|
25.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 80/33 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/563 DEL CONSIGLIO
del 21 marzo 2017
che autorizza la Repubblica di Estonia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con lettera protocollata dalla Commissione il 18 maggio 2016 l'Estonia ha chiesto l'autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE («misura speciale») al fine di esentare dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), a decorrere dal 1o gennaio 2018, i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR. |
|
(2) |
Conformemente all'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 4 ottobre 2016, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall'Estonia. Con lettera del 5 ottobre 2016 la Commissione ha comunicato all'Estonia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta. |
|
(3) |
Ai sensi dell'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia può applicare una franchigia dall'IVA ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo è al massimo uguale al controvalore in valuta nazionale di 16 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione. |
|
(4) |
La misura speciale richiesta è conforme agli obiettivi della comunicazione della Commissione del 25 giugno 2008, dal titolo «Pensare anzitutto in piccolo» (Think Small First) — Uno «Small Business Act» per l'Europa. |
|
(5) |
Poiché la misura speciale comporterà una riduzione degli obblighi in materia di IVA per le imprese più piccole, è opportuno autorizzare l'Estonia ad applicarla per un periodo limitato di tempo fino al 31 dicembre 2020. I soggetti passivi dovrebbero sempre avere la possibilità di optare per il regime IVA normale. |
|
(6) |
Poiché gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese sono oggetto di revisione, è possibile che una direttiva che modifichi dette disposizioni della direttiva 2006/112/CE entrino in vigore prima del 31 dicembre 2020. |
|
(7) |
In base alle informazioni fornite dall'Estonia, l'innalzamento della soglia avrà un'incidenza trascurabile sull'importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale. |
|
(8) |
La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all'articolo 287, punto 8, della direttiva 2006/112/CE, l'Estonia è autorizzata a esentare dall'IVA i soggetti passivi il cui volume d'affari annuo non supera i 40 000 EUR.
Articolo 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.
La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020 o fino all'entrata in vigore di una direttiva che modifichi gli articoli da 281 a 294 della direttiva 2006/112/CE che disciplinano il regime speciale per le piccole imprese, se questa data è anteriore.
Articolo 3
La Repubblica di Estonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2017
Per il Consiglio
Il presidente
E. SCICLUNA