di governance al fine di garantire una consultazione e un coinvolgimento adeguati degli uffici di coordinamento nazionali prima dell'adozione di eventuali modifiche del modello,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione stabilisce il modello che gli Stati membri devono utilizzare nella descrizione dei loro sistemi per l'ammissione di membri e partner di EURES, istituiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 (sistemi nazionali di ammissione), le procedure per la modifica del modello e i meccanismi per condividere le informazioni con altri Stati membri in merito ai sistemi di ammissione.

Articolo 2

Principi generali

1.   Gli Stati membri condividono le informazioni in merito ai loro sistemi di ammissione in base al modello comune di cui all'articolo 6 e aggiornano tali informazioni ogniqualvolta si registrino cambiamenti.

2.   Ai fini dei sistemi di ammissione, ciascuno Stato membro garantisce l'espletamento delle seguenti funzioni:

a)

trattamento e valutazioni delle domande per diventare membri o partner di EURES;

b)

decisioni di approvazione o rigetto di tali domande e di revoca delle ammissioni;

c)

trattamento dei reclami relativi alle decisioni di cui alla lettera b) e decisione in merito ai medesimi reclami nonché proposta di rimedi avverso le suddette decisioni;

d)

monitoraggio della conformità dei membri e dei partner di EURES al sistema nazionale di ammissione e agli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2016/589.

3.   Gli Stati membri provvedono affinché i candidati siano chiaramente informati sulle modalità di trattamento delle loro domande, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con altri Stati membri su decisioni in materia di ammissioni, monitoraggio e revoche.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589, gli uffici di coordinamento nazionali, nei rispettivi Stati membri, hanno il compito di tenere informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito al sistema nazionale di ammissione e alla sua applicazione, in particolare:

a)

fornendo informazioni sul sistema nazionale di ammissione, compresi tutti i criteri e i requisiti applicati, presentando il modello comune compilato di cui all'articolo 6 e, se del caso, aggiornandolo;

b)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito ai membri e ai partner di EURES ammessi conformemente al sistema nazionale di ammissione;

c)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi rifiuto dell'ammissione a causa della mancata osservanza, in particolare, dell'allegato I, sezione 1, punto 1, del regolamento (UE) 2016/589;

d)

tenendo informato l'ufficio europeo di coordinamento in merito a qualsiasi revoca dell'ammissione dei membri e dei partner di EURES, e in merito ai relativi motivi.

Articolo 4

Ruoli e responsabilità dell'ufficio europeo di coordinamento

1.   L'ufficio europeo di coordinamento ha il compito di sostenere lo scambio di informazioni tra Stati membri sui sistemi nazionali di ammissione e sulla loro gestione, in particolare:

a)

creando e gestendo una sezione dedicata sull'Extranet del portale EURES per mettere a disposizione degli uffici di coordinamento nazionali:

i)

il modello di cui all'articolo 6 e tutte le informazioni relative alle sue modalità di compilazione e presentazione;

ii)

tutte le informazioni fornite dagli uffici di coordinamento nazionali in merito ai sistemi di ammissione e alla loro applicazione a norma del regolamento (UE) 2016/589 e della presente decisione, tenendo presente l'obbligo dell'ufficio europeo di coordinamento di inoltrare le informazioni in merito all'applicazione agli altri uffici di coordinamento nazionali a norma dell'articolo 11, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2016/589;

iii)

un'area collaborativa per lo scambio di informazioni circa l'istituzione e la gestione dei sistemi nazionali di ammissione;

b)

fornendo ogni ulteriore strumento, formazione e supporto necessari per facilitare lo scambio di informazioni e l'apprendimento reciproco sui sistemi di ammissione;

c)

tenendo regolarmente informato il gruppo di coordinamento in merito al funzionamento dello scambio di informazioni e, laddove necessario, proponendo modifiche del modello e delle procedure.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento pubblica l'elenco dei membri e dei partner di EURES sul portale EURES d'intesa con il singolo ufficio di coordinamento nazionale.

Articolo 5

Ruoli e responsabilità del gruppo di coordinamento

1.   Il gruppo di coordinamento monitora attentamente la gestione dei sistemi nazionali di ammissione e funge da forum per lo scambio di opinioni e migliori prassi al fine di migliorare il loro funzionamento.

2.   Una volta l'anno il gruppo di coordinamento procede a un riesame dell'applicazione della presente decisione. Tale riesame costituirà il contributo del gruppo di coordinamento alle relazioni sull'attività e sulla valutazione ex post a cura della Commissione, ai sensi degli articoli 33 e 35 del regolamento (UE) 2016/589.

3.   Qualora la sezione Extranet di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o qualsiasi informazione e documentazione ad essa correlata richiedano adeguamenti o modifiche, l'ufficio europeo di coordinamento, prima di adottare una nuova versione, consulta il gruppo di coordinamento a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589.

Articolo 6

Modello

1.   Gli uffici di coordinamento nazionali utilizzano una versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato per descrivere i sistemi nazionali di ammissione, i criteri e i requisiti applicati, nonché gli organismi designati per la loro gestione.

2.   Il modello compilato è presentato all'ufficio europeo di coordinamento non appena istituito un sistema nazionale di ammissione. Qualora le informazioni così fornite subiscano modifiche, l'ufficio di coordinamento nazionale compila e presenta senza indugio un nuovo modello con le informazioni aggiornate.

Articolo 7

Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   L'ufficio europeo di coordinamento condivide con gli uffici di coordinamento nazionali la versione elettronica del modello riprodotto nell'allegato, qualsiasi successiva modifica ad essa apportata e tutti gli altri documenti di orientamento pertinenti sull'Extranet del portale EURES entro il 1o dicembre 2017.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1.


ALLEGATO

Modello che gli uffici di coordinamento nazionali devono utilizzare allo scopo di fornire informazioni sui sistemi nazionali e sulle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES

La versione elettronica del presente modello e le eventuali versioni successivamente modificate consolidate saranno disponibili sull'Extranet del portale EURES per gli uffici di coordinamento nazionali.

I.   BASE GIURIDICA

Riferimento al diritto/alle disposizioni legislative/regolamentari/alle norme nazionali.

II.   PROCEDURA DI SELEZIONE DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

1.   Metodo

a.

Descrivere il metodo scelto per selezionare i membri e i partner di EURES:

i.

invito a manifestare interesse (aperto o diretto a determinate organizzazioni. In tal caso, invito a manifestare interesse rivolto a quali organizzazioni e perché?);

ii.

appalto;

iii.

inviti (In tal caso, inviti rivolti a quali organizzazioni e perché?);

iv.

altro.

b.

Spiegare in che modo viene garantita la pubblicità (ad esempio le notifiche vengono pubblicate online?).

2.   Prevenzione dei conflitti di interesse

Illustrare le misure volte a prevenire i conflitti di interesse in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, della presente decisione.

3.   Organizzazione della procedura di ammissione fino alla decisione finale

a.

Organismo incaricato del trattamento e della valutazione delle domande

b.

Funzioni dell'organismo

4.   Procedura decisionale/informazione dei terzi

a.

Organismo incaricato delle decisioni di approvazione/rigetto sulla base della valutazione delle domande

b.

Funzioni dell'organismo

c.

Tempo che intercorre tra la presentazione della domanda e la comunicazione di approvazione/rigetto ai candidati

d.

Spiegare come i candidati vengano informati in merito all'approvazione/al rigetto della loro domanda

e.

Spiegare come venga gestita la pubblicazione dei membri e dei partner EURES selezionati per garantire la trasparenza.

5.   Garanzia del rispetto della legge

a.

Organismo incaricato

b.

Spiegare come vengano gestiti i reclami connessi al sistema di ammissione

c.

Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili in seguito al rifiuto dell'ammissione.

6.   Periodo di ammissione

L'ammissione prevede un termine di scadenza? In caso affermativo, qual è la sua durata?

7.   Procedura di riammissione

Illustrare la procedura e il calendario.

8.   Diritti per la presentazione della domanda

Ai candidati è imposto il pagamento di diritti? In caso affermativo, come sono determinati?

III.   CRITERI DI AMMISSIONE

1.

Applicazione dei criteri minimi di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2016/589.

2.

Eventuali criteri nazionali e giustificazioni della loro necessità ai fini di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.

IV.   MONITORAGGIO

1.

Organismo/organismi incaricati

2.

Metodo (monitoraggio basato sui dati, controllo e audit, controlli a campione ecc.)

3.

Frequenza dei controlli

4.

Gestione di reclami relativi all'attività dei membri e dei partner di EURES

5.

Conseguenze dell'inosservanza dei requisiti del sistema di ammissione e degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2016/589.

V.   PROCEDURA DI REVOCA DELL'AMMISSIONE

1.

Organismo incaricato

2.

Funzioni dell'organismo

3.

Illustrare la procedura e il calendario per il trattamento dei casi

4.

Mezzi di ricorso (rimedi) disponibili dopo la revoca.

VI.   CRITERI PER LA REVOCA DELL'AMMISSIONE

Elencare i criteri nazionali per la revoca dell'ammissione.

VII.   ELENCO DEI MEMBRI E DEI PARTNER DI EURES

L'elenco dei membri e dei partner di EURES è allegato al modello al momento della presentazione all'ufficio europeo di coordinamento ed è tenuto aggiornato.