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2.8.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 251/2 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 1o agosto 2017
relativa alla conclusione delle modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi
(2017/C 251/02)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101, secondo comma,
vista l’approvazione del Consiglio,
considerando quanto segue:
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(1) |
È opportuno concludere le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi. |
DECIDE:
Articolo 1
Le modifiche dei protocolli 1 e 2 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di non proliferazione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi sono approvate a nome della Comunità europea dell’energia atomica. Il testo delle suddette modifiche è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il commissario responsabile per l’Azione per il clima e l’energia o il direttore generale della direzione generale dell’Energia, o un suo rappresentante designato, è autorizzato a firmare le modifiche e ad espletare tutte le procedure necessarie per la loro entrata in vigore, da concludere a nome della Comunità europea dell’energia atomica.
Fatto a Bruxelles, il 1o agosto 2017
Per la Commissione
Miguel ARIAS CAÑETE
Membro della Commissione
ALLEGATO
Il paragrafo I del protocollo 1 dell’accordo tra la Repubblica francese, la Comunità europea dell’energia atomica e l’Agenzia internazionale dell’energia atomica (AIEA) per l’applicazione dei controlli di sicurezza in relazione al trattato di interdizione delle armi nucleari in America latina e nei Caraibi (di seguito «accordo sui controlli di sicurezza») è così modificato:
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«I. |
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Il paragrafo I del protocollo 2 dell’accordo sui controlli di sicurezza è così modificato:
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«I. |
Nel momento in cui la Comunità comunica all’Agenzia, in conformità con la sezione 1, lettera C), del protocollo 1 del presente accordo, che vi sono materiali nucleari destinati ad attività nucleari pacifiche nei territori francesi di cui al protocollo I in quantità tali da superare i limiti di cui alla sezione 1, lettera A), punto 1, del protocollo 1 del presente accordo o che è stata presa la decisione di costruire o autorizzare la costruzione di un’installazione, quale indicata nelle definizioni, nei territori francesi di cui al protocollo I, conformemente alla sezione 1, lettera A), punto 2), del protocollo 1 del presente accordo, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima, la Francia, la Comunità e l’Agenzia concorderanno un protocollo per le procedure di cooperazione ai fini dell’applicazione dei controlli di sicurezza previsti dall’accordo. Tali procedure preciseranno ulteriormente alcune disposizioni dell’accordo e, in particolare, le condizioni e le modalità in base alle quali la cooperazione di cui sopra deve essere attuata, in modo da evitare qualsiasi duplicazione delle attività di controllo di sicurezza. Queste procedure si basano, per quanto possibile, su quelle vigenti in quel momento, in virtù dei protocolli e degli accordi sussidiari relativi ad altri accordi sui controlli di sicurezza tra gli Stati membri della Comunità Euratom, la Comunità Euratom e l’Agenzia, compresi i relativi accordi speciali convenuti dalla Comunità Euratom e dall’Agenzia.» |