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24.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/35 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/889 DELLA COMMISSIONE
del 23 maggio 2017
che identifica l'Unione delle Comore come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (1), in particolare l'articolo 31,
considerando quanto segue:
1. INTRODUZIONE
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1005/2008 («regolamento INN») istituisce un regime dell'Unione per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («pesca INN»). |
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(2) |
Il capo VI del regolamento INN stabilisce la procedura concernente l'identificazione dei paesi terzi non cooperanti, i provvedimenti da adottare in relazione ai paesi identificati come paesi terzi non cooperanti, l'elaborazione di un elenco dei paesi non cooperanti, la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti, la pubblicità dell'elenco dei paesi non cooperanti e le misure di emergenza. |
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(3) |
A norma dell'articolo 31 del regolamento INN, la Commissione è tenuta a identificare i paesi terzi che considera paesi non cooperanti nella lotta contro la pesca INN. Possono essere identificati come non cooperanti i paesi terzi che non adempiano all'obbligo ad essi imposto dal diritto internazionale, nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
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(4) |
L'identificazione dei paesi terzi non cooperanti è basata sull'esame di tutte le informazioni indicate all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN. |
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(5) |
A norma dell'articolo 33 del regolamento INN, il Consiglio deve elaborare un elenco dei paesi non cooperanti. A tali paesi si applicano le misure di cui all'articolo 38 del regolamento INN. |
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(6) |
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento INN, i prodotti della pesca possono essere importati nell'Unione solo se accompagnati da un certificato di cattura conforme a tale regolamento. |
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(7) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento INN, i certificati di cattura convalidati da un determinato Stato di bandiera possono essere accettati solo se detto Stato notifica alla Commissione le proprie disposizioni in materia di attuazione, controllo ed esecuzione delle leggi, dei regolamenti e delle misure di conservazione e di gestione applicabili ai propri pescherecci. |
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(8) |
L'Unione delle Comore (in seguito denominata le «Comore») non ha presentato alla Commissione la notifica come Stato di bandiera a norma dell'articolo 20 del regolamento INN. |
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(9) |
A norma dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento INN, la Commissione coopera sul piano amministrativo con i paesi terzi su questioni attinenti all'attuazione delle disposizioni di detto regolamento in materia di certificazione delle catture. |
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(10) |
Sulla base delle informazioni di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento INN, la Commissione ha ritenuto che esistano forti indicazioni del fatto che l'Unione delle Comore abbia omesso di adempiere agli obblighi, ad essa incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di adottare misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
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(11) |
In conformità all'articolo 32 del regolamento INN, la Commissione ha pertanto deciso, con la decisione del 1o ottobre 2015 (2), di notificare alle Comore la possibilità di essere identificate come paese terzo non cooperante ai sensi del regolamento INN. |
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(12) |
Nella decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incluso le informazioni relative ai fatti essenziali e alle considerazioni alla base di tale eventuale identificazione. |
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(13) |
La decisione è stata notificata alle Comore unitamente a una lettera che le invita ad attuare, in stretta collaborazione con la Commissione, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate. |
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(14) |
La Commissione ha in particolare invitato le Comore: i) ad adottare tutte le misure necessarie per attuare le azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; ii) a valutare l'attuazione delle azioni contenute nel piano d'azione proposto dalla Commissione; e iii) a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione una relazione dettagliata che valuti l'attuazione di ciascuna azione per quanto riguarda, fra l'altro, l'efficacia individuale e/o collettiva nel garantire un sistema di controllo della pesca conforme agli obblighi che incombono al paese a norma del diritto internazionale, nella sua qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
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(15) |
Alle Comore è stata data la possibilità di rispondere, oralmente o per iscritto, ai rilievi formulati nella decisione del 1o ottobre 2015 nonché ad altre informazioni pertinenti comunicate dalla Commissione e di presentare prove atte a confutare o completare i fatti riportati nella decisione del 1o ottobre 2015. Alle Comore è stato assicurato il diritto di chiedere o comunicare informazioni supplementari. |
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(16) |
Con la decisione e la lettera del 1o ottobre 2015 la Commissione ha avviato un processo di dialogo con le Comore, precisando che, in linea di principio, un periodo di sei mesi sarebbe stato a suo avviso sufficiente per raggiungere un accordo. |
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(17) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni giudicate necessarie. Le osservazioni scritte e orali presentate dalle Comore in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015 sono state esaminate e prese in considerazione. Le Comore sono state tenute al corrente, oralmente o per iscritto, delle considerazioni della Commissione. |
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(18) |
Alla luce degli elementi raccolti, illustrati nei considerando da (37) a (93), la Commissione ritiene che le Comore non abbiano sufficientemente fatto fronte alle carenze e ai motivi di preoccupazione rilevati nella decisione del 1o ottobre 2015. Le Comore non hanno nemmeno pienamente attuato le misure proposte nel relativo piano d'azione. |
2. PROCEDURA RELATIVA ALLE COMORE
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(19) |
Il 1o ottobre 2015 la Commissione ha notificato alle Comore, a norma dell'articolo 32 del regolamento INN, che stava valutando la possibilità di identificarle come paese terzo non cooperante (3). |
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(20) |
La Commissione ha proposto alle Comore di attuare, in stretta collaborazione con i suoi servizi, un piano d'azione inteso ad ovviare alle carenze individuate nella decisione del 1o ottobre 2015. |
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(21) |
Le principali carenze identificate dalla Commissione erano collegate a diverse lacune nell'attuazione degli obblighi di diritto internazionale, connesse nella fattispecie all'adozione di un quadro giuridico adeguato e di procedure adeguate di registrazione e di concessione delle licenze, alla gestione del registro delle Comore, alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana e con i paesi terzi in cui operano navi comoriane, alla mancanza di un adeguato ed efficace monitoraggio e di un sistema di sanzioni dissuasivo. Le altre carenze identificate riguardavano, più in generale, la conformità agli obblighi internazionali, tra cui le raccomandazioni e le risoluzioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). È stata inoltre identificata la mancanza di coerenza con le raccomandazioni e le risoluzioni emanate da organismi competenti, come il piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e le linee volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Tale mancanza di coerenza con raccomandazioni e risoluzioni non vincolanti è stata tuttavia ritenuta un elemento di prova supplementare e non una base per l'identificazione. |
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(22) |
Il 5 gennaio 2016 la Commissione ha tenuto una conferenza telefonica con le autorità delle Comore per sottolineare quanto era importante che le Comore reagissero alla decisione del 1o ottobre 2015. |
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(23) |
Con lettera del 6 gennaio 2016, trasmessa alla Commissione il 29 gennaio 2016, le Comore hanno informato la Commissione in merito al quadro istituzionale posto in essere per rimediare alle carenze individuate nella decisione del 1o ottobre 2015. Tale lettera era accompagnata da documenti giustificativi. |
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(24) |
Il 16 marzo 2016 si sono svolte a Bruxelles consultazioni tra la Commissione e le Comore. Nel corso di tale riunione le Comore hanno in particolare espresso il loro impegno a risolvere i problemi connessi alla gestione del registro. Nella stessa occasione tale paese ha fornito un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore. |
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(25) |
Il 31 marzo 2016 le autorità delle Comore hanno emanato un decreto ministeriale che istituisce un comitato congiunto tra le autorità incaricate dell'immatricolazione delle navi e le autorità responsabili della pesca. Il 2 aprile 2016 le Comore hanno trasmesso un progetto di circolare sulla gestione del registro, cui la Commissione ha risposto con lettera del 13 aprile 2016. |
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(26) |
Il 30 aprile 2016 e il 2 maggio 2016 le Comore hanno inoltrato per via elettronica i documenti seguenti: i) una lettera che illustra le misure preliminari adottate con riguardo alla gestione del registro delle Comore e della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate; ii) una versione modificata della circolare, firmata il 25 aprile 2016, che sospende la registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; iii) un elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quello fornito in data 16 marzo 2016; iv) copia delle lettere inviate a tre organismi regionali di pesca che coprono settori in cui operavano navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate; e v) copia di una lettera di assistenza giuridica inviata a un paese terzo. A tale trasmissione per via elettronica ha fatto seguito il ricevimento, in data 18 maggio 2016, della versione cartacea di alcuni dei documenti. Quest'ultima trasmissione comprendeva anche i seguenti documenti: i) una lettera di accompagnamento e di spiegazione; ii) un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati; e iii) un certificato di registrazione provvisoria non firmato. La Commissione ha reagito a tali comunicazioni per via elettronica il 31 maggio 2016 e con lettera del 13 giugno 2016. In tali comunicazioni la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità che le Comore adottino opportune misure supplementari per quanto riguarda la flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate, in particolare per quanto riguarda le misure di esecuzione e la cooperazione con gli Stati membri, con le autorità costiere e portuali competenti dei paesi terzi e con gli organismi regionali di pesca. La Commissione ha inoltre sottolineato che un certo numero di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate possono essere state autorizzate a battere bandiera delle Comore dopo la sospensione della registrazione approvata dalla circolare firmata il 25 aprile 2016. |
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(27) |
Il 31 maggio 2016 le Comore hanno trasmesso i seguenti documenti: i) un piano d'azione basato su quello proposto dalla Commissione; ii) un progetto di modifiche del quadro giuridico che disciplina la pesca, compreso il sistema sanzionatorio; e iii) una sintesi degli obblighi delle Comore a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera. |
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(28) |
In molteplici occasioni, in particolare l'8 giugno 2016, il 21 giugno 2016, il 28 giugno 2016 e il 29 giugno 2016, i servizi della Commissione hanno spiegato alle Comore, sia per iscritto sia oralmente, l'importanza di ottenere una reazione alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016. |
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(29) |
Il 7 luglio 2016 e l'11 luglio 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle Comore di ulteriori scambi tra le autorità comoriane e un organismo regionale di pesca sulla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. In tale occasione le Comore hanno fornito un nuovo elenco di navi adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che risultano battere bandiera delle Comore, diverso da quelli sopra menzionati. |
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(30) |
Con lettera del 20 luglio 2016 la Commissione ha proposto alle autorità comoriane di effettuare una visita nelle Comore. |
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(31) |
Le autorità delle Comore hanno reagito alle comunicazioni della Commissione del 31 maggio 2016 e del 13 giugno 2016 con lettera del 20 luglio 2016 ricordando che, conformemente alle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR, del 15 aprile 2015, le navi comoriane non possono operare al di fuori della zona economica esclusiva (ZEE) comoriana senza un'autorizzazione delle autorità delle Comore e che le navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate non possono svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori dell'area di competenza della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC). Le Comore hanno inoltre chiesto l'assistenza della Commissione, tra l'altro, per informare le autorità competenti degli Stati membri in merito alla situazione della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate e invitarle a comunicare loro tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono sulle attività di tali navi. La Commissione ha risposto alle Comore il 27 luglio 2016 e 28 luglio 2016, fornendo le informazioni richieste e chiedendo alcuni chiarimenti. Il 5 agosto 2016 la Commissione ha inoltre trasmesso per iscritto alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni fornite dalle Comore. |
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(32) |
L'11 agosto 2016 le Comore hanno trasmesso il verbale della prima riunione del comitato congiunto tra le autorità incaricate della registrazione delle navi e le autorità responsabili della pesca, svoltasi il 2 agosto 2016. La raccomandazione principale scaturita dalla riunione consisteva nel concedere un periodo di tolleranza di sei mesi alle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate battenti bandiera comoriana che operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità del paese nonché a quelle che operavano al di fuori della zona di competenza della IOTC. Obiettivo del periodo di tolleranza è informare gli operatori di tali navi dei loro obblighi ai sensi del quadro giuridico delle Comore in materia di pesca. |
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(33) |
Il 18 agosto 2016 la Commissione è stata inoltre informata dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'esistenza di una circolare firmata l'8 agosto 2016 dall'amministrazione comoriana incaricata della registrazione delle navi. Tale circolare, fra l'altro, abrogava la sospensione della registrazione sotto bandiera comoriana delle navi adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate. |
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(34) |
A partire dal maggio 2016 la Commissione è stata anche pienamente informata in merito alle richieste di assistenza reciproca inviate, nel quadro dell'articolo 51 del regolamento INN, dalle autorità competenti degli Stati membri alle autorità delle Comore e di altri paesi terzi riguardanti la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate, nonché alle risposte fornite da tali autorità. La Commissione ha anche ricevuto informazioni sulla situazione e sulle attività di tale flotta da altre fonti, compresi paesi terzi. Tali informazioni sono state considerate come elementi di prova. |
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(35) |
La Commissione ha reso visita alle autorità delle Comore dal 23 al 26 agosto 2016. Nel corso della visita le autorità comoriane hanno avuto la possibilità di informare la Commissione in merito agli sviluppi più recenti. Il 30 agosto 2016 e il 2 settembre 2016 la Commissione ha inviato alle Comore informazioni di follow-up e richieste supplementari di informazioni e di documenti. Le autorità delle Comore hanno accusato ricevimento di tali comunicazioni, rispettivamente, il 2 settembre 2016 e il 4 settembre 2016. |
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(36) |
Con lettera del 28 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato alle autorità comoriane informazioni su 21 trasbordi in mare cui hanno partecipato navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate svoltisi tra aprile e giugno 2016 al largo delle coste dell'Africa occidentale. In tale comunicazione la Commissione ha ribadito le sue preoccupazioni per quanto riguarda le questioni connesse alla gestione del registro delle Comore. |
3. IDENTIFICAZIONE DELLE COMORE COME PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(37) |
A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento INN, la Commissione ha esaminato la conformità delle Comore agli obblighi internazionali ad esse spettanti in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione, alla luce delle conclusioni formulate nella decisione del 1o ottobre 2015 e delle pertinenti informazioni trasmesse dalle Comore, del piano d'azione proposto nonché delle misure adottate per porre rimedio alla situazione. Ai fini di tale esame la Commissione ha preso in considerazione i parametri elencati all'articolo 31, paragrafi da 4 a 7, del regolamento INN. |
3.1. Misure adottate in relazione alla ricorrenza di pescherecci e di flussi commerciali INN (articolo 31, paragrafo 4, del regolamento INN)
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(38) |
Come sottolineato nel considerando 36 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha constatato che le Comore sono venute meno agli obblighi che loro incombono a norma del diritto internazionale, in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, in relazione ai pescherecci INN e alla pesca INN svolta o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e non hanno impedito l'accesso di prodotti ittici provenienti dalla pesca INN al proprio mercato. |
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(39) |
I considerando da 20 a 23 della decisione del 1o ottobre 2015 stabiliscono che circa 20 navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate sono state coinvolte in attività di pesca INN nel periodo dal 2010 al 2015. La Commissione ha in particolare accertato che tali navi operavano al di fuori della ZEE delle Comore senza l'autorizzazione e il controllo delle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. Tale situazione è in contrasto con le raccomandazioni di cui al punto 45 del piano d'azione internazionale contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata delle Nazioni Unite (IPOA-INN) e all'articolo 8.2.2 del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (codice di condotta della FAO), secondo cui gli Stati di bandiera dovrebbero assicurare che le navi autorizzate a battere la loro bandiera operanti al di fuori delle acque territoriali siano in possesso di un'autorizzazione in corso di validità. Vengono inoltre disattese le raccomandazioni di cui ai punti 29 e 30 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC. |
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(40) |
Gli elementi di prova raccolti dalla Commissione dopo l'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 indicano che non si è prodotto alcun cambiamento nella situazione descritta nel considerando 39. |
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(41) |
In base alle informazioni raccolte, in particolare dagli Stati membri e dalle autorità costiere e portuali competenti di paesi terzi, la Commissione ha riscontrato diversi casi di trasbordi in mare cui hanno partecipato le navi di cui al considerando 39, mentre, come descritto nel considerando 60, le Comore hanno fornito dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle loro autorità. Tali operazioni hanno pertanto avuto luogo senza essere state autorizzate dalle autorità delle Comore. Ciò è in contrasto con il punto 49 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in base al quale gli Stati di bandiera dovrebbero garantire che tutte le loro navi partecipanti a trasbordi dispongano di un'autorizzazione preventiva rilasciata dallo Stato di bandiera e riferiscano al riguardo alle autorità nazionali. |
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(42) |
La Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento INN, ha esaminato anche le misure adottate dalle Comore per quanto riguarda l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Il piano d'azione internazionale contro la pesca INN fornisce orientamenti su misure di mercato concordate a livello internazionale volte a contribuire alla riduzione o all'eliminazione degli scambi di pesci e di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. Esso raccomanda, al punto 71, che gli Stati adottino opportune disposizioni per migliorare la trasparenza dei loro mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca. Analogamente, il codice di condotta della FAO illustra, in particolare all'articolo 11, le buone pratiche per le attività successive alla raccolta e per un commercio internazionale responsabile. L'articolo 11.1.11 di tale codice di condotta invita gli Stati a garantire che gli scambi internazionali e nazionali di pesci e prodotti della pesca si svolgano secondo pratiche corrette di conservazione e di gestione, grazie a un più efficace sistema di identificazione dell'origine di tali prodotti. |
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(43) |
Come stabilito nel considerando 23 della decisione del 1o ottobre 2015, le Comore non sono in grado di fornire informazioni sulle specie catturate dalla flotta di pesca nazionale né sui flussi commerciali di tali catture. Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha ritenuto che non siano stati compiuti progressi in relazione ai fatti descritti nei considerando 23 e 33 della decisione del 1o ottobre 2015, concernenti la mancanza di controllo da parte delle autorità delle Comore sulle navi comoriane operanti al di fuori della ZEE delle Comore per quanto riguarda le loro attività di pesca, gli sbarchi e i trasbordi. Le Comore non erano pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati e consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. |
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(44) |
A tale riguardo si fa notare che la tracciabilità dei prodotti è ostacolata anche dalla scarsa trasparenza delle procedure di registrazione e di concessione di licenze delle Comore e dalla mancanza di cooperazione interna e di condivisione delle informazioni, come descritto nel considerando 24 della decisione del 1o ottobre 2015. |
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(45) |
Non disponendo di dati adeguati, le Comore non sono in grado di garantire un'adeguata tracciabilità dei prodotti ittici e quindi di impedire che vengano commercializzati prodotti della pesca provenienti da attività INN. Tenuto conto dell'accertata mancanza di un sistema di tracciabilità e della mancanza di informazioni a disposizione delle autorità comoriane sul pesce sbarcato o trasbordato dai pescherecci battenti bandiera comoriana, le Comore hanno omesso di impedire che prodotti della pesca provenienti da attività INN siano sbarcati nei loro porti, con il conseguente rischio che tali prodotti possano accedere al mercato. La Commissione non può quindi garantire che i prodotti della pesca commercializzati in tale paese non provengano dalla pesca INN. A tale riguardo le Comore non hanno tenuto conto delle raccomandazioni di cui al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che raccomanda agli Stati di bandiera di assicurare un monitoraggio, un controllo e una sorveglianza esaustivi ed efficaci delle operazioni di pesca, dal loro inizio alla destinazione finale passando per il luogo di sbarco. |
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(46) |
Dall'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 le Comore non hanno introdotto alcuna misura correttiva appropriata per porre rimedio alla situazione di cui sopra. Le Comore non sono pertanto in grado di garantire la trasparenza dei propri mercati in modo da consentire la tracciabilità dei prodotti della pesca, come stabilito al punto 71 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e all'articolo 11.1.11 del codice di condotta della FAO. |
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(47) |
Alla luce dei considerando da 20 a 35 della decisione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi loro incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione riguardo ai pescherecci INN e alla pesca INN praticata o coadiuvata da pescherecci battenti la loro bandiera o da loro cittadini e che non abbiano preso provvedimenti sufficienti per impedire l'accesso al proprio mercato di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN. |
3.2. Mancata cooperazione e esecuzione (articolo 31, paragrafo 5, del regolamento INN)
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(48) |
Come indicato nei considerando da 37 a 41 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore hanno collaborato efficacemente con la Commissione sulle indagini e le attività correlate. |
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(49) |
Dopo l'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 la Commissione ha incontrato difficoltà nell'instaurare una cooperazione con le autorità delle Comore. L'affidabilità delle loro risposte era altresì compromessa dalla trasmissione di risposte parziali, che contenevano informazioni contraddittorie e dimostravano una scarsa capacità di reazione. |
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(50) |
La Commissione ha inoltre colto l'occasione della sua visita alle Comore nell'agosto 2016 per invitare le autorità delle Comore a fornire un certo numero di documenti. Fino all'adozione della presente decisione e nonostante un sollecito inviato alle autorità delle Comore il 2 settembre 2016, la Commissione non ha ricevuto tali documenti. |
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(51) |
Inoltre ai documenti trasmessi alla Commissione in relazione al piano d'azione, a seguito della decisione del 1o ottobre 2015, non è stato dato alcun seguito concreto. |
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(52) |
Alla luce della situazione descritta nei considerando 33, 34 e 50, la Commissione ha anche stabilito che alcune informazioni essenziali non le erano state comunicate. |
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(53) |
La mancata cooperazione è aggravata dalla mancanza di coordinamento all'interno dell'amministrazione comoriana, tra l'autorità incaricata della registrazione delle navi e l'autorità responsabile della pesca, lacuna che è stata riconosciuta dalle autorità comoriane durante la visita della Commissione dell'agosto 2016. A tale riguardo la Commissione ha constatato che i progressi su questa grave lacuna sono stati scarsi o inesistenti dall'adozione della decisione del 1o ottobre 2015 e che informazioni essenziali non erano state condivise all'interno dell'amministrazione comoriana. |
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(54) |
Inoltre, nel valutare l'osservanza globale degli obblighi spettanti alle Comore in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione, la Commissione, come indicato nel considerando 42 della decisione del 1o ottobre 2015, ha anche esaminato se tale paese coopera con altri Stati nella lotta contro la pesca INN. |
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(55) |
Come evidenziato nei considerando da 39 a 41, la Commissione ha stabilito che navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate operano al di fuori della ZEE delle Comore e nella zona di competenza della IOTC, in particolare nell'Atlantico orientale. La Commissione riconosce i tentativi compiuti dalle Comore per instaurare canali di cooperazione con i paesi dell'Atlantico orientale attraverso gli organismi regionali di pesca che coprono zone nelle quali operano navi comoriane. Le Comore hanno spiegato che sono state prese iniziative per entrare in contatto diretto con i paesi terzi in cui operano navi comoriane e la Commissione ha proposto alcune soluzioni per agevolare questi contatti. La Commissione, tuttavia, non ha ancora ricevuto informazioni su possibili scambi. |
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(56) |
Si ricorda che, secondo il considerando 34, le autorità competenti degli Stati membri hanno inviato alle autorità delle Comore richieste di assistenza reciproca per quanto riguarda la situazione e le attività delle navi comoriane adibite alla pesca o ad attività a questa correlate. La Commissione è stata inoltre informata del fatto che anche alcuni paesi terzi hanno preso iniziative analoghe. La Commissione ha tuttavia rilevato che il livello inadeguato di cooperazione delle autorità comoriane nei loro contatti con la Commissione si riflette anche nelle richieste di assistenza reciproca. Questa situazione ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti dei paesi interessati nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane. |
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(57) |
La situazione descritta nei considerando da 54 a 56 indica che le Comore non hanno effettivamente cooperato e coordinato attività con gli Stati in cui operano loro navi nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, in linea con il punto 28 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. In particolare, come stabilito al punto 31 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, in qualità di Stato di bandiera le Comore dovrebbero stipulare intese o accordi e cooperare con altri Stati per garantire il rispetto delle leggi vigenti e delle misure di conservazione e di gestione adottate a livello nazionale, regionale o internazionale. |
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(58) |
Come indicato nel considerando 44 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato se le Comore avevano adottato misure di esecuzione efficaci nei confronti degli operatori responsabili di attività pesca INN e se erano state irrogate sanzioni sufficientemente severe da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali pratiche. |
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(59) |
Le prove disponibili confermano che le Comore non hanno ottemperato ai propri obblighi a norma del diritto internazionale per quanto riguarda l'adozione di misure di esecuzione efficaci. |
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(60) |
Come spiegato nel considerando 31, le autorità comoriane hanno riconosciuto che nessuna nave comoriana dovrebbe operare al di fuori della ZEE delle Comore senza essere stata autorizzata dalle autorità nazionali e nessuna nave comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate dovrebbe svolgere attività di pesca o attività inerenti alla pesca al di fuori della zona di competenza della IOTC. Va notato anche che nel corso degli scambi svoltisi nell'ambito delle richieste di assistenza riguardanti 12 navi delle Comore che hanno partecipato a trasbordi in mare e a operazioni congiunte, le autorità comoriane hanno fornito alla Commissione e agli Stati membri dichiarazioni scritte attestanti che i trasbordi in mare sono vietati dalle autorità comoriane e che, di conseguenza, tali navi svolgono attività di pesca INN. |
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(61) |
La Commissione ha tuttavia constatato che dopo la decisione del 1o ottobre 2015 le autorità comoriane non hanno comunicato l'adozione di misure di esecuzione nei confronti delle navi operanti al di fuori della ZEE delle Comore senza essere state autorizzate dalle autorità comoriane nonché al di fuori della zona di competenza della IOTC. |
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(62) |
Inoltre, come descritto al considerando 32, si osserva che un periodo di tolleranza di sei mesi a partire da agosto 2016 era stato effettivamente concesso alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività a questa correlate che operavano in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi vigenti. Tale decisione, insieme alla situazione descritta nel considerando 56, ha compromesso le azioni avviate dalle autorità competenti degli Stati membri nei confronti di certo numero di navi delle Comore sulla base delle informazioni fornite dalle autorità comoriane. La Commissione è stata informata dalle autorità delle Comore in merito alla possibile radiazione dei pescherecci che non regolarizzano la loro situazione entro la fine del periodo di tolleranza di sei mesi. Va però osservato che la radiazione dei pescherecci non garantisce che i responsabili di una violazione ricevano sanzioni di severità adeguata e siano privati dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. |
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(63) |
Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha altresì rilevato che nessuna decisione concreta in merito alla radiazione è stata adottata dalle autorità. In ogni caso tale radiazione teorica non comporterebbe lo svolgimento di indagini sulle attività di pesca INN esercitate da pescherecci né l'irrogazione di sanzioni per violazioni accertate. |
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(64) |
Sulla base delle informazioni raccolte durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore responsabili della pesca avevano elaborato una lista di controllo che elencava le condizioni per il rilascio di autorizzazioni di pesca a sostegno della regolarizzazione durante il periodo di tolleranza di sei mesi di cui al considerando 62. Tale documento è stato trasmesso alle autorità comoriane responsabili della registrazione delle navi. L'obiettivo era trasmettere il documento alle persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore cui è stata in parte delegata la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività a questa correlate. Tali persone giuridiche di diritto privato sono state incaricate di trasmettere il suddetto documento agli operatori economici. La Commissione ha accertato che questo documento è di natura estremamente teorica e non contiene gli elementi tecnici necessari per consentire agli operatori economici di rispettare la normativa comoriana in vigore e alle autorità delle Comore di monitorare le attività delle navi comoriane di cui trattasi. |
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(65) |
Alla luce della situazione descritta ai considerando da 62 a 64, la Commissione ha constatato che le autorità delle Comore non hanno adottato misure precauzionali adeguate in relazione alle navi battenti bandiera comoriana adibite alla pesca o ad attività ad essa correlate operanti in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi. |
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(66) |
Si ricorda inoltre che, come indicato al considerando 46 della decisione del 1o ottobre 2015, le autorità delle Comore erano già al corrente, prima dell'adozione della suddetta decisione, del fatto che navi battenti la loro bandiera operavano, in violazione della normativa comoriana e dei relativi obblighi, al di fuori della ZEE delle Comore, ma non avevano adottato misure coercitive nei confronti di tali navi. |
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(67) |
La situazione descritta ai considerando da 58 a 66 è in contrasto con l'articolo 94 dell'UNCLOS concernente gli obblighi dello Stato di bandiera di esercitare efficacemente la propria giurisdizione e il proprio controllo sulle navi che battono la sua bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi. È inoltre in contrasto con le raccomandazioni intese ad adottare misure di esecuzione nei confronti delle attività di pesca INN e ad applicare al loro riguardo sanzioni sufficientemente severe da prevenire, scoraggiare ed eliminare in modo efficace la pesca INN e da privare i trasgressori dei benefici risultanti da tali attività, come stabilito all'articolo 8.2.7 del codice di condotta della FAO, al punto 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN e ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera. |
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(68) |
Si osserva che il quadro giuridico in materia di pesca delle Comore è tuttora basato sul codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e sul decreto 15 aprile 2015, n. 15-050/PR, in vigore all'epoca della decisione del 1o ottobre 2015. Si ricorda inoltre che i considerando 49 e 50 della decisione hanno stabilito che: i) le autorità comoriane hanno riconosciuto la necessità di elaborare ulteriori testi attuativi del codice della pesca e dell'acquacoltura al fine di garantire la coerenza tra la legislazione nazionale e le norme internazionali e regionali applicabili; ii) il codice della pesca e dell'acquacoltura delle Comore non include nella definizione di pescherecci le navi che esercitano attività inerenti alla pesca; e iii) il quadro giuridico delle Comore, pur contemplando violazioni gravi quali definite ai sensi del diritto internazionale, non definisce esplicitamente la pesca INN e non prevede espressamente misure di contrasto e sanzioni per i cittadini che la coadiuvano o la esercitano, come indicato ai punti 18 e 21 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. |
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(69) |
Si ricorda inoltre che il considerando 50 della decisione del 1o ottobre 2015 ha stabilito che, per quanto riguarda il regime sanzionatorio, le ammende previste nell'ambito della pesca industriale sono basate sul valore dei canoni delle licenze. Tuttavia, le categorie di licenze di pesca definite nella normativa comoriana si limitano alle sole specie di tonnidi. Pertanto non sono previste ammende per le infrazioni commesse dalla flotta industriale adibita alla cattura di altre specie, per le quali non sono stati fissati i canoni corrispondenti. Tale situazione riduce il livello di deterrenza del regime sanzionatorio delle Comore e non consente alle autorità comoriane di sanzionare le attività di pesca INN con severità sufficiente a prevenire, scoraggiare ed eliminare tali attività e privare i trasgressori dei benefici derivanti dalle loro attività illecite. |
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(70) |
Si osserva che le autorità comoriane responsabili della pesca hanno trasmesso alla Commissione proposte di modifica delle disposizioni del codice della pesca e dell'acquacoltura (istituito dalla legge 07-011/AU del 29 agosto 2007) e del decreto n. 15-050/PR del 15 aprile 2015. Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha tuttavia stabilito che il processo di revisione risente di un contesto amministrativo inadeguato. La Commissione ha inoltre riscontrato che una parte dell'amministrazione comoriana considerava il processo di revisione come un'opportunità per rafforzare la politica di bandiere di comodo delle Comore. La Commissione ritiene pertanto che il quadro giuridico sia ancora inadeguato in termini di conformità alle norme internazionali e regionali applicabili. |
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(71) |
Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità comoriane e durante la visita dell'agosto 2016, la Commissione ha constatato che numerosi obblighi previsti nel quadro della legislazione comoriana non sono ancora attuati e fatti rispettare da tale paese (ad esempio l'obbligo di trasmettere informazioni relative al sistema di controllo dei pescherecci e i dati relativi alle catture, le restrizioni alla zona di attività delle navi comoriane ecc.). Come indicato nel considerando 47 della decisione del 1o ottobre 2015, questa situazione mostra chiaramente che le autorità comoriane non sono in grado di sorvegliare le attività delle loro navi e compromette la loro capacità di garantire l'effettiva applicazione delle norme applicabili alle varie zone interessate. |
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(72) |
Inoltre non è stato compiuto alcun progresso per quanto riguarda i fatti descritti nel considerando 51 della decisione del 1o ottobre 2015, concernenti la mancanza di un piano nazionale d'ispezione atto a garantire una politica coerente in materia di controllo delle attività della flotta comoriana e il numero insufficiente di osservatori. |
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(73) |
Durante la visita dell'agosto 2016 la Commissione ha constatato che le autorità comoriane, nonostante ammettessero la loro incapacità di monitorare e controllare le attività di pesca e inerenti alla pesca della loro flotta, ovunque essa operi, e delle flotte straniere che operano nella ZEE delle Comore, erano ancora intenzionate a perseguire una strategia di espansione della flotta. |
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(74) |
Come evidenziato nei considerando da 67 a 72 della decisione del 1o ottobre 2015, il livello di sviluppo delle Comore non può essere considerato un fattore che pregiudica la capacità delle autorità competenti di cooperare con altri paesi e di porre in atto misure volte a garantire il rispetto delle norme. La valutazione delle difficoltà specifiche derivanti dal livello di sviluppo delle Comore è trattata in modo più approfondito nei considerando da 88 a 93 della presente decisione. |
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(75) |
Alla luce dei considerando da 37 a 54 della decisione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafo 3 e paragrafo 5, lettere a), b), c) e d), del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione riguardo agli impegni di cooperazione e di esecuzione. |
3.3. Mancata applicazione delle norme internazionali (articolo 31, paragrafo 6, del regolamento INN)
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(76) |
Come spiegato nei considerando da 57 a 60 della decisione del 1o ottobre 2015, la Commissione ha esaminato le informazioni ritenute pertinenti ottenute dai dati disponibili pubblicati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), in particolare la IOTC e la Commissione per la pesca nell'Oceano Indiano sudoccidentale (SWIOFC). La Commissione ha inoltre esaminato le informazioni ritenute pertinenti con riguardo allo status delle Comore come parte contraente della IOTC e della SWIOFC in seguito alla decisione del 1o ottobre 2015. |
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(77) |
Si ricorda che i considerando 57 e 58 della decisione del 1o ottobre 2015 descrivono le inadempienze, ripetute e non ripetute, delle Comore con riguardo alle risoluzioni IOTC, individuate nella relazione di conformità della IOTC per le Comore relativa al 2014, pubblicata il 25 marzo 2015 (4). |
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(78) |
Secondo le informazioni tratte dalla relazione di conformità della IOTC per le Comore pubblicata il 16 aprile 2016 (5), nel 2015 sono state riscontrate diverse inadempienze ripetute. In particolare, le Comore hanno solo parzialmente rispettato i seguenti obblighi: i) fornire statistiche aggregate sulle catture nominali di squali, come richiesto dalla risoluzione 05/05; ii) fornire statistiche aggregate sulle catture e lo sforzo di pesca per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05; e iii) fornire statistiche aggregate sulla frequenza della taglia per tale specie, come richiesto dalla risoluzione 05/05. Inoltre le Comore non hanno fornito alcuna informazione sulla copertura ripartita per attrezzi in riferimento agli sbarchi della pesca artigianale, come richiesto dalla risoluzione 11/04. |
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(79) |
Nella stessa relazione sono state altresì individuate altre inadempienze ripetute. Le Comore non hanno trasmesso alcuna informazione sul divieto concernente la cattura degli squali alalunga, come richiesto dalla risoluzione 13/06, e non hanno fornito informazioni in merito all'attuazione delle linee guida della FAO sulle tartarughe marine, come richiesto dalla risoluzione 12/04. |
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(80) |
L'inadempienza, da parte delle Comore, delle risoluzioni della IOTC dimostra l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi in qualità di Stato di bandiera conformemente all'articolo 94 dell'UNCLOS. Essa dimostra inoltre che le Comore non rispettano le raccomandazioni di cui ai punti da 31 a 33, 35 e 38 delle linee guida volontarie della FAO per il comportamento degli Stati di bandiera e al punto 24 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN. |
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(81) |
Le Comore non sono parte contraente di altre ORGP oltre alla IOTC e alla SWIOFC. Considerata la struttura della flotta comoriana, che non opera soltanto nella regione dell'Oceano indiano, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti dalle Comore per conformarsi agli obblighi ad esse incombenti in forza dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 117 e 118. |
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(82) |
Inoltre, fatta eccezione per l'UNCLOS, le Comore non hanno ratificato altri strumenti giuridici internazionali in materia di gestione della pesca. Data l'importanza che rivestono per le Comore gli stock ittici transzonali e altamente migratori, tale situazione vanifica gli sforzi compiuti da tale paese per adempiere ai propri obblighi in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione nell'ambito dell'UNCLOS, in particolare degli articoli 63 e 64. |
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(83) |
Nell'attuazione degli strumenti internazionali le Comore non si sono inoltre conformate alle raccomandazioni di cui al punto 11 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, che invita gli Stati, in via prioritaria, a ratificare, accettare o aderire all'accordo delle Nazioni Unite ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'UNCLOS relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (UNFSA) e all'accordo di conformità FAO. Viene inoltre disattesa la raccomandazione di cui al punto 14, che invita gli Stati ad attuare pienamente ed efficacemente il codice di condotta e i piani d'azione internazionali ad esso correlati. |
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(84) |
Le Comore non hanno ratificato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo della FAO del 2009 (PSMA). |
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(85) |
Contrariamente alle raccomandazioni di cui ai punti da 25 a 27 del piano d'azione internazionale contro la pesca INN, le Comore non hanno finora elaborato un piano d'azione nazionale contro la pesca INN. |
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(86) |
Sulla base delle informazioni raccolte dalle autorità delle Comore, la Commissione ha riscontrato che la gestione del registro della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate resta in parte delegata a persone giuridiche di diritto privato stabilite al di fuori delle Comore. Sulla base delle informazioni raccolte dalla Commissione e delle dichiarazioni rese dalle Comore, si è potuto stabilire che le Comore non sono state in grado di garantire che i pescherecci battenti la loro bandiera avessero un legame reale con il paese. Ciò è in contrasto con l'articolo 91 dell'UNCLOS, in base al quale deve esistere un legame reale tra lo Stato di bandiera e le sue navi. |
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(87) |
Alla luce dei considerando da 55 a 65 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2015 e degli sviluppi intervenuti dopo tale data, la Commissione, a norma dell'articolo 31, paragrafi 3 e 6, del regolamento INN, è del parere che le Comore non abbiano rispettato gli obblighi ad esse incombenti a norma del diritto internazionale con riguardo all'osservanza di norme, regolamenti e misure di conservazione e di gestione internazionali. |
3.4. Difficoltà specifiche dei paesi in via di sviluppo (articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN)
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(88) |
Si ricorda che, secondo l'indice di sviluppo umano delle Nazioni Unite, le Comore, collocatesi al 159o posto su 188 paesi nel 2014 (6), sono considerate un paese a basso sviluppo umano. Si ricorda inoltre che nel regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) le Comore sono elencate nella categoria dei paesi meno sviluppati (8). |
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(89) |
Non sono state individuate prove a conferma che l'incapacità di tale paese di ottemperare ai propri obblighi a norma del diritto internazionale sia dovuta a difficoltà di sviluppo. Anche se, in generale, in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza possono sussistere difficoltà specifiche in termini di capacità, le difficoltà specifiche delle Comore riconducibili al loro livello di sviluppo non possono giustificare le carenze descritte nelle precedenti sezioni. Ciò riguarda in particolare la situazione del registro delle Comore e la totale assenza di controllo di una parte della flotta comoriana. |
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(90) |
Come indicato nel considerando 69 della decisione del 1o ottobre 2015, risulta che le carenze rilevate sono dovute principalmente all'inadeguatezza del contesto amministrativo e alla mancanza di cooperazione e di condivisione delle informazioni all'interno dell'amministrazione comoriana al fine di garantire l'adempimento efficiente ed efficace degli obblighi che incombono alle Comore in quanto Stato di bandiera, Stato costiero, Stato di approdo e Stato di commercializzazione. Tale situazione è aggravata dallo squilibrio tra le dimensioni della flotta comoriana adibita alla pesca o ad attività ad essa correlate e la sua zona di attività. |
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(91) |
Va inoltre ricordato che l'Unione europea e le Comore hanno firmato un accordo di partenariato nel settore della pesca (9). La contropartita finanziaria versata alle Comore nell'ambito del protocollo più recente (10) dell'accordo comprende una dotazione destinata al sostegno settoriale. Quest'ultimo mirava a promuovere lo sviluppo di una pesca sostenibile rafforzando la capacità amministrativa e scientifica attraverso una maggiore attenzione alla gestione sostenibile della pesca e ai sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Ciò avrebbe dovuto aiutare le Comore a far fronte ai loro obblighi a norma del diritto internazionale in qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero e Stato di commercializzazione e a contrastare la pesca INN. |
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(92) |
Un ulteriore sostegno è fornito alle Comore da iniziative regionali, quali il progetto SmartFish finanziato dall'Unione europea e attuato dalla Commissione dell'Oceano indiano (IOC), che mira, in particolare, a contrastare la pesca INN mediante la condivisione delle risorse, lo scambio di informazioni; la formazione e lo sviluppo di sistemi operativi di monitoraggio, controllo e sorveglianza, e il primo progetto della Banca mondiale per la governance della pesca e la crescita condivisa nell'Oceano Indiano sudoccidentale, che mira a migliorare l'efficacia della gestione di alcuni tipi di pesca prioritari a livello regionale, nazionale e di comunità. |
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(93) |
Alla luce delle considerazioni esposte nella presente sezione e sulla base di tutti gli elementi fattuali raccolti dalla Commissione nonché delle informazioni presentate dalle Comore, la Commissione ha stabilito che, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, del regolamento INN e tenuto conto del livello di sviluppo di tale paese, è opportuno prendere in considerazione le difficoltà specifiche delle Comore, che possono compromettere l'efficienza globale del paese nella gestione della pesca. Tuttavia, tenuto conto della natura delle carenze rilevate nelle Comore, si è stabilito che il livello di sviluppo di tale paese non può spiegare interamente o altrimenti giustificare il suo comportamento generale nel settore della pesca in quanto Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione né l'inadeguatezza delle azioni da esso intraprese per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN. |
4. CONCLUSIONI CONCERNENTI L'IDENTIFICAZIONE DI UN PAESE TERZO NON COOPERANTE
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(94) |
Alla luce delle conclusioni suesposte, secondo cui le Comore non hanno adempiuto agli obblighi ad esse imposti dal diritto internazionale nella loro qualità di Stato di bandiera, Stato di approdo, Stato costiero o Stato di commercializzazione e non hanno adottato misure volte a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN, è opportuno identificare tale paese, a norma dell'articolo 31 del regolamento INN, come un paese non cooperante in materia di lotta contro la pesca INN. |
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(95) |
In conformità dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera g), del regolamento INN, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a rifiutare l'importazione di prodotti della pesca nell'Unione senza dover chiedere prove supplementari o presentare domanda di assistenza allo Stato di bandiera, se sono venute a conoscenza del fatto che il certificato di cattura è stato convalidato dalle autorità di uno Stato di bandiera identificato come Stato non cooperante a norma dell'articolo 31 di detto regolamento. |
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(96) |
Si precisa che l'identificazione delle Comore come paese che la Commissione considera paese non cooperante non esclude che la Commissione o il Consiglio possano successivamente compilare un elenco di paesi non cooperanti. |
5. PROCEDURA DI COMITATO
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(97) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Le Comore sono identificate come paese terzo che la Commissione considera paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 1o ottobre 2015, che notifica a un paese terzo la possibilità di essere identificato come paese terzo non cooperante in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (GU C 324 del 2.10.2015, pag. 6).
(3) Lettera al ministro delle attività produttive, dell'ambiente, dell'energia, dell'industria e dell'artigianato delle Comore del 1o ottobre 2015.
(4) Fonte: http://www.iotc.org/sites/default/files/documents/2015/04/IOTC-2015-CoC12-CR04E-Comoros.pdf
(5) Fonte: http://www.iotc.org/compliance/monitoring
(6) Fonte: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
(7) Regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41).
(8) Fonte: http://www.oecd.org/dac/stats/documentupload/DAC%20List%20of%20ODA%20Recipients%202014%20final.pdf
(9) Regolamento (CE) n. 1563/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e l'Unione delle Comore GU L 290 del 20.10.2006, pag. 6).
(10) Decisione 2013/786/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti [(GU L 349 del 21.12.2013, pag. 4) e Protocollo tra l'Unione europea e l'Unione delle Comore che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (GU L 349 del 21.12.2013, pag. 5)].