10.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/1


DECISIONE (UE) 2017/418 DEL CONSIGLIO

del 28 febbraio 2017

relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione e il governo delle Isole Cook hanno negoziato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile («accordo») della durata di cinque anni, tacitamente rinnovabile, e il relativo protocollo di attuazione («protocollo»), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette ai diritti di sovranità o di giurisdizione delle Isole Cook in materia di pesca.

(2)

L'accordo e il protocollo sono stati firmati conformemente alla decisione (UE) 2016/776 del Consiglio (2) e si applicano a titolo provvisorio a decorrere dal 14 ottobre 2016.

(3)

L'accordo istituisce una commissione mista incaricata di controllarne l'esecuzione, l'interpretazione e l'applicazione. La commissione mista può inoltre approvare talune modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l'approvazione di tali modifiche, è opportuno abilitare la Commissione, a determinate condizioni, ad approvarle secondo una procedura semplificata.

(4)

È opportuno approvare l'accordo e il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e il relativo protocollo di attuazione sono approvati a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alle notifiche previste dall'articolo 17 dell'accordo e dall'articolo 13 del protocollo (3).

Articolo 3

Nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni stabilite nell'allegato della presente decisione, la Commissione è abilitata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche del protocollo in sede di commissione mista.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

J. HERRERA


(1)  Approvazione del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione (UE) 2016/776 del Consiglio, del 29 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il governo delle Isole Cook e del relativo protocollo di attuazione (GU L 131 del 20.5.2016, pag. 1).

(3)  La data di entrata in vigore dell'accordo e del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a cura del segretariato generale del Consiglio.


ALLEGATO

Portata dei poteri conferiti e procedura per la definizione della posizione dell'Unione nella commissione mista

1)

La Commissione è autorizzata a negoziare con il governo delle Isole Cook e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche del protocollo riguardo alle questioni seguenti:

a)

revisione del livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, del contributo finanziario pertinente, conformemente all'articolo 5 e all'articolo 6, paragrafo 3, lettera a), dell'accordo e agli articoli 5 e 6 del protocollo;

b)

decisione sulle modalità del sostegno settoriale conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo e all'articolo 3 del protocollo;

c)

le condizioni e le modalità tecniche conformemente alle quali le navi dell'Unione svolgono le loro attività di pesca a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo e degli articoli 4 e 6 del protocollo.

2)

Nell'ambito della commissione mista istituita in virtù dell'accordo, l'Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi da essa perseguiti nell'ambito della politica comune della pesca;

b)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca;

c)

promuove posizioni coerenti con le pertinenti norme adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e nel quadro della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3)

Quando in una riunione della commissione mista è destinata a essere adottata una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si intraprendono le azioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto delle più recenti informazioni statistiche e biologiche nonché delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, i servizi della Commissione trasmettono al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della pertinente riunione della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta dell'Unione, per esame e approvazione.

Con riguardo alle questioni di cui al punto 1, lettera a), la posizione da esprimere a nome dell'Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata. Negli altri casi, la posizione dell'Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco non vi si opponga durante una riunione dell'organo preparatorio del Consiglio, ovvero entro venti giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se tale scadenza è più ravvicinata. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.

4)

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie all'attuazione di tale decisione.