5.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/1


DECISIONE (UE) 2017/1190 DEL CONSIGLIO

del 12 giugno 2017

relativa alla posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di comitato GNSS Unione europea/Svizzera istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare con riguardo all'adozione del suo regolamento interno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 172, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (1) («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi rientranti nelle competenze dell'Unione.

(2)

L'articolo 20 dell'accordo istituisce il «comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto») e prevede che esso stabilisca il proprio regolamento interno.

(3)

È pertanto opportuno definire la posizione deve essere adottata dall'Unione con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in sede di «Comitato GNSS Unione europea/Svizzera» («comitato misto»), istituito dall'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, con riguardo all'adozione del suo regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. CAMILLERI


(1)  GU L 15 del 20.1.2014, pag. 3.


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2017 DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA

del …

riguardante l'adozione del suo regolamento interno

IL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA,

visto l'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, in particolare l'articolo 20,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare (1) («accordo») è stato applicato a titolo provvisorio tra la Confederazione svizzera («Svizzera») e l'Unione a decorrere dal 1o gennaio 2014 per quanto riguarda gli elementi che rientrano nelle competenze dell'Unione.

(2)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato GNSS Unione europea/Svizzera («comitato misto») deve adottare il proprio regolamento interno.

(3)

A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato misto può decidere di costituire gruppi di lavoro o gruppi di esperti per assisterlo nello svolgimento dei propri compiti.

(4)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, dell'accordo, il comitato misto è composto da rappresentanti della Svizzera e dell'Unione durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

È adottato il regolamento interno del comitato misto, quale figurante nell'allegato della presente decisione.

Fatto in inglese a Bruxelles e a Berna, rispettivamente il … e il …

Per il comitato misto

Il presidente

Il segretario per l'Unione europea

Il segretario per la Svizzera


(1)  GU L 15 del 20.1.2014, pag. 3.

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO GNSS UNIONE EUROPEA/SVIZZERA (COMITATO MISTO)

Articolo 1

Composizione del comitato misto

1.   Il comitato misto è composto dai rappresentanti della Commissione europea («Commissione») e dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, da una parte, e dai rappresentanti del governo federale della Confederazione svizzera («Svizzera»), dall'altra. Le due parti sono in seguito denominate individualmente «parte» o congiuntamente «parti».

2.   I rappresentanti delle parti possono essere accompagnati da altri funzionari che agiscono a nome delle parti.

3.   Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, il comitato misto è costituito da rappresentanti della Svizzera, da una parte, e da rappresentanti dell'Unione europea, dall'altra.

Articolo 2

Presidenza

1.   La presidenza del comitato misto è assunta alternativamente, ogni 12 mesi, da ciascuna delle parti.

Durante il primo anno civile dell'entrata in vigore dell'accordo, la presidenza è esercitata dalla Svizzera.

2.   La parte che detiene la presidenza designa il presidente del comitato misto nonché il suo supplente.

3.   Il presidente dirige i lavori del comitato misto.

4.   Durante l'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo, le disposizioni del presente articolo si applicano mutatis mutandis.

Articolo 3

Osservatori

Il comitato misto può decidere, di comune accordo tra le parti, di invitare esperti o rappresentanti di altri organismi a partecipare alle sue riunioni in veste di osservatori, per fornire informazioni su specifici argomenti. Il comitato misto conviene sui termini e sulle condizioni alle quali tali osservatori possono partecipare alle riunioni.

Articolo 4

Segreteria

1.   Un funzionario della Commissione europea e un funzionario del governo della Svizzera svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto.

2.   Il segretariato del comitato misto è responsabile della comunicazione tra le parti, compresa la trasmissione dei documenti.

3.   Le funzioni di segreteria competono alla parte che detiene la presidenza.

Articolo 5

Riunioni del comitato misto

1.   Il comitato misto si riunisce quando e ove necessario, in linea di principio una volta all'anno.

Il presidente convoca, previa consultazione delle parti, la riunione del comitato misto a una data e in un luogo stabiliti di comune accordo. Con il consenso delle parti, è possibile ricorrere anche a conferenze telefoniche e videoconferenze.

Il presidente convoca una sessione speciale del comitato misto su richiesta dell'Unione europea o della Svizzera.

Il comitato misto si riunisce entro 15 giorni di calendario dalla richiesta a norma dell'articolo 22, paragrafo 2 dell'accordo.

2.   Il comitato misto si riunisce a Bruxelles o in Svizzera, a seconda di quale parte detiene la presidenza, a meno che le parti non decidano diversamente.

3.   Il presidente invia l'avviso di convocazione, corredato del progetto di ordine del giorno e dei documenti per la riunione, ai rappresentanti delle parti almeno 21 giorni di calendario prima della riunione. I documenti per le riunioni convocate conformemente all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo sono inviati almeno sette giorni di calendario prima della riunione.

4.   Di concerto con le parti, il presidente può abbreviare i termini indicati al paragrafo 3 per tenere conto delle esigenze di un caso specifico.

5.   Il presidente è informato riguardo alla composizione della delegazione di ciascuna parte almeno sette giorni di calendario prima di ciascuna riunione.

6.   Le riunioni del comitato misto non sono pubbliche, a meno che le parti non decidano diversamente.

Articolo 6

Ordine del giorno

1.   Il presidente, con l'assistenza dei segretari, stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione.

2.   Ciascuna parte può richiedere che siano inseriti nell'ordine del giorno oggetti aggiuntivi. Tali richieste devono essere debitamente motivate e inviate per iscritto al presidente almeno 7 giorni di calendario prima della riunione.

3.   Il comitato misto approva l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Articolo 7

Gruppi di lavoro del comitato misto

1.   La composizione e il funzionamento dei gruppi di lavoro o dei gruppi di esperti da costituire in conformità all'articolo 20, paragrafo 4, dell'accordo sono decisi sulla base di un mandato stabilito dal comitato misto.

2.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti applicano il presente regolamento interno mutatis mutandis.

3.   I gruppi di lavoro o i gruppi di esperti operano sotto l'autorità del comitato misto, al quale riferiscono dopo ciascuna riunione. Essi non sono autorizzati ad adottare decisioni, ma possono formulare raccomandazioni al comitato misto.

4.   Il comitato misto può decidere, in conformità dell'articolo 8 delle presenti regole di procedura, di modificare o di porre fine al mandato dei gruppi di lavoro o di esperti.

Articolo 8

Decisioni e raccomandazioni

1.   Il comitato misto adotta decisioni e formula raccomandazioni di comune accordo con le parti in conformità dell'accordo. Esse recano il titolo «Decisione» o «Raccomandazione» seguito da un numero progressivo, dalla data di adozione e da un riferimento all'oggetto.

2.   Le decisioni e le raccomandazioni del comitato misto sono firmate dal presidente e dai segretari e sono trasmesse alle parti.

3.   Ciascuna parte può decidere di pubblicare qualsiasi decisione o raccomandazione adottata dal comitato misto nella rispettiva gazzetta ufficiale. Le parti si informano reciprocamente riguardo alla loro intenzione di pubblicare una decisione o una raccomandazione.

4.   Il comitato misto può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta previo accordo delle parti. La procedura scritta consiste in uno scambio di note tra i segretari, che operano di concerto con le parti. A tal fine, il testo della proposta è trasmesso a norma dell'articolo 5 del regolamento interno, entro un termine di almeno 21 giorni di calendario, entro il quale possono essere comunicate eventuali riserve o modifiche. Il presidente può abbreviare detto termine in consultazione con le parti per tener conto di circostanze speciali. Una volta concordato il testo, la decisione o la raccomandazione è firmata dal presidente e dai segretari.

5.   Le decisioni del comitato misto che modificano l'allegato I dell'accordo sono adottate nelle lingue facenti fede dell'accordo.

Articolo 9

Verbale

1.   Il segretariato redige un progetto di verbale di ciascuna riunione. Il progetto indica le decisioni adottate e le raccomandazioni formulate. Il progetto di verbale è sottoposto all'approvazione del comitato misto. Una volta approvato dal comitato misto, il verbale è firmato dal presidente e dai segretari.

2.   Il progetto di verbale è redatto entro 21 giorni di calendario dalla data della riunione ed è sottoposto all'approvazione del comitato misto mediante procedura scritta oppure nella riunione successiva del comitato misto.

Articolo 10

Riservatezza

Se una parte comunica al comitato misto informazioni definite riservate, l'altra parte tratta dette informazioni come tali.

Articolo 11

Spese

1.   Ciascuna parte assume le spese sostenute per la propria partecipazione alle riunioni del comitato misto e dei gruppi di lavoro o di esperti.

2.   Il comitato misto approva la ripartizione delle spese relative alle missioni assegnate a esperti.

3.   Le spese connesse all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti sono a carico della parte che ospita la riunione.

Articolo 12

Corrispondenza

Tutta la corrispondenza destinata al presidente del comitato misto o inviata da quest'ultimo è trasmessa alla segreteria del comitato misto.

Articolo 13

Modifica

Il presente regolamento interno può essere modificato con decisione del comitato misto in conformità del suo articolo 8.