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11.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 178/13 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (PESC) 2017/1245 DEL CONSIGLIO
del 10 luglio 2017
che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (1), in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 maggio 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria. |
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(2) |
Una persona non dovrebbe più essere mantenuta nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC («elenco»). |
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(3) |
Un'entità dovrebbe essere aggiunta all'elenco delle entità di cui all'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(4) |
È opportuno altresì aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell'allegato I della decisione 2013/255/PESC. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/255/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
M. MAASIKAS
ALLEGATO
L'allegato I della decisione 2013/255/PESC è così modificato:
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1. |
Nella sezione A («Persone») sono depennate la seguente persona e la relativa voce:
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2. |
Nella sezione A («Persone») la voce relativa alla persona elencata di seguito è sostituita dalla seguente:
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3. |
Nella sezione B («Entità») è inserita la voce relativa alla seguente entità:
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