|
7.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/42 |
DECISIONE (PESC) 2017/666 DEL CONSIGLIO
del 6 aprile 2017
che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 27 maggio 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/849 (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») che, fra l'altro, ha attuato le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013) e 2270(2016). |
|
(2) |
Il 30 novembre 2016, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2321 (2016), che esprime la sua più grave preoccupazione per il test nucleare effettuato dalla RPDC il 9 settembre 2016, in violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che condanna ulteriormente le attività relative al nucleare e ai missili balistici in corso nella RPDC e le dichiara una grave violazione delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e che stabilisce che tali attività continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre. |
|
(3) |
Il 12 dicembre 2016 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui condanna fermamente i test nucleari e i molteplici lanci di missili balistici effettuati dalla RPDC nel 2016, dichiarando che rappresentano una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e compromettono il regime globale di non proliferazione e disarmo, che l'Unione sostiene strenuamente da decenni. |
|
(4) |
Alla luce delle azioni della RPDC, che sono ritenute una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali nella regione e oltre, il Consiglio ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive. |
|
(5) |
Il Consiglio ha deciso di estendere il divieto di investire nella RPDC e con la RPDC a nuovi settori, in particolare l'industria delle armi convenzionali, la metallurgia e la lavorazione dei metalli, nonché il settore aerospaziale. |
|
(6) |
Il Consiglio ha convenuto di vietare la prestazione di determinati servizi a persone o entità nella RPDC. Tale divieto riguarda i servizi informatici o i servizi collegati, i servizi inerenti all'industria estrattiva, i servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione e altri settori in cui sono vietati gli investimenti dell'Unione. |
|
(7) |
Il Consiglio invita nuovamente la RPDC a riprendere un dialogo credibile e significativo con la comunità internazionale, segnatamente nel quadro dei colloqui a sei, a cessare le provocazioni e ad abbandonare tutte le armi nucleari e i programmi nucleari esistenti in modo completo, verificabile e irreversibile. |
|
(8) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure previste nella presente decisione. |
|
(9) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/849, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2016/849 è così modificata:
|
1) |
all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
|
|
3) |
è inserito il capitolo seguente: «CAPITOLO V bis RESTRIZIONI ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI Articolo 22 bis 1. È vietata la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti i settori manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori. 2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi inerenti al settore minerario e la prestazione di servizi inerenti al settore manifatturiero nelle industrie chimica, estrattiva e di raffinazione nella misura in cui tali servizi siano destinati ad essere utilizzati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dai paragrafi 1 e 2. Articolo 22 ter Il divieto di cui all'articolo 22 bis non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. Articolo 22 quater 1. È vietata la prestazione di servizi informatici o servizi collegati alla RPDC da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dai territori degli Stati membri, siano essi originari o meno di detti territori. 2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente per essere utilizzati da missioni diplomatiche o consolari o da organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale. 3. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi informatici o ai servizi collegati prestati esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione da parte di enti pubblici o di persone giuridiche, entità o organismi che ricevono finanziamenti pubblici dall'Unione o dagli Stati membri. 4. Nei casi non contemplati dal paragrafo 3 e in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere un'autorizzazione per la prestazione di servizi informatici e di servizi collegati forniti esclusivamente a fini di sviluppo che rispondono direttamente alle necessità della popolazione civile, o di promozione della denuclearizzazione. 5. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i pertinenti servizi che devono essere coperti dal paragrafo 1. Articolo 22 quinquies Il divieto di cui all'articolo 22 quater non pregiudica l'esecuzione, fino al 9 luglio 2017, di contratti conclusi prima dell'8 aprile 2017 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.» |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 6 aprile 2017
Per il Consiglio
Il presidente
L. GRECH
(1) Decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79).