5.7.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/30 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1197 DELLA COMMISSIONE
del 3 luglio 2017
che modifica la decisione di esecuzione 2012/340/UE relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base
[notificata con il numero C(2017) 4442]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (1), in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (2), in particolare l'articolo 13 bis,
vista la direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole (3), in particolare l'articolo 19,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (4), in particolare l'articolo 33,
vista la direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (5), in particolare l'articolo 16,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione (6) dispone l'organizzazione, fino al 31 dicembre 2017, di un esperimento temporaneo al quale possono partecipare tutti gli Stati membri e nel cui ambito è consentito scegliere tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE. |
(2) |
La verifica se la scelta tra ispezioni ufficiali in campo e ispezioni in campo sotto sorveglianza ufficiale costituisca un'alternativa migliore rispetto alla prescrizione di ispezioni ufficiali in campo per le sementi di base e le sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base, non è ancora stata completata, in quanto è necessario raccogliere ulteriori dati prima di concludere l'esperimento, in particolare riguardo al livello minimo di controllo ufficiale. È quindi necessario prorogare la durata dell'esperimento temporaneo. |
(3) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 7 della decisione 2012/340/UE la data «31 dicembre 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298/66.
(2) GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309/66.
(3) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 12.
(4) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.
(5) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74.
(6) Decisione di esecuzione 2012/340/UE della Commissione relativa all'organizzazione di un esperimento temporaneo a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE del Consiglio per quanto riguarda l'ispezione in campo sotto sorveglianza ufficiale di sementi di base e di sementi selezionate di generazioni anteriori alle sementi di base (GU L 166 del 27.6.2012, pag. 90).