2.6.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 142/84


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/943 DEL CONSIGLIO

del 18 maggio 2017

relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia e che sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l'articolo 33,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che:

(1)

A norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI, la trasmissione di dati personali ai sensi di tale decisione può avvenire solo dopo l'attuazione delle disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 di tale decisione nella legislazione nazionale dei territori degli Stati membri interessati alla trasmissione.

(2)

L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI del Consiglio (3) dispone che la verifica del rispetto della condizione di cui al considerando 1 relativamente allo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI debba essere effettuata sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario, una visita di valutazione e un'esperienza pilota.

(3)

Sono state presentate al Consiglio le relazioni globali di valutazione che sintetizzano i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota in materia di dati di immatricolazione dei veicoli a Malta, a Cipro e in Estonia.

(4)

Con l'adozione della decisione 2014/731/UE del Consiglio (4), il Consiglio ha concluso che Malta ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 9 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(5)

Con l'adozione della decisione 2014/743/UE del Consiglio (5), il Consiglio ha concluso che Cipro ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzato a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(6)

Con l'adozione della decisione 2014/744/UE del Consiglio (6), il Consiglio ha concluso che l'Estonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e dal 21 ottobre 2014 è autorizzata a ricevere e trasmettere dati personali conformemente all'articolo 12 di tale decisione e ha altresì concluso che la relazione di valutazione è stata approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI.

(7)

La presente decisione sostituisce le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE, che sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea («Corte») con la sentenza del 22 settembre 2016 nelle cause riunite C-14/15 e C-116/15. In tale sentenza la Corte ha disposto il mantenimento degli effetti delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE fino all'entrata in vigore di nuovi atti diretti a sostituirle. Pertanto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti.

(8)

Al fine di garantire la ricezione e la trasmissione continue di dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, l'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe lasciare impregiudicata la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato dagli Stati membri a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE. Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE dovrebbero rimanere autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

(9)

L'articolo 33 della decisione 2008/615/GAI conferisce al Consiglio competenze di esecuzione al fine di adottare le misure necessarie per l'attuazione di tale decisione, in particolare per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati personali previste dalla decisione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio di tali competenze di esecuzione ed è stata seguita la relativa procedura, dovrebbe essere adottata una decisione di esecuzione relativa allo scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli relativamente a Malta, Cipro ed Estonia al fine di sostituire le decisioni annullate 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE e consentire a tali Stati membri di continuare a ricevere e trasmettere dati personali ai sensi dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

(10)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI.

(11)

Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2008/615/GAI e pertanto partecipano all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2008/615/GAI,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata dei dati di immatricolazione dei veicoli, Malta, Cipro e l'Estonia continuano ad avere diritto di ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 2

1.   Le decisioni 2014/731/UE, 2014/743/UE e 2014/744/UE cessano di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione, fatta salva la validità dello scambio automatizzato di dati effettuato a norma di dette decisioni dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri che hanno ottenuto i dati personali a norma delle decisioni di cui al paragrafo 1 rimangono autorizzati a trattare ulteriormente tali dati a livello nazionale o tra Stati membri ai fini di cui all'articolo 26 della decisione 2008/615/GAI.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

C. ABELA


(1)  GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

(2)  Parere del 5 aprile 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).

(4)  Decisione 2014/731/UE del Consiglio, del 9 ottobre 2014, relativa all'avvio a Malta dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 302 del 22.10.2014, pag. 56).

(5)  Decisione 2014/743/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio a Cipro dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 100).

(6)  Decisione 2014/744/UE del Consiglio, del 21 ottobre 2014, relativa all'avvio in Estonia dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 102).