21.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/32


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/487 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2017

che modifica la decisione 2005/51/CE per quanto riguarda il periodo durante il quale è possibile introdurre nell'Unione, a scopo di decontaminazione, terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2017) 1693]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/29/CE, in combinato disposto con l'allegato III, parte A, punto 14, della medesima direttiva, l'introduzione nell'Unione di terra originaria di determinati paesi terzi è vietata.

(2)

La decisione 2005/51/CE della Commissione (2) ha autorizzato temporaneamente gli Stati membri a concedere, a determinate condizioni, una deroga a tali disposizioni per quanto riguarda la terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti, importata a scopo di decontaminazione e destinata a essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(3)

Alcuni Stati membri hanno richiesto una proroga dell'autorizzazione a concedere la summenzionata deroga. Dalle informazioni presentate dagli Stati membri a norma della decisione 2005/51/CE emerge che, quando ci si è avvalsi della deroga, le condizioni specifiche stabilite da tale decisione sono state rispettate e sono sufficienti per impedire l'introduzione nell'Unione di organismi nocivi. Ne consegue che non sussiste alcun rischio fitosanitario connesso all'attività di cui alla decisione 2005/51/CE.

(4)

È quindi opportuno prorogare la deroga sino al 31 dicembre 2019.

(5)

La decisione 2005/51/CE dovrebbe pertanto essere modificata in tal senso.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, secondo comma, della decisione 2005/51/CE, la data «28 febbraio 2017» è sostituita dalla data «31 dicembre 2019».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2017

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  Decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe a talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda l'importazione a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21).