20.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 104/26 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/711 DELLA COMMISSIONE
del 18 aprile 2017
relativa a una richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania in conformità all'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità
[notificata con il numero C(2017) 2371]
(I testi in lingua danese e tedesca sono i soli facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Scopo della direttiva 98/41/CE è migliorare il livello di sicurezza e accrescere le possibilità di salvataggio dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri e garantire una gestione più efficace delle operazioni di ricerca e salvataggio nonché delle altre conseguenze di eventuali incidenti. |
(2) |
L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE prescrive che siano rilevate determinate informazioni per ogni nave da passeggeri che effettua viaggi di distanza superiore a venti miglia da un qualunque porto di uscita situato in uno Stato membro. |
(3) |
L'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE consente agli Stati membri di chiedere alla Commissione di derogare a tale prescrizione. |
(4) |
Con lettera del 29 settembre 2015 il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di derogare alla prescrizione di rilevare le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/41/CE per quanto riguarda le persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che viaggiano sulla rotta «Rostock-Gedser» e ritorno. |
(5) |
Al fine di poter valutare la richiesta, il 5 novembre 2015 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni al Regno di Danimarca e alla Repubblica federale di Germania. Il 25 maggio 2016 tali paesi hanno trasmesso la loro risposta. |
(6) |
La Commissione, assistita dall'EMSA, ha valutato la richiesta di deroga in base alle informazioni a sua disposizione. |
(7) |
Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania hanno fornito le seguenti informazioni: 1) sulle rotte individuate la probabilità annua che l'onda significativa superi l'altezza di due metri è inferiore al 10 %; 2) le navi cui si applicherebbe la deroga effettuano servizi regolari; 3) i viaggi non superano trenta miglia dal punto di partenza; 4) nei tratti di mare dove operano le navi da passeggeri esistono sistemi costieri di orientamento della navigazione e servizi di previsioni meteorologiche affidabili, nonché strutture di ricerca e salvataggio adeguate e sufficienti; 5) il profilo del viaggio e l'orario dei passaggi non sono compatibili con la registrazione di informazioni sui passeggeri in modo sincronizzato al trasporto terrestre; 6) la richiesta di deroga non avrebbe effetti negativi sulla concorrenza. |
(8) |
L'esito finale della valutazione dimostra che sono soddisfatte tutte le condizioni necessarie per l'approvazione della deroga. |
(9) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvata la richiesta di deroga presentata dal Regno di Danimarca e dalla Repubblica federale di Germania a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, della direttiva 98/41/CE in merito alla rilevazione delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva, relative alle persone a bordo di tutte le navi da passeggeri che effettuano un servizio regolare sulla rotta «Rostock-Gedser» (e ritorno).
Articolo 2
Il Regno di Danimarca e la Repubblica federale di Germania sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2017
Per la Commissione
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35.