5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/8


DECISIONE (UE) 2017/1191 DEL CONSIGLIO

del 16 giugno 2017

che abroga la decisione 2014/56/UE sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio ha stabilito con la decisione 2014/56/UE (1), a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, del trattato, che in Croazia esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha rilevato che il disavanzo pubblico programmato per il 2014 era pari al 5,5 %, e pertanto superava il valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato. Il debito pubblico lordo era previsto raggiungere il 62 % del PIL, superando quindi il valore di riferimento del 60 % del PIL previsto dal trattato.

(2)

Il 28 gennaio 2014, su raccomandazione della Commissione, il Consiglio aveva indirizzato alla Croazia una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio (2), al fine di porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2016.

(3)

Il 2 luglio 2014 la Commissione concludeva che la Croazia aveva dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 28 gennaio 2014 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del trattato.

(4)

A norma dell'articolo 4 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato ai trattati, i dati statistici per l'applicazione della procedura sono forniti dalla Commissione. In applicazione del protocollo, gli Stati membri devono comunicare due volte l'anno, la prima entro il 1o aprile e la seconda entro il 1o ottobre, i dati statistici del disavanzo pubblico e del debito pubblico e le altre variabili connesse, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio (3).

(5)

Il Consiglio deve adottare una decisione per abrogare la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo sulla base dei dati statistici comunicati. Inoltre, la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dovrebbe essere abrogata unicamente se le previsioni della Commissione indicano che il disavanzo non supererà il valore di riferimento del 3 % del PIL fissato dal trattato nel corso del periodo oggetto delle previsioni e che il rapporto debito/PIL soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento del debito (4).

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 a seguito dei dati notificati dalla Croazia nell'aprile 2016, il programma di convergenza 2017-2020 e le previsioni di primavera 2017 della Commissione giustificano le conclusioni che si illustrano di seguito.

Nel 2016 il disavanzo delle pubbliche amministrazioni è sceso allo 0,8 % del PIL dal 3,4 % nel 2015.Tale miglioramento è stato trainato principalmente da: i) l'aumento delle entrate, grazie alla forte crescita del PIL, e ii) le limitazioni di spesa. Pertanto, il disavanzo è stato riportato al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato entro il termine stabiliti dal Consiglio.

Secondo il programma di convergenza per il periodo 2017-2020, presentato dal governo croato il 27 aprile 2017, il disavanzo pubblico dovrebbe aumentare all'1,3 % del PIL nel 2017 e diminuire allo 0,8 % del PIL nel 2018. Le previsioni di primavera 2017 della Commissione prospettano un disavanzo dell'1,1 % del PIL nel 2017 e dello 0,9 % del PIL nel 2018. Pertanto, nel periodo oggetto delle previsioni il disavanzo dovrebbe attestarsi a livelli inferiori al valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato.

Il saldo strutturale, ossia il saldo delle amministrazioni pubbliche corretto per il ciclo e al netto delle misure una tantum e di altre misure temporanee, è migliorato del 3,0 % del PIL nel periodo 2014-2016.

Il rapporto debito pubblico lordo/PIL ha raggiunto il suo massimo all'86,7 % del PIL nel 2015, diminuendo all'84,2 % nel 2016, grazie al rafforzamento del PIL e degli aggiustamenti stock/flussi a diminuzione del debito. Secondo le previsione di primavera 2017 della Commissione il rapporto debito/PIL dovrebbe ulteriormente ridursi al 79,4 % nel 2018, trainato dalla forte crescita del PIL nominale. Pertanto, il rapporto debito/PIL del 2016 soddisfa la configurazione prospettica del parametro di riferimento relativo alla riduzione del debito.

(7)

A norma dell'articolo 126, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio sull'esistenza di un disavanzo eccessivo dev'essere abrogata quando il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo nello Stato membro interessato sia stato corretto.

(8)

A giudizio del Consiglio il disavanzo eccessivo in Croazia è stato corretto e pertanto la decisione 2014/56/UE deve essere abrogata.

(9)

A partire dal 2017, anno successivo alla correzione del disavanzo eccessivo, la Croazia è soggetta al braccio preventivo del patto di stabilità e crescita. Avendo raggiunto il suo obiettivo a medio termine già nel 2016, la Croazia dovrebbe ora evitare ulteriori deviazioni e dovrebbe attenersi al criterio del debito, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva risulta che la situazione di disavanzo eccessivo in Croazia è stata corretta.

Articolo 2

La decisione 2014/56/UE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, il 16 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

E. SCICLUNA


(1)  Decisione 2014/56/UE del Consiglio, del 28 gennaio 2014, sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Croazia (GU L 36 del 6.2.2014, pag. 13).

(2)  Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).

(3)  Regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1).

(4)  In linea con le «Specifiche sull'attuazione del patto di stabilità e crescita e linee direttrici sulla presentazione e il contenuto dei programmi di stabilità e convergenza», disponibili al seguente indirizzo internet: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/coc/code_of_conduct_en.pdf