3.3.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 56/210


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/369 DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2017

che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il Comitato scientifico integrato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi connessi con la nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA), che è stata successivamente trasmessa alla Commissione e al Consiglio il 28 luglio 2016.

(2)

La sostanza MDMB-CHMICA è classificata come un agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Gli agonisti sintetici dei recettori cannabinoidi, noti anche sotto il nome di cannabinoidi sintetici, sono un gruppo di sostanze chimicamente varie funzionalmente simili al Δ9-tetraidrocannabinolo (Δ9-THC), il maggiore principio psicoattivo della cannabis. L' Δ9-THC e i cannabinoidi sintetici naftalen-1-il(1-pentil-1H-indol-3-il)metanone (JWH-018) e 1-(5-fluoropentil)-1H-indol-3-il]-(naftalen-1-il)-metanone (AM-2201) sono recettori cannabinoidi controllati ai sensi della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

(3)

La forte potenza della sostanza MDMB-CHMICA e le quantità altamente variabili del composto nei prodotti «legal high» (sostanze psicoattive legali) provocano un alto rischio di tossicità acuta.

(4)

La sostanza MDMB-CHMICA è comparsa sul mercato europeo della droga almeno dall'agosto 2014 ed è stata individuata in 23 Stati membri. È venduta tipicamente come uno dei prodotti commercializzati con il nome «legal high» nei negozi specializzati («head shops») e su Internet, come sostituto «legale» della cannabis. Le informazioni disponibili indicano che la polvere sfusa della MDMB-CHMICA è prodotta da aziende chimiche site in Cina e viene poi importata nell'Unione dove viene lavorata e confezionata come miscela commerciale da fumare, oppure venduta come polvere. Non vi sono indicazioni della produzione di MDMB-CHMICA nell'Unione.

(5)

La MDMB-CHMICA si assume generalmente fumando una miscela vegetale che può essere un prodotto «legal high» commerciale pronto all'uso, oppure, meno comunemente, preparata dal consumatore stesso. Solitamente i prodotti commerciali non indicano se contengono MDMB-CHMICA o un altro agonista sintetico dei recettori cannabinoidi. Pertanto, molte persone esposte alla MDMB-CHMICA possono non essere consapevoli del fatto che stanno consumando tale sostanza. Tali consumatori possono inoltre essere inconsapevoli della dose che stanno assumendo. Il processo di lavorazione può anche portare a una distribuzione ineguale della sostanza nel materiale vegetale: alcuni prodotti contengono pertanto «hot pockets» (parti) in cui il cannabinoide è altamente concentrato, cosa che aumenta il rischio di tossicità acuta e di intossicazione diffusa.

(6)

I dati disponibili indicano che la MDMB-CHMICA è assunta dai consumatori di cannabis, dagli «psiconauti» e dalle persone regolarmente oggetto di controlli antidroga, anche nelle carceri.

(7)

Anche se non vi sono specifiche informazioni sui possibili effetti della MDMB-CHIMICA sull'ambiente sociale diretto o sulla società in generale, diverse relazioni hanno indicato che l'uso di questa sostanza può provocare atti di violenza e aggressioni. Inoltre, il rilevamento di MDMB-CHMICA in casi di sospetta guida sotto l'effetto di droghe indica più ampi rischi potenziali per la sicurezza pubblica.

(8)

Otto Stati membri hanno riferito che è stato accertato un totale di 28 casi di decesso e 25 casi di intossicazione acuta legati alla MDMB-CHMICA. Se tale sostanza dovesse diventare più ampiamente disponibile e utilizzata, le conseguenze a livello di sanità individuale e pubblica potrebbero essere considerevoli.

(9)

Si dispone di informazioni limitate che suggeriscono il potenziale coinvolgimento della criminalità organizzata nella produzione, nella distribuzione, nel traffico e nella fornitura di MDMB-CHMICA nell'Unione.

(10)

MDMB-CHMICA non rientra nell'elenco delle sostanze sottoposte a controllo ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 né della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. Figura tuttavia fra le sostanze per cui è previsto un esame in occasione del 38oComitato di esperti dell'OMS sulla farmacodipendenza, che formula raccomandazioni alla Commissione ONU sugli stupefacenti in merito alle misure di controllo che ritiene appropriate.

(11)

MDMB-CHMICA non ha alcun uso terapeutico umano o veterinario accertato o riconosciuto. A parte il suo utilizzo in materiali di riferimento analitici e nella ricerca scientifica che ne studia le proprietà chimiche, farmacologiche e tossicologiche a seguito della sua comparsa sul mercato della droga, nessun altro elemento indica che sia usata ad altri fini.

(12)

La relazione di valutazione dei rischi rileva che esistono poche prove scientifiche riguardanti la sostanza MDMB-CHMICA e indica che sarebbero necessarie ulteriori ricerche. Tuttavia, le prove e le informazioni disponibili sui rischi sociali e sanitari rappresentati da questa sostanza forniscono motivi sufficienti per sottoporla a misure di controllo in tutta l'Unione.

(13)

Poiché dieci Stati membri controllano la MDMB-CHMICA in base alla loro legislazione nazionale conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, e altri cinque Stati membri la controllano mediante altre misure legislative, sottoporre la sostanza a misure di controllo in tutta l'Unione potrebbe evitare ostacoli alla cooperazione transfrontaliera tra autorità di polizia e giudiziarie e contribuire a proteggere i cittadini dai rischi rappresentati dalla disponibilità e dal consumo della stessa.

(14)

La decisione 2005/387/GAI conferisce le competenze di esecuzione del Consiglio al fine di dare una risposta rapida e basata sulla competenza a livello dell'Unione per l'emergere di nuove sostanze psicoattive rilevate e segnalate dagli Stati membri, sottoponendo tali sostanze a misure di controllo in tutta l'Unione. Poiché sono state soddisfatte le condizioni e la procedura per attivare l'esercizio di tali competenze di esecuzione, una decisione di attuazione dovrebbe essere adottata al fine di mettere MDMB-CHMICA sotto controllo in tutta l'Unione.

(15)

La Danimarca è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(16)

L'Irlanda è vincolata dalla decisione 2005/387/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua la decisione 2005/387/GAI.

(17)

Il Regno Unito non è vincolato dalla decisione 2005/387/GAI e non partecipa pertanto all'adozione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2005/387/GAI, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La nuova sostanza psicoattiva metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) è sottoposta a misure di controllo in tutta l'Unione.

Articolo 2

Il prima possibile, ma al più tardi entro il 4 marzo 2018, gli Stati membri adottano le misure necessarie in base al loro diritto interno al fine di assoggettare la nuova sostanza psicoattiva di cui all'articolo 1 a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, conformemente agli obblighi di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

La presente decisione si applica conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per il Consiglio

Il presidente

K. MIZZI


(1)  GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

(2)  Parere del 14 febbraio 2017 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).