1.7.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 170/89


DECISIONE (UE) 2017/1173 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 2017

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linea di bilancio 04 03 01 03)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 46 e 48, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («l'accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, il protocollo 31 dell'accordo SEE.

(3)

Il protocollo 31 dell'accordo SEE contiene disposizioni specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.

(4)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea relative alla libera circolazione dei lavoratori, al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alle misure a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(5)

È pertanto opportuno modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che tale cooperazione estesa possa continuare oltre il 31 dicembre 2016.

(6)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. MIZZI


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.


PROGETTO

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2017

del

che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno proseguire la cooperazione tra le parti contraenti dell'accordo SEE per quanto riguarda le azioni dell'Unione finanziate dal bilancio generale dell'Unione europea in materia di libera circolazione dei lavoratori, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e azioni a favore dei migranti, ivi compresi i migranti dei paesi terzi.

(2)

È opportuno pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare dal 1o gennaio 2017,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5, paragrafi 5 e 13, del protocollo 31 dell'accordo SEE, le parole «e 2016» sono sostituite da «, 2016 e 2017».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

I segretari del Comitato misto SEE


(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]