13.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 149/85


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/995 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2017

che istituisce il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC)

[notificata con il numero C(2017) 3870]

(I testi in lingua ceca, danese, francese, greca, inglese, neerlandese, slovacca, slovena, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

L'Austria, il Belgio, la Repubblica ceca, la Danimarca, la Francia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, i Paesi Bassi, la Norvegia, il Regno Unito, la Slovacchia, la Slovenia, la Svezia e la Svizzera hanno chiesto alla Commissione di istituire il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (CESSDA ERIC). Essi hanno convenuto che il CESSDA ERIC sarà ospitato dalla Norvegia. La Confederazione svizzera ha reso nota la sua decisione di partecipare in un primo tempo al CESSDA ERIC in qualità di osservatore. Anche la Svizzera ha convenuto che il CESSDA ERIC sarà ospitato dalla Norvegia.

(2)

Poiché il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di lasciare l'Unione ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea, i trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la data della notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida di prorogare tale termine. Di conseguenza, e fatte salve le disposizioni dell'accordo di recesso, la presente decisione di esecuzione si applica solo fino al momento in cui il Regno Unito cessa di essere uno Stato membro.

(3)

Il regolamento (CE) n. 723/2009 è stato integrato nell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) con decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015 (2).

(4)

La Commissione, in ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 723/2009, ha valutato la domanda e ha concluso che soddisfa le disposizioni di tale regolamento.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 723/2009,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   È istituito il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali — consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca, denominato «CESSDA ERIC».

2.   Gli elementi fondamentali dello statuto del CESSDA ERIC figurano nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia, la Confederazione svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2017

Per la Commissione

Carlos MOEDAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 206 dell'8.8.2009, pag. 1.

(2)  Decisione del Comitato misto SEE n. 72/2015, del 20 marzo 2015, che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (GU L 129 del 19.5.2016, pag. 85).


ALLEGATO

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLO STATUTO DEL CESSDA ERIC

I seguenti articoli e paragrafi degli articoli dello statuto del CESSDA ERIC stabiliscono gli elementi essenziali in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 723/2009

1.   Funzione e attività

(articolo 2 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Il CESSDA ERIC è il fulcro di un'infrastruttura di ricerca distribuita che collega tra loro gli archivi di dati delle scienze sociali dei membri, degli osservatori e degli altri partner. Il CESSDA ERIC non mantiene archivi di dati propri.

2.

La funzione del CESSDA ERIC consiste nel fornire un'infrastruttura di ricerca distribuita e sostenibile che consenta ai ricercatori di condurre ricerche di elevata qualità nelle scienze sociali, in modo da contribuire alla produzione di soluzioni efficaci alle principali sfide della società odierna e facilitare l'insegnamento e l'apprendimento nel campo delle scienze sociali.

3.

Il CESSDA ERIC opera su una base non economica. Può tuttavia svolgere attività economiche limitate, a condizione che siano strettamente connesse alla sua funzione principale e non la ostacolino.

4.

Il CESSDA ERIC compie la propria funzione contribuendo allo sviluppo e al coordinamento di norme, protocolli e migliori pratiche professionali, comprese attività di formazione sulle migliori pratiche in materia di distribuzione dei dati e gestione dei dati. Il CESSDA ERIC, ove opportuno, integra anche nuove fonti di dati nell'infrastruttura.

5.

Il CESSDA ERIC promuove una più ampia partecipazione all'infrastruttura di ricerca. Al fine di agevolare l'adesione di paesi in cerca di sostegno per sviluppare ulteriormente i loro archivi di dati delle scienze sociali, il CESSDA ERIC avvia attività di formazione e scambi tra prestatori di servizi esistenti e potenziali.

2.   Denominazione e sede

(articolo 1 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Il Consorzio degli archivi europei di dati delle scienze sociali (CESSDA) assume la forma giuridica di un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC), istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 723/2009, ed è denominato CESSDA ERIC.

2.

Il CESSDA ERIC ha sede legale a Bergen (Norvegia).

3.   Durata e scioglimento

(articoli 22 e 23 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Il CESSDA ERIC esiste fino allo scioglimento in conformità dell'articolo 23.

2.

Scioglimento

a)

L'assemblea generale può, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, decidere di sciogliere il CESSDA ERIC.

b)

L'eventuale decisione di scioglimento è notificata dal CESSDA ERIC alla Commissione europea senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dall'adozione di detta decisione.

c)

Le attività restanti dopo l'estinzione dei debiti del CESSDA ERIC sono ripartite tra i membri proporzionalmente all'importo cumulato dei rispettivi contributi al CESSDA ERIC.

d)

Il CESSDA ERIC ne dà notifica alla Commissione senza indebito ritardo e in ogni caso entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di scioglimento.

e)

Il CESSDA ERIC cessa di esistere il giorno in cui la Commissione europea pubblica l'avviso corrispondente nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.   Responsabilità e assicurazioni

(articolo 20 dello statuto del CESSDA ERIC)

Responsabilità

a)

Il CESSDA ERIC è responsabile dei propri debiti.

b)

I membri e gli osservatori non sono responsabili in solido per i debiti del CESSDA ERIC.

c)

Il CESSDA ERIC sottoscrive le opportune assicurazioni a copertura dei rischi inerenti alla costituzione e al funzionamento della sua infrastruttura.

5.   Politica di accesso ai dati

(articolo 14 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

La politica di accesso ai dati del CESSDA ERIC è conforme alle raccomandazioni e agli orientamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) sull'accesso ai dati (principi e orientamenti per l'accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici dell'OCSE, 2007).

2.

I dati e i metadati finanziati con fondi pubblici detenuti dai prestatori di servizi, salvo se diversamente stabilito all'articolo 9, paragrafo 6, sono liberamente accessibili e gratuiti al punto di accesso per la ricerca e l'istruzione pubbliche e sono messi a disposizione in tempi rapidi.

3.

Tutte le raccolte di dati sono messe a disposizione da prestatori di servizi affinché vi abbiano accesso ricercatori autorizzati a fini di ricerca e istruzione pubbliche.

4.

I prestatori di servizi garantiscono l'anonimato degli interessati conformemente alle vigenti norme internazionali, europee e nazionali, nonché ai pertinenti quadri etici.

5.

I prestatori di servizi adottano procedure eque, aperte e trasparenti in materia di accesso ai dati e ai metadati in loro custodia.

6.

Il principio dell'accesso aperto sancito all'articolo 14, paragrafi 2 e 3 non obbliga un prestatore di servizi a condividere dati e metadati o raccolte di dati se ciò sarebbe in conflitto con la legislazione nazionale, con diritti di proprietà intellettuale o con altri validi motivi di diritto.

6.   Comitato consultivo scientifico

(articolo 10 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

L'assemblea generale nomina un comitato consultivo scientifico indipendente di almeno quattro e al massimo sette, scienziati eminenti, indipendenti ed esperti provenienti da paesi di tutto il mondo. La nomina del comitato consultivo scientifico si basa sulle raccomandazioni del direttore. Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico e il forum dei prestatori di servizi. Il mandato dei membri del comitato consultivo scientifico ha durata triennale. Può essere rinnovato una volta.

2.

Il direttore consulta il comitato consultivo scientifico almeno una volta l'anno circa la qualità scientifica dei servizi, delle politiche scientifiche e delle procedure e sui piani futuri in questi settori.

3.

Il comitato consultivo scientifico trasmette ogni anno una relazione scritta di attività all'assemblea generale, per il tramite del direttore. La relazione contiene una valutazione dei servizi offerti dal CESSDA ERIC agli utilizzatori dei dati. Il direttore presenta la relazione all'Assemblea generale con le proprie osservazioni ed eventuali raccomandazioni.

4.

Il comitato consultivo scientifico può chiedere al direttore di proporre all'assemblea generale di nominare nuovi membri del consiglio di amministrazione per garantirne una sufficiente rappresentatività di tutti i settori coperti dal CESSDA ERIC.

7.   Politica di divulgazione

(articolo 15 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

La politica di divulgazione del CESSDA ERIC è attuata attraverso la strategia di comunicazione.

2.

La politica di divulgazione copre i risultati di tutte le attività finanziate dal CESSDA ERIC ed è liberamente accessibile, salvo nei casi in cui diritti di proprietà intellettuale preesistenti non lo consentano.

3.

Tutti i documenti tecnici e tutte le politiche, le procedure di base e le relazioni di monitoraggio sono resi pubblici sul sito Internet del CESSDA ERIC.

4.

Tutti i documenti relativi all'adempimento degli obblighi dei prestatori di servizi sono pubblicate dai prestatori stessi.

8.   Proprietà intellettuale

(articolo 16 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Nell'ambito dello statuto, per «proprietà intellettuale» si intende la proprietà intellettuale secondo la definizione contenuta nell'articolo 2 della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), sottoscritta il 14 luglio 1967.

2.

Riguardo alle questioni relative alla proprietà intellettuale, le relazioni tra membri, osservatori e prestatori di servizi sono disciplinate dal diritto nazionale vigente e dalle norme e dai regolamenti internazionali pertinenti.

3.

La proprietà intellettuale che i membri o i prestatori di servizi forniscono al CESSDA ERIC resta di proprietà del titolare originario.

4.

La proprietà intellettuale originata da attività finanziate dal CESSDA ERIC (per contributo diretto o in natura) appartiene al CESSDA ERIC. Il CESSDA ERIC può rinunciare, in tutto o in parte, ai suoi diritti a favore del membro, dell'osservatore o del prestatore di servizi che ha generato i diritti di proprietà intellettuale.

9.   Organico

(articolo 17 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Il CESSDA ERIC si conforma al principio delle pari opportunità in materia di occupazione. Le posizioni in organico di ambito scientifico sono coperte previo annuncio a livello internazionale.

2.

Fatte salve le disposizioni della legislazione nazionale, ciascun membro, nell'ambito della propria giurisdizione, fa quanto in suo potere per agevolare la circolazione e il soggiorno dei cittadini dei paesi membri impegnati nelle attività del CESSDA ERIC e dei loro familiari.

10.   Appalti

(articolo 21 dello statuto del CESSDA ERIC)

1.

Il CESSDA ERIC tratta i candidati e gli offerenti degli appalti in modo imparziale e non discriminatorio, indipendentemente dal fatto che siano o no stabiliti nell'Unione europea. La politica del CESSDA ERIC in materia di appalti pubblici rispetta i principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza.

2.

Gli appalti indetti dai membri e dagli osservatori finalizzati alle attività del CESSDA ERIC si svolgono in modo da tenere in debito conto i bisogni del CESSDA ERIC, e sono conformi ai requisiti tecnici e alle specifiche determinati dal pertinente organo del CESSDA ERIC.