2.8.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 251/2


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1o agosto 2017

relativa alla conclusione delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi

(2017/C 251/02)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,

vista l’approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno concludere le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi.

DECIDE:

Articolo 1

Le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi sono approvate a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo delle suddette modifiche è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia o il direttore generale della direzione generale dell’Energia, o un suo rappresentante designato, è autorizzato a firmare le modifiche e ad espletare tutte le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, da concludere a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2017

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


ALLEGATO

Il paragrafo I del protocollo 1 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito «accordo sui controlli di sicurezza») è così modificato:

«I.

A)

Fintantoché:

1)

i territori francesi di cui al protocollo I dispongono, per attività nucleari pacifiche, di materiale nucleare in quantità superiore ai limiti stabiliti, per il tipo di materiale in questione, dall’articolo 35 dell’accordo tra la Francia, la Comunità e l’Agenzia per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito “l’accordo”); o

2)

non sarà presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’installazione, quale indicata nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I;

l’attuazione delle disposizioni della parte II dell’accordo è sospesa, ad eccezione degli articoli 31-37, 39, 47, 48, 58, 60, 66, 67, 69, 71-75, 81, 83-89, 93 e 94.

B)

Le informazioni da comunicare ai sensi dell’articolo 32, lettere a) e b), dell’accordo possono essere consolidate e presentate in una relazione annuale; analogamente, sarà presentata una relazione annuale, se del caso, riguardante l’importazione e l’esportazione delle materie nucleari di cui all’articolo 32, lettera c).

C)

Al fine di consentire la tempestiva conclusione degli accordi sussidiari previsti dall’articolo 37 dell’accordo, la Comunità:

1)

comunica all’Agenzia, con sufficiente anticipo, il materiale nucleare di cui dispone per attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantitativi che superano i limiti citati alla lettera A) del presente documento; o

2)

comunica all’Agenzia non appena sarà stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’infrastruttura nei territori francesi di cui al protocollo I,

a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima. A quel punto, la Francia, la Comunità e l’Agenzia concordano, se del caso, le procedure di cooperazione ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza previsti dall’accordo.»

Il paragrafo I del protocollo 2 dell’accordo sui controlli di sicurezza è così modificato:

«I.

Nel momento in cui la Comunità comunica all’Agenzia, in conformità con la sezione 1, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo, che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione 1, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’installazione, quale indicata nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I, conformemente alla sezione 1, lettera A), punto 2), del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, la Francia, la Comunità e l’Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza previsti dall’accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell’accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi duplicazione delle attività di controllo di sicurezza. Queste procedure si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi sui controlli di sicurezza tra gli Stati membri della Comunità Euratom, la Comunità Euratom e l’Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità Euratom e dall’Agenzia.»