20.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 156/34


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1089 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2017

che modifica l'allegato II della decisione 2006/766/CE per quanto concerne l'inserimento dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, della Georgia e della Repubblica di Kiribati nell'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di determinati prodotti della pesca destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2017) 4049]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale. Esso dispone in particolare che i prodotti di origine animale possono essere importati solo da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato in conformità a detto regolamento.

(2)

Il regolamento (CE) n. 854/2004 stabilisce inoltre che nel compilare o aggiornare gli elenchi occorre tener conto dei controlli dell'Unione eseguiti nei paesi terzi e delle garanzie offerte dalle autorità competenti dei paesi terzi per quanto riguarda la conformità o l'equivalenza alla normativa dell'Unione in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute degli animali specificate nel regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(3)

La decisione 2006/766/CE della Commissione (3) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e che sono pertanto in grado di garantire che tali prodotti rispettano le condizioni sanitarie fissate dalla normativa dell'Unione per tutelare la salute dei consumatori e possono di conseguenza essere esportati nell'Unione. In particolare, l'allegato II di detta decisione contiene un elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti della pesca destinati al consumo umano. L'elenco indica anche le limitazioni riguardanti tali importazioni da determinati paesi terzi.

(4)

Le autorità competenti dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Georgia hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in Georgia sono stati effettuati controlli dell'Unione che dimostrano che le autorità competenti forniscono garanzie adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Georgia possono essere inserite nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.

(5)

Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno chiesto alla Commissione l'autorizzazione ad importare prodotti della pesca nell'Unione. Le autorità competenti della Repubblica di Kiribati hanno fornito garanzie scritte considerate adeguate, come previsto all'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004. Sulla base delle informazioni disponibili e delle garanzie fornite, la Repubblica di Kiribati può essere inserita nell'elenco dell'allegato II della decisione 2006/766/CE per i prodotti della pesca.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/766/CE.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato II della decisione 2006/766/CE sono inserite le voci seguenti:

1)

tra la voce relativa a Grenada e quella relativa al Ghana:

«GE

Georgia»

 

2)

tra la voce relativa al Kenya e quella relativa alla Corea del Sud:

«KI

Repubblica di Kiribati»

 

3)

tra la voce relativa al Madagascar e quella relativa a Myanmar:

«MK

Ex Repubblica jugoslava di Macedonia (*1)

 

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

(2)  Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

(3)  Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53).

(*1)  Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese sarà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso a livello delle Nazioni Unite.»