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7.4.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/1 |
DECISIONE (UE) 2017/657 DEL CONSIGLIO
del 3 aprile 2017
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma della decisione 2017/47 del Consiglio (2), l'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 (l'«accordo») è stato firmato dalla Commissione il 5 dicembre 2016, con riserva della conclusione di tale accordo in una data successiva. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipino allo strumento a norma del regolamento stesso e che debbano essere conclusi accordi contenenti le disposizioni relative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell'Unione e il potere di controllo della Corte dei conti. |
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(3) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno. |
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(4) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (4);il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione. |
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(5) |
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. |
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(6) |
È opportuno approvare l'accordo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna per il periodo 2014-2020 è approvato a nome dell'Unione (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 2, dell'accordo, per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo (7).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 3 aprile 2017
Per il Consiglio
Il presidente
R. GALDES
(1) Approvazione del 2 marzo 2017.
(2) GU L 7 del 12.1.2017, pag. 2.
(3) Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).
(4) Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43).
(5) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(6) L'accordo è stato pubblicato nella GU L 7 del 12 gennaio 2017, assieme alla decisione relativa alla firma.
(7) La data di entrata in vigore dell'accordo sarà publicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.