22.4.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 106/12


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/721 DELLA COMMISSIONE

del 20 aprile 2017

relativa alla proroga della misura adottata dalla Svezia per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2017) 2435]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 6 settembre 2016 la Svezia ha adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 5 marzo 2017 la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS per contrastare i focolai larvali di Chironomidi (Chironomidae) in diversi impianti di trattamento delle acque reflue nel suo territorio («la misura»).

(2)

Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dalla Svezia a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura. La richiesta motivata si basava sull'argomentazione che il biocida VectoBac 12AS è essenziale nella lotta contro i Chironomidi nel particolare contesto degli impianti di trattamento delle acque reflue in Svezia.

(3)

VectoBac 12AS contiene il Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis, sierotipo H14, ceppo AM65-52 come principio attivo destinato all'uso nel tipo di prodotto 18 come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Secondo le informazioni fornite dalla Svezia la proroga della misura è necessaria per proteggere gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue. Dalle suddette informazioni risulta che l'esposizione professionale prolungata a vaste popolazioni di Chironomidi adulti e la potenziale sensibilizzazione possono determinare lo sviluppo di asma e reazioni allergiche, che possono provocare shock anafilattici nei casi più gravi.

(4)

La Svezia ha affermato che in passato erano state concesse diverse autorizzazioni per l'uso di VectoBac 12AS nell'ambito di sperimentazioni. I risultati di tali sperimentazioni hanno evidenziato che i metodi alternativi, compresi quelli fisici, non rappresentavano soluzioni adeguate per controllare i Chironomidi in modo efficace. Inoltre, a causa delle particolari esigenze degli impianti di trattamento delle acque reflue, altri biocidi sono risultati inadeguati in termini di applicazione e di efficacia.

(5)

Poiché l'assenza di un controllo adeguato dei Chironomidi, che non possono essere combattuti con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare la Svezia a prorogare la misura a determinate condizioni.

(6)

La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Svezia può prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoBac 12AS per il controllo dei Chironomidi negli impianti di trattamento delle acque reflue, sotto la supervisione dell'autorità competente.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.