2.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 142/97 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/947 DEL CONSIGLIO
del 18 maggio 2017
relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria e che sostituisce le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
considerando che:
(1) |
A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione. |
(2) |
L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota. |
(3) |
Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli in Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria. |
(4) |
Con l'adozione della decisione 2010/559/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 settembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(5) |
Con l'adozione della decisione 2011/387/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Slovenia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 28 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(6) |
Con l'adozione della decisione 2011/547/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 12 settembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(7) |
Con l'adozione della decisione 2012/236/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 26 aprile 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(8) |
Con l'adozione della decisione 2012/664/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Svezia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(9) |
Con l'adozione della decisione 2012/713/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(10) |
Con l'adozione della decisione 2013/230/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(11) |
Con l'adozione della decisione 2013/692/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 novembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(12) |
Con l'adozione della decisione 2014/264/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 6 maggio 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI. |
(13) |
Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura. |
(14) |
Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione. |
(15) |
Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
(16) |
Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE. |
(17) |
Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI. |
(18) |
L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Finlandia, Slovenia, Romania, Polonia, Svezia, Lituania, Bulgaria, Slovacchia e Ungheria al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI. |
(19) |
La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI. |
(20) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, la Finlandia, la Slovenia, la Romania, la Polonia, la Svezia, la Lituania, la Bulgaria, la Slovacchia e l'Ungheria continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 2
1. Le decisioni 2010/559/UE, 2011/387/UE, 2011/547/UE, 2012/236/UE, 2012/664/UE, 2012/713/UE, 2013/230/UE, 2013/692/UE e 2014/264/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
La presente decisione si applica conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017
Per il Consiglio
Il presidente
C. ABELA
(1) GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.
(2) Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).
(4) Decisione 2010/559/UE del Consiglio, del 13 settembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Finlandia (GU L 245 del 17.9.2010, pag. 34).
(5) Decisione 2011/387/UE del Consiglio, del 28 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Slovenia (GU L 173 dell'1.7.2011, pag. 9).
(6) Decisione 2011/547/UE del Consiglio, del 12 settembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Romania (GU L 242 del 20.9.2011, pag. 8).
(7) Decisione 2012/236/UE del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia (GU L 118 del 3.5.2012, pag. 8).
(8) Decisione 2012/664/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Svezia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 44).
(9) Decisione 2012/713/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Lituania (GU L 323 del 22.11.2012, pag. 17).
(10) Decisione 2013/230/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Bulgaria (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 12).
(11) Decisione 2013/692/UE del Consiglio, del 19 novembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati d'immatricolazione dei veicoli con la Slovacchia (GU L 319 del 29.11.2013, pag. 7).
(12) Decisione 2014/264/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli in Ungheria (GU L 137 del 12.5.2014, pag. 7).