2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/93


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/946 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia e che sostituisce le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di scambio di dati dattiloscopici in Slovacchia, in Bulgaria, in Francia, nella Repubblica ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Ungheria, a Cipro, in Estonia, a Malta, in Romania e in Finlandia.

(4)

Con l'adozione della decisione 2010/682/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che la Slovacchia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dall'8 novembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2010/758/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che la Bulgaria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 2 dicembre 2010 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2011/355/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che la Francia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 giugno 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

Con l'adozione della decisione 2011/434/UE del Consiglio (7), il Consiglio ha concluso che la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 19 luglio 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(8)

Con l'adozione della decisione 2011/888/UE del Consiglio (8), il Consiglio ha concluso che la Lituania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 dicembre 2011 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(9)

Con l'adozione della decisione 2012/46/UE del Consiglio (9), il Consiglio ha concluso che i Paesi Bassi hanno attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 23 gennaio 2012 sono autorizzati a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(10)

Con l'adozione della decisione 2012/446/UE del Consiglio (10), il Consiglio ha concluso che l'Ungheria ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 24 luglio 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(11)

Con l'adozione della decisione 2012/672/UE del Consiglio (11), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 25 ottobre 2012 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(12)

Con l'adozione della decisione 2012/710/UE del Consiglio (12), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 13 novembre 2012 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(13)

Con l'adozione della decisione 2013/153/UE del Consiglio (13), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 marzo 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(14)

Con l'adozione della decisione 2013/229/UE del Consiglio (14), il Consiglio ha concluso che la Romania ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 14 maggio 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(15)

Con l'adozione della decisione 2013/792/UE del Consiglio (15), il Consiglio ha concluso che la Finlandia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 16 dicembre 2013 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 9 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(16)

Nella sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha sostenuto che l'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI istituisce illegittimamente un requisito di unanimità per l'adozione di misure necessarie ad attuare tale decisione. Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE erano state adottate sulla base dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI e sono pertanto inficiate da un vizio di procedura.

(17)

Al fine di garantire la certezza giuridica della ricezione e trasmissione di dati personali ai sensi della decisione 2008/615/GAI per quanto riguarda gli Stati membri interessati dalle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE, tali decisioni dovrebbero essere sostituite dalla presente decisione.

(18)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI, le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

(19)

Per lo stesso motivo, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE.

(20)

Inoltre, gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(21)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati dattiloscopici relativamente a Slovacchia, Bulgaria, Francia, Repubblica ceca, Lituania, Paesi Bassi, Ungheria, Cipro, Estonia, Malta, Romania e Finlandia al fine di consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

(22)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(23)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Slovacchia, la Bulgaria, la Francia, la Repubblica ceca, la Lituania, i Paesi Bassi, l'Ungheria, Cipro, l'Estonia, Malta, la Romania e la Finlandia continuano ad aver diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 9 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2010/682/UE, 2010/758/UE, 2011/355/UE, 2011/434/UE, 2011/888/UE, 2012/46/UE, 2012/446/UE, 2012/672/UE, 2012/710/UE, 2013/153/UE, 2013/229/UE e 2013/792/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di tali decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2010/682/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Slovacchia (GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 58).

(5)  Decisione 2010/758/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Bulgaria (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 43).

(6)  Decisione 2011/355/UE del Consiglio, del 9 giugno 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Francia (GU L 161 del 21.6.2011, pag. 23).

(7)  Decisione 2011/434/UE del Consiglio, del 19 luglio 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca (GU L 190 del 21.7.2011, pag. 72).

(8)  Decisione 2011/888/UE del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Lituania (GU L 344 del 28.12.2011, pag. 38).

(9)  Decisione 2012/46/UE del Consiglio, del 23 gennaio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nei Paesi Bassi (GU L 26 del 28.1.2012, pag. 32).

(10)  Decisione 2012/446/UE del Consiglio, del 24 luglio 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Ungheria (GU L 202 del 28.7.2012, pag. 23).

(11)  Decisione 20012/672/UE del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Cipro (GU L 302 del 31.10.2012, pag. 11).

(12)  Decisione 2012/710/UE del Consiglio, del 13 novembre 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Estonia (GU L 321 del 20.11.2012, pag. 61).

(13)  Decisione 2013/153/UE del Consiglio, del 21 marzo 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici a Malta (GU L 86 del 26.3.2013, pag. 21.)

(14)  Decisione 2013/229/UE del Consiglio, del 14 maggio 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Romania (GU L 138 del 24.5.2013, pag. 11).

(15)  Decisione 2013/792/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici in Finlandia (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 103).