24.5.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 135/25 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/887 DELLA COMMISSIONE
del 22 maggio 2017
relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675
[notificata con il numero C(2017) 3221]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 91/496/CEE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale. |
(2) |
La direttiva 97/78/CE fissa i principi relativi ai controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nell'Unione. Essa stabilisce le misure che possono essere adottate dalla Commissione qualora sul territorio di un paese terzo si manifesti o si diffonda una malattia che possa costituire un rischio grave per la salute umana o animale. |
(3) |
L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite. |
(4) |
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione (3) è stata adottata a seguito della presenza di focolai di afta epizootica in Algeria e ha introdotto misure di protezione a livello di Unione che tengono conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus. |
(5) |
Tali misure prevedono la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti dall'Algeria che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia, in quanto ciò costituisce l'intervento più appropriato per ridurre il rischio di una rapida propagazione del virus su grandi distanze. |
(6) |
Il 28 aprile 2017 la Tunisia ha notificato la conferma della presenza di un focolaio di afta epizootica, sierotipo A, sul suo territorio. Le medesime misure di protezione applicate all'Algeria dovrebbero pertanto essere applicate alla Tunisia. |
(7) |
Le misure dovrebbero essere applicate ai veicoli per bestiame provenienti dall'Algeria e dalla Tunisia anche nel caso in cui essi raggiungano il territorio dell'Unione transitando attraverso un paese terzo. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/675. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi per un periodo di tempo che consenta una valutazione completa dell'evoluzione dell'afta epizootica nelle zone colpite. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è così modificata:
1. |
il titolo è sostituito dal seguente: «relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia»; |
2. |
all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 1, i termini: «dall'Algeria, sia direttamente che dopo un transito dal Marocco o dalla Tunisia» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo»; |
3. |
all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 4, il termine «Algeria» è sostituito da «Algeria e Tunisia»; |
4. |
nel titolo dell'allegato I e nel titolo dell'allegato II, i termini: «dall'Algeria direttamente e dall'Algeria via Marocco o Tunisia» sono sostituiti dai termini: «dall'Algeria e dalla Tunisia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo». |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).