22.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 106/12 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/721 DELLA COMMISSIONE
del 20 aprile 2017
relativa alla proroga della misura adottata dalla Svezia per la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2017) 2435]
(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 6 settembre 2016 la Svezia ha adottato una decisione a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di permettere fino al 5 marzo 2017 la messa a disposizione sul mercato e l'uso del biocida VectoBac 12AS per contrastare i focolai larvali di Chironomidi (Chironomidae) in diversi impianti di trattamento delle acque reflue nel suo territorio («la misura»). |
(2) |
Il 28 ottobre 2016 la Commissione ha ricevuto una richiesta motivata, presentata dalla Svezia a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012, al fine di prorogare la misura. La richiesta motivata si basava sull'argomentazione che il biocida VectoBac 12AS è essenziale nella lotta contro i Chironomidi nel particolare contesto degli impianti di trattamento delle acque reflue in Svezia. |
(3) |
VectoBac 12AS contiene il Bacillus thuringiensis sottospecie israelensis, sierotipo H14, ceppo AM65-52 come principio attivo destinato all'uso nel tipo di prodotto 18 come descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. Secondo le informazioni fornite dalla Svezia la proroga della misura è necessaria per proteggere gli operatori degli impianti di trattamento delle acque reflue. Dalle suddette informazioni risulta che l'esposizione professionale prolungata a vaste popolazioni di Chironomidi adulti e la potenziale sensibilizzazione possono determinare lo sviluppo di asma e reazioni allergiche, che possono provocare shock anafilattici nei casi più gravi. |
(4) |
La Svezia ha affermato che in passato erano state concesse diverse autorizzazioni per l'uso di VectoBac 12AS nell'ambito di sperimentazioni. I risultati di tali sperimentazioni hanno evidenziato che i metodi alternativi, compresi quelli fisici, non rappresentavano soluzioni adeguate per controllare i Chironomidi in modo efficace. Inoltre, a causa delle particolari esigenze degli impianti di trattamento delle acque reflue, altri biocidi sono risultati inadeguati in termini di applicazione e di efficacia. |
(5) |
Poiché l'assenza di un controllo adeguato dei Chironomidi, che non possono essere combattuti con altri mezzi, potrebbe costituire un pericolo per la salute pubblica, è opportuno autorizzare la Svezia a prorogare la misura a determinate condizioni. |
(6) |
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato permanente sui biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Svezia può prorogare per un periodo complessivo non superiore a 550 giorni la misura relativa alla messa a disposizione sul mercato e all'uso del biocida VectoBac 12AS per il controllo dei Chironomidi negli impianti di trattamento delle acque reflue, sotto la supervisione dell'autorità competente.
Articolo 2
Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2017
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1.